Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16443 del 27/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 27/07/2011, (ud. 10/05/2011, dep. 27/07/2011), n.16443

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

FERROCEMENTO S.R.L., SOCIETA’ ITALIANA PER CONDOTTE D’ACQUA S.P.A.,

in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA, LARGO LEOPOLDO FREGOLI 8, presso lo studio degli

avvocati SALONIA ROSARIO e COZZOLINO FABIO MASSIMO, che le

rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE

MICHELANGELO,9, presso lo studio dell’avvocato STUDIO TRIFIRO’

&

PARTNERS AVVOCATI, rappresentato e difeso dagli avvocati FAVALLI

GIACINTO, ALESSANDRO RIPA, ZUCCHINALI PAOLO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 743/2 008 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 15/07/2008 r.g.n. 815/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2011 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l’Avvocato COZZOLINO FABIO MASSIMO;

udito l’Avvocato ZUCCHINALI PAOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.F. impugnava la sentenza emessa il 28 marzo 2006 dal giudice del lavoro del Tribunale di Pisa, con la quale vennero respinte le sue domande proposte nei confronti della Ferrocemento s.p.a.. In particolare, il C. dedusse di essere stato alle dipendenze della Ferrocemento Recchi s.p.a., dal 1972 al 1993, quale incorporante della Gambogi Costruzioni s.p.a., da ultimo con qualifica di dirigente e funzioni di direttore generale.

Affermava il ricorrente di aver subito -in ragione delle funzioni svolte in costanza del rapporto di lavoro ed in diretta connessione con esse- diversi procedimenti penali con l’assistenza di difensori a suo tempo designati dalla stessa società Gambogi. Il ricorrente chiedeva di essere sollevato dalla spese sostenute per la propria difesa in base all’art. 15 del c.c.n.l. per i dirigenti industriali, come peraltro la Gambogi aveva provveduto a fare sino al marzo 1997, poi rifiutandosi di provvedervi ulteriormente. Il C. chiedeva quindi la condanna della convenuta, nella sua qualità di incorporante l’originaria debitrice, al rimborso delle spese sostenute per la propria difesa, nonchè dei costi sopportati per i viaggi, il vitto, l’alloggio – in occasione delle sue comparizioni davanti all’autorità giudiziaria – spese tutte che quantificava in L. 84.586.000, oltre accessori.

Resisteva sia la società convenuta, che dichiarava di aver mutato la propria denominazione in Ferrocemento s.p.a., sia la Società Italiana per Condotte d’Acqua s.p.a., che affermava esserle stato conferito dalla Ferrocemento il ramo d’azienda relativo alle costruzioni in appalto di opere civili, industriali pubbliche e private, essendo così succeduta alla cedente in tutti i rapporti obbligatori relativi a detto ramo d’azienda, compreso quello dedotto in causa, ed essendo, pertanto, con la cedente medesima, legittimata passivamente nel presente giudizio in virtù della solidarietà di cui all’art. 2112 c.c..

Entrambe le resistenti contestavano l’applicabilità nella specie della norma collettiva invocata in ricorso, assumendo l’inesistenza di qualsiasi relazione causale tra le funzioni dirigenziali conferite all’ing. C. ed i fatti- reato a lui addebitati, e comunque il difetto, in ricorso, di ogni allegazione e richiesta di prova in ordine a detta relazione.

Contestavano, inoltre, la congruità degli importi richiesti e, in ogni caso, la debenza delle somme pretese a titolo di rimborso dei costì di viaggio, vitto ed alloggio.

Il Tribunale di Pisa respingeva la domanda del ricorrente sulla base di un’interpretazione dell’art. 15 del c.c.n.l. di categoria in forza della quale la garanzia di accollo delle spese difensive da parte della datrice di lavoro non opererebbe nel caso in cui i fatti penalmente addebitati al dirigente integrassero gli estremi di reati dolosi o caratterizzati da colpa grave.

Proponeva appello il C.. Resistevano le società appellate. Con sentenza depositata il 15 luglio 2008, la Corte d’appello di Firenze accoglieva parzialmente il gravame, condannando le società appellate, in solido tra loro, al pagamento, in favore del C., del complessivo importo di Euro 39.508, 95 a titolo di rimborso delle spese legali sostenute, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione le società Ferrocemento s.r.l. e la Società Italiana per Condotte D’Acqua s.p.a., affidato a cinque motivi. Resiste il C. con controricorso.

