Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16444 del 01/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 16444 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

ha pronunciato la seguente:

CI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SICOIL SRL con sede a Firenze, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,
giusta delega in calce al ricorso, dagli Avvocati
Gabriele Paloscia e Tommaso Rolfo, domiciliata in Roma,
presso la cancelleria della Corte di Cassazione,
RICORRENTE
CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata, INTIMATA
AVVERSO

Data pubblicazione: 01/07/2013

la sentenza n.63/21/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Firenze – Sezione n. 21, in data
15.04.2010, depositata 1’11 maggio 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di

Antonino Di Blasi;
Presente il P.M. dott. Ennio Attilio Sepe.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.17714/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
l) La SICOIL SRL ricorre per cassazione avverso la
sentenza 63/21/2010 in data 15.04.2010, depositata 1’11
maggio 2010,

con cui la Commissione Tributaria

Regionale di Firenze, Sezione n. 21, ha rigettato
l’appello della contribuente, confermando quella di
primo grado, che, pronunciando sull’originario ricorso
della contribuente, avverso l’avviso di accertamento
relativo ad IVA, IRPEG ed IRAP dell’anno 2003, lo aveva
parzialmente accolto. Affida l’impugnazione a tre
mezzi.
2)

L’intimata Agenzia Entrate, non ha svolto difese

scritte in questa sede, limitandosi a depositare “atto
di

costituzione”

al

solo

fine

dell’eventuale

partecipazione all’udienza di discussione.
3)

La decisione impugnata,
2

sembra avere

fatto

Consiglio del 23 maggio 2013, dal Relatore Dott.

malgoverno sia del principio secondo cui la motivazione
per relationem della sentenza di appello è legittima
quando “il Giudice di appello, facendo proprie le
argomentazioni del primo giudice, esprima – ancorché
sinteticamente – le ragioni della conferma della

proposti, in modo che il percorso argomentativo
desumibile attraverso la parte motiva delle due
sentenze risulti appagante e corretto”(Cass.17212/2006,
n.2196/2003), sia pure del consolidato orientamento
giurisprudenziale, secondo cui “ricorre il vizio di
omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede
di legittimità, ai sensi dell’art.360, comma I n.5 cpc,
nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di
motivazione apparente, quando il Giudice di merito
ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui
ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali
elementi senza una approfondita disamina logica e
giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni
controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo
ragionamento” (Cass.n.1756/2006,n.890/2006).
4) Si ritiene, dato il tenore della decisione, che
sussistano i presupposti per la trattazione in Camera
di Consiglio e la relativa definizione, con
l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza, ai
3

pronunzia in relazione ai motivi di impugnazione

sensi degli artt.375 e 380 bis cpc.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione,

il ricorso,

l’atto di mera

causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte e dei principi richiamati in relazione, che il
Collegio condivide, il ricorso dell’Agenzia Entrate va
accolto, per manifesta fondatezza;
Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si
designa in altra sezione della CTR della Toscana,
procederà al riesame e quindi, adeguandosi ai
richiamati principi, deciderà nel merito e sulle spese
del giudizio di legittimità, offrendo congrua
motivazione;
Visti gli artt. 360 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e
rinvia ad altra sezione della CTR della Toscana.
Così deciso in Roma il 23 maggio 2013.

costituzione dell’Agenzia, nonchè gli altri atti di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA