Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16444 del 04/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 04/07/2017, (ud. 07/06/2017, dep.04/07/2017),  n. 16444

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13168/2016 proposto da:

BANCA POPOLARE MILANO SCARL, in persona dei suoi rappresentanti,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 3, presso lo

studio dell’avvocato SAVERIO GIANNI, rappresentata e difesa

dall’avvocato SERGIO DELPONTE;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato

in ROMA, VIALE G. MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato STEFANO

LUPIS, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO DINO FERRARI;

– controricorrente –

avverso il decreto724/2016 del TRIBUNALE di ALESSANDRIA, depositato

il 22/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI

VIRGILIO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con decreto del 20-22 aprile 2016, il Tribunale di Alessandria ha respinto l’opposizione allo stato passivo proposta dalla Banca Popolare di Milano soc. coop. a r.l. avverso il Fallimento (OMISSIS) srl, intesa ad ottenere, a fronte dell’ammissione al chirografo della somma di Euro 98.739,96 e di Euro 16996,68, l’ammissione in privilegio della somma di Euro 50.000,00, corrispondente al valore dei titoli ricevuti in pegno.

Il Tribunale ha rilevato che il 7/10/2015 curatore aveva comunicato via pec il progetto di stato passivo e l’accettazione risultava dalla ricevuta del sistema informatico; che il riferimento alla prelazione pignoratizia nella domanda di ammissione era fuorviante, posto che la somma richiesta di Euro 115.736,64 era già depurata dell’importo di Euro 50.000,00 garantito da pegno irregolare ed era quindi riferibile solo al credito chirografario, per cui era nuova la domanda di ammissione dell’ulteriore importo di Euro 50.000,00 in privilegio. Ricorre la Banca sulla base di tre motivi.

Si difende il Fallimento con controricorso.

La Banca ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Il primo motivo è inammissibile: la mera indicazione errata della Banca quale Popolare di Novara anzichè di Milano, tra l’altro solo nella parte iniziale del decreto, mentre corretta è la denominazione nel dispositivo, costituisce solo l’effetto di una svista che non ha inciso in alcun modo sulla decisione.

Il secondo mezzo è manifestamente infondato, solo che si consideri che, ad ammettere la mancata ricezione della comunicazione da parte del curatore dell’avviso di deposito dello stato passivo L. Fall., ex art. 95, il creditore avrebbe potuto chiedere all’udienza di verifica, della quale era pacificamente a conoscenza, eventualmente termine per osservazioni, nè in ogni caso ha subito lesione del diritto di difesa atteso che, come affermato nella pronuncia 23462/2014″ la mancata presentazione da parte del creditore di osservazioni al progetto di stato passivo depositato dal curatore non comporta acquiescenza alla proposta e conseguente decadenza dalla possibilità di proporre opposizione; infatti, non può trovare applicazione il disposto dell’art. 329 c.p.c., rispetto ad un provvedimento giudiziale non ancora emesso.

Inoltre la L. Fall., art. 95, comma 2, introdotto dal D.Lgs. 12 dicembre 2007, n. 169, prevede che i creditori “possano” esaminare il progetto, senza porre a loro carico un onere di replica alle difese e alle eccezioni del curatore entro la prima udienza fissata per l’esame dello stato passivo. Deve, pertanto, escludersi che il termine predetto sia deputato alla definitiva e non più emendabile individuazione delle questioni controverse riguardanti la domanda di ammissione (Cass. civ. sezione 1 n. 5659 del 10 aprile 2012 e Cass. civ. ord. sezione 6-1 n. 20583 del 6 settembre 2013)”.

Il terzo motivo è manifestamente infondato, visto che la Banca aveva già operato la compensazione, dato che si trattava di pegno irregolare e, come affermato nelle pronunce 26154/2006 e 2456/2008, allorchè il contratto di costituzione di pegno riconosca alla banca garantita il potere di disporre dei titoli per soddisfarsi dei propri crediti, si esula dall’ipotesi di pegno regolare, e si rientra, viceversa, nella disciplina, prevista dall’art. 1851 c.c., del pegno irregolare, in base alla quale il creditore garantito acquisisce la somma portata dal titolo o dal documento, che dovrà restituire al momento dell’adempimento o, in caso di inadempimento, dovrà rendere per quella parte eccedente l’ammontare del credito garantito, determinata in relazione al valore delle cose al tempo della relativa scadenza; sicchè il creditore assistito da pegno irregolare, a differenza di quello assistito da pegno regolare, non può (per carenza di interesse) e non è tenuto ad insinuarsi nel passivo fallimentare, ai sensi della L. Fall., art. 53, per il soddisfacimento del proprio credito, essendo la compensazione nel pegno irregolare la modalità tipica di esercizio della prelazione.

Conclusivamente, anche in applicazione della sentenza delle Sez. U. 7155/2017, va dichiarato inammissibile il ricorso; le spese del giudizio seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 5100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2017

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