Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16443 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/06/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 10/06/2021), n.16443

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25567-2019 proposto da:

R.D.T.G., R.D.T.P.,

R.D.T.M., R.D.T.S.,

RO.DE.TU.MA.GI., RO.DE.TU.PI.AU., in qualità di

coeredi legittimi del Sig. Rosselli Del Turco Filippo, elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE

di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato GROSSI RICCARDO;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS);

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 9921/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 09/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Picaroni

Elisa.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

R.D.T.G., R.D.T.M.P., Ro.De.Tu.Pi.Au., R.D.T.M. e R.D.T.S. ricorrono ai sensi dell’art, 391-bis c.p.c., per la revocazione dell’ordinanza di questa Corte n. 9921 del 2019, pubblicata il 9 aprile 2019, o la correzione dell’errore materiale ivi contenuto;

che l’ordinanza indicata ha accolto il ricorso dei consorti R.D.T. per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Genova, pubblicato il 6 giugno 2017, che aveva pronunciato in sede di rinvio da Cassazione n. 1028 del 2017, e, cassato il decreto impugnato, ha deciso la causa nel merito, accogliendo parzialmente il ricorso per equa riparazione proposto dagli stessi R.D.T.;

che con l’unico motivo di ricorso viene denunciato errore revocatorio, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, o, in subordine, errore materiale, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., perchè l’ordinanza di questa Corte non contiene la liquidazione di tutte le spese vive dei pregressi giudizi di merito e di legittimità, nè la liquidazione del compenso per il pregresso giudizio di cassazione (definito con ordinanza n. 1028 del 2017) e per il giudizio di rinvio;

che l’intimato Ministero della giustizia non ha svolto difese;

che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di ammissibilità della domanda di revocazione.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

il Collegio ritiene il ricorso fondato avuto riguardo alla domanda subordinata di correzione di errore materiale, trattandosi di emendare l’ordinanza di questa Corte n. 9921 del 2019 che, dopo avere deciso la causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., ha omesso nel dispositivo di liquidare le spese in favore della parte vittoriosa, come invece affermato nella motivazione;

che, infatti, l’ordinanza ha riconosciuto alla parte vittoriosa i soli compensi, non anche le spese vive, con riferimento a due soltanto delle quattro fasi in cui si è articolato il giudizio;

che, secondo la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte (per tutte, Cass. Sez. U 21/06; 2018, n. 16415), a fronte della mancata liquidazione delle spese nel dispositivo della sentenza, sebbene in parte motiva il giudice abbia espresso la propria volontà di porle a carico della parte soccombente, la parte interessata deve fare ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 c.p.c. e ss.;

che l’omissione, sussumibile nella categoria dell’errore materiale, è circoscritta ad una parte delle spese di lite;

che, pertanto, rimangono fermi gli importi liquidati per soli compensi, da ritenere riferiti al giudizio di rinvio oltre che a quello di legittimità (l’espressione “giudizio di merito” contenuta sia in motivazione che in dispositivo indica il giudizio che ha preceduto quello deciso con l’ordinanza n. 9921 del 2019);

che, conclusivamente, la correzione dell’errore materiale si risolve nella liquidazione