Entrambe le parti hanno presentato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Con il primo motivo le ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione all’art. 15 del c.c.n.l. per i dirigenti industriali, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ravvisato nella erronea interpretazione della disciplina contrattuale, per cui, secondo la corte di merito, condizione sufficiente per avere diritto al rimborso delle spese in questione era costituita dall’essere il dirigente sottoposto a procedimento penale per fatti commessi nell’esercizio delle sue mansioni e nell’interesse della società, essendo il rimborso invece escluso solo in caso in cui l’attività censurata sia stata svolta in danno della società.

Lamentano le ricorrenti che la garanzia in questione era invece in ogni caso esclusa, come espressamente stabilito dal settimo comma dell’art. 15 in esame, “nei casi di dolo o colpa grave del dirigente, accertati con sentenza passata in giudicato”. Ad illustrazione del motivo formulava il prescritto quesito di diritto.

Il motivo è infondato.

Pur avendo questa Corte più volte affermato che la garanzia contrattuale in esame non opera se il fatto addebitato consiste in un’attività del dirigente posta in essere in danno del datore di lavoro (Cass. 4 luglio 2008 n. 18487; Cass. 12 febbraio 2004 n. 2747;

Cass. 28 maggio 2003 n. 8467), deve rilevarsi che la censura risulta infondata per la ragione che, come incontestatamente accertato dalla corte territoriale e sostanzialmente pacifico, il C. venne assolto dai più gravi ed essenziali reati di cui all’art. 416 bis c.p. con formula piena, mentre gli altri reati risultano estinti per prescrizione (avente natura sostanziale e non semplicemente processuale), ciò che non può certamente equivalere ad un accertamento di dolo o colpa grave con sentenza passata in giudicato, di cui all’art. 15, comma 7 in esame.

2. – Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione dell’art. 15 del c.c.n.l. per i dirigenti di aziende industriali e dell’art. 2697 c.c., lamentando che la corte territoriale non aveva adeguatamente considerato che l’imprescindibile presupposto per la garanzia in questione era dato dalla connessione tra i fatti commessi e l’esercizio delle funzioni dirigenziali, circostanza questa nella specie da escludersi posto che le imputazioni riguardavano il concorso in associazione di tipo mafioso diretta all’aggiudicazione di numerosi appalti pubblici e loro successiva gestione, per definizione non correlagli alle mansioni dirigenziali.

Ad illustrazione del motivo formulava il prescritto quesito di diritto.

Il motivo è infondato.

La corte territoriale ha accertato che era circostanza assolutamente incontroversa che tutte le imputazioni elevate all’ing. C. avevano ad oggetto condotte poste in esse per conto della società Gambogi – di cui egli era all’epoca direttore generale – che partecipava in quegli anni a varie gare di appalto di lavori pubblici in tutto il territorio nazionale.

Al riguardo ha anche evidenziato l’altra pacifica circostanza che la stessa Gambogi aveva sostenuto le spese legali in questione per diversi anni e sino al 1997.

Le ricorrenti non contestano adeguatamente tali specifici e logici accertamenti, rimessi al prudente apprezzamento del giudice di merito. Nè può condividersi la tesi per cui l’intrinseca natura dei reati contestati (da cui peraltro il C. fu assolto con formula piena) escluda di per sè la connessione con le funzioni dirigenziali, riguardando pur sempre comportamenti inerenti gare di pubblici appalti cui la Gambogi pacificamente partecipava. 3. – Con il terzo motivo le ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli art. 99 e 112 c.p.c, per avere la corte demerito assunto quale autonomo titolo per la rivalsa delle spese legali un uso negoziale mai allegato dal C., che aveva fondato la sua richiesta unicamente sulla base del citato art. 15 del c.c.n.l. di categoria.

Ad illustrazione del motivo formulava il prescritto quesito di diritto. Anche tale motivo risulta infondato.

Ed invero la corte fiorentina ha rilevato, con accertamento logico e congruamente motivato in base alla lettura dell’atto introduttivo, che il C. basò la sua domanda anche sulla più volte richiamata circostanza che la Gambogi aveva non soltanto per molti anni sostenuto le spese legali in questione, ma anche provveduto essa stessa a nominare i legali nei vari procedimenti, circostanza peraltro confermata dai testi escussi.

Le ricorrenti non contestano adeguatamente tale accertamento, sicchè la censura risulta, sotto questo profilo, anche inammissibile. Rileva in ogni caso il principio secondo cui allorquando a sorreggere la decisione impugnata soccorrano distinte ed autonome motivazioni, l’eventuale erroneità di una di esse non vale ad inficiare la sentenza (cfr. per tutte, Cass. sez. un. 8 agosto 2005 n. 16602;

Cass. 1 dicembre 1999 n. 13359).

