Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16443 del 30/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/07/2020, (ud. 10/06/2020, dep. 30/07/2020), n.16443

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11616-2019 proposto da:

R.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL

RISORGIMENTO 14, presso lo studio dell’avvocato EMILIANO ROSSETTO,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21,

presso gli Uffici dell’AVVOCATURA CAPITOLINA, rappresentata e difesa

dall’avvocato UMBERTO GAROFOLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6608/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 02/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI

MAURA.

 

Fatto

Considerato che:

Con sentenza nr. 6608/2018 la CTR del Lazio respingeva l’appello proposto da R.S. avverso la sentenza della CTP di Roma con cui era stato respinto il ricorso proposto dalla contribuente nei riguardi di due avvisi di accertamento emessi da Roma Capitale per il pagamento dell’Ici relativamente agli anni 2008 e 2009.

Il Giudice di appello rilevava l’insussistenza delle condizioni che giustificano l’esenzione del tributo per prima casa non avendo provato di avere la residenza nelle unità abitative.

Avverso tale sentenza R.S. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resiste con controricorso Roma Capitale.

La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

Ritenuto che:

Con un primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per omessa valutazione delle prove documentali specifiche ed analitiche fornite dalla contribuente relative alla circostanza che il bene in questione fosse adibito ad abitazione principale sebbene tale destinazione non coincidesse con la residenza anagrafica.

Con il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza per omesso esame del fatto che l’unico immobile di proprietà della ricorrente è stato riconosciuto dalla stessa amministrazione comunale quali abitazione principale attraverso l’applicazione dell’aliquota e la detrazione previste per l’abitazione della prima casa.

Il primo motivo ancorchè formulato in maniera impropria, è ammissibile. Invero dalla mancata indicazione nella rubrica della violazione, tra quelle indicate dall’art. 360 c.p.c., cui la doglianza è riferita non può farsi derivare l’inammissibilità del ricorso in quanto dal motivo proposto è dato evincere inequivocabilmente che la ricorrente intendeva censurare l’errata applicazione di norma di legge.

Questa Corte ha già affermato il principi secondo cui l’erronea indicazione della norma processuale violata nella rubrica del motivo non determina “ex se” l’inammissibilità di questo se la Corte possa agevolmente procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato sulla base delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dal ricorrente a fondamento della censura, in quanto la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma è solo l’esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (cfr. Cass. n. 14026 del 03/08/2012).

Il motivo è anche fondato.

Occorre, invero, fare applicazione del principio affermato da questa Corte secondo cui, in tema di ICI, ai fini del riconoscimento della detrazione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 2, anche a seguito della modifica introdotta dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 173, per “abitazione principale” non deve necessariamente intendersi quella di residenza anagrafica, atteso che la norma introduce una presunzione relativa che può essere superata dal contribuente mediante la prova contraria circa l’effettivo utilizzo quale dimora abituale del nucleo familiare, anche per un periodo di tempo limitato, di altro immobile non coincidente con quello di residenza (Cass. 2019 nr. 6845; Cass. 2019 nr. 7137; Cass. n. 13062 del 24/05/2017; Cass. n. 14389 del 15/06/2010; Cass. n. 13151 del 28/05/2010). La CTR, nel riconoscere rilevanza esclusiva alle risultanze anagrafiche, non si è attenuta a tale principio di diritto ed ha omesso di valutare se i documenti prodotti dalla parte valessero a dimostrare la dimora abituale nell’immobile di che trattasi, unico elemento di rilievo ai fini della spettanza della detrazione.

Dall’accoglimento del primo motivo deriva che l’impugnata decisione va cassata con l’assorbimento del secondo e rinviata alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione che, adeguandosi ai principi esposti, procederà alle necessarie verifiche e deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR del Lazio, che in diversa composizione, si conformerà al principio di diritto enunciato in motivazione e deciderà le spese anche di questa fase.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020

 

 

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