Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16443 del 13/07/2010

Cassazione civile sez. I, 13/07/2010, (ud. 15/06/2010, dep. 13/07/2010), n.16443

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13282/2008 proposto da:

T.S. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 71, presso dell’avvocato

MARCHETTI Alessandro, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato LIPPI ANDREA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

27/03/2007; n. 56564/05 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

15/06/2010 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla Corte di appello di Roma del 25 novembre 2005, il signor T.S. chiese che l’erario fosse condannato a corrispondere l’equa riparazione prevista dalla L. n. 89 del 2001, per la violazione dell’art. 6, sul “Diritto ad un processo equo”, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848, in relazione all’eccessiva durata di un procedimento istaurato davanti alla Corte dei Conti con ricorso 30 luglio 1986, e definito con la sentenza depositata il 4 luglio 2003, ma non ancora passata in giudicato, pendendo un ricorso per revocazione depositato il 10 novembre 2005.

La Presidenza del Consiglio dei ministri non si costituì.

Con decreto del 27 marzo 2007 la Corte di appello dichiarò inammissibile il ricorso, perchè la parte, pur deducendo che la sentenza della Corte dei Conti che aveva pronunciato sul suo ricorso non era passata in giudicato, non ne aveva dato la prova, limitandosi a depositare una nota spese e una copia non conforme del ricorso, e perchè neppure gli acquisiti atti del giudizio presupposto attestavano la sua pendenza alla data del 29 novembre 2005, di presentazione del ricorso per l’equa riparazione.

Per la cassazione di questo decreto ricorre il Signor T., con atto notificato il 7 maggio 2008 al Ministero dell’Economia e delle finanze presso l’Avvocatura generale dello Stato, con un unico motivo di ricorso. L’amministrazione non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il ricorso si denuncia la violazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, artt. 2 e 3, artt. 324 e 395 c.p.c., in relazione al R.D. n. 1214 del 1934, art. 68, e segg.. Si deduce che la sentenza soggetta ad impugnazione per revocazione a norma dell’art. 395 c.p.c., n. 4, non può ritenersi passata in giudicato a norma dell’art. 324 c.p.c., e dell’art. 68 del citato regolamento, che ammette la revocazione per questo titolo nel termine di tre anni. La sentenza della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale della Regione Lazio non era passata in giudicato, perchè contro di essa era stata proposta domanda di revocazione per errore di fatto. Di ciò era stata data la prova attraverso la storia del giudizio stampata dalla stessa Corte dei Conti di Roma, dove si rilevava la pendenza, e la copia del ricorso per revocazione. Questo secondo documento non era in copia conforme, ma era convalidato dalla storia del giudizio, e in caso di dubbio la corte d’appello avrebbe potuto richiedere d’ufficio l’acquisizione istruttoria di tutti gli atti e i documenti del processo presupposto, come la parte aveva sollecitato.

Si formula un quesito (multiplo) di diritto, se la corte territoriale, nel dichiarare con il decreto impugnato la decadenza dal termine di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 5, dovesse tener conto della documentazione fornita in fotocopia attestante la storia del giudizio rilasciata dalla cancelleria e del ricorso per revocazione; se sia passata in giudicato una sentenza per cui è pendente un giudizio di revocazione; e se in caso di dubbio sulle prove fornite fosse obbligo della corte richiedere a norma della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 5, direttamente alla Corte dei Conti la copia autentica di tutti gli atti.

I quesiti di diritto proposti dalla parte ricorrente muovono tutti dalla premessa che nel giudizio sarebbe stata data la prova della pendenza di un giudizio di revocazione avverso la sentenza della Corte dei Conti.

Tale premessa si pone in contrasto con accertamenti di fatto compiuti dalla corte del merito, la quale ha esaminato il materiale documentario prodotto, ed ha escluso la circostanza allegata. Quanto poi alla necessità di richiedere d’ufficio alla Corte dei Conti la copia autentica degli atti del processo, anche tale quesito ignora inammissibilmente l’affermazione della corte di merito, che gli acquisiti atti del giudizio presupposto non attestavano la sua pendenza alla data del 29 novembre 2005, di presentazione del ricorso per l’equa riparazione.

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. In mancanza di difese svolte dall’amministrazione non v’è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 15 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010

 

 

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