4. – Con il quarto motivo le ricorrenti denunciano omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nonchè violazione dell’art. 15 del c.c.n.l. di categoria, per avere la corte di merito riconosciuto il diritto al rimborso anche della fattura n. 4 del 1998 relativa ad un procedimento penale incardinato dinanzi al Tribunale di Roma, conclusosi con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (cd. patteggiamento, art. 444 c.p.p.) che, secondo la giurisprudenza, deve equipararsi ad una pronuncia di condanna, sicchè, in base al settimo comma del citato art. 15, sussisterebbe un caso di dolo o colpa grave accertato con sentenza passata in giudicato.

Il motivo è infondato.

Seppure questa Corte, in diverse occasioni, ha affermato che nell’ipotesi in cui una disposizione di un contratto collettivo faccia riferimento alla sentenza penale di condanna passata in giudicato, ben può il giudice di merito, nell’interpretare la volontà delle parti collettive espressa nella clausola contrattuale, ritenere che gli agenti contrattuali, nell’usare l’espressione “sentenza di condanna”, si siano ispirati al comune sentire che a questa associa la sentenza cd. “di patteggiamento” ex art. 444 cod. proc. pen. (Cass. 18 febbraio 2011 n. 4060; Cass. 21 aprile 2010 n. 9458, Cass. 26 marzo 2008 n. 7866), deve rilevarsi che la questione non risulta sottoposta al giudice del gravame, nè le ricorrenti hanno allegato o riprodotto in ricorso, in contrasto col principio dell’autosufficienza, gli atti contenenti tale eccezione.

A ciò va aggiunto che l’eventuale omesso esame di quest’ultima concreterebbe una violazione dell’art. 112 c.p.c. che non risulta proposta in questa sede, nè supportata dal prescritto quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c..

5. – Con il quinto motivo le società ricorrenti denunciano omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nonchè violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 2697 c.c. e dell’art. 15 del c.c.n.l.

di categoria, per avere la corte di merito erroneamente ritenuto che anche la fattura n. (OMISSIS) (per Euro 1.580,36) si riferisse ai procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale di Palermo, e per non avere affatto accertato se vi fosse stata una effettiva attività difensiva da parte dei legali delle cui fatture il C. chiedeva il rimborso.

Anche tale motivo risulta infondato.

Quanto alla fattura n. (OMISSIS) si è già detto al punto che precede.

La questione, infatti, assume rilevanza solo sotto il profilo, già esaminato, della conclusione del giudizio con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, e non certo della circoscrizione del tribunale giudicante.

Quanto alla censura inerente il lamentato difetto di prova circa l’effettiva attività defensionale da parte dei difensori del C., osserva la Corte che trattasi di deduzione non risultante dalla lettura della sentenza impugnata (ove è riferito che le società appellate si limitarono a contestare la spettanza del rimborso delle spese vive e la mancata prova da parte del C. del pagamento delle fatture delle quali chiedeva il rimborso), nè le società allegano o riproducono nel ricorso, in contrasto col principio dell’autosufficienza, gli atti da cui possa desumersi la rituale contestazione in esame.

In ogni caso questa Corte ha più volte affermato (da ultimo con sentenza resa a sezioni unite, Cass. sez. un. 18 giugno 2010 n. 14699) che la parcella dell’avvocato costituisce una dichiarazione unilaterale assistita da una presunzione di veridicità, in quanto l’iscrizione all’albo del professionista è una garanzia della sua personalità; pertanto, le “poste” o “voci” in essa elencate, in mancanza di specifiche contestazioni del cliente, non possono essere disconosciute dal giudice. Il principio risulta peraltro conforme a precedenti arresti della Corte, secondo cui la parcella del difensore relativa a prestazioni giudiziali è fonte di prova presuntiva sia delle attività indicate, sia del valore della lite in relazione alla quale il compenso è preteso, riguardando lo svolgimento di prestazioni che o sono comprovate da atti processuali, verificabili dal cliente, o sono intimamente connesse a tali atti, ed essendo compilata in base a previsioni obbligatorie delle tariffe professionali in ordine sia alla specificazione delle singole prestazioni, sia alla misura dei compensi dovuti. Pertanto, poichè la parcella e assimilabile a un rendiconto, in relazione al quale le contestazioni non possono essere generiche, ma devono riguardare specificamente le singole voci esposte, solo in caso di specifica contestazione sorge l’onere del professionista di fornire una più appropriata dimostrazione delle sue pretese, le quali, in caso contrario, devono ritenersi provate nel loro fondamento di fatto, (in termini, Cass. 15 giugno 2001 n. 8160; Cass. 11 gennaio 1997 n. 242).

6. – Il ricorso deve pertanto respingersi.

Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 3.040,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2011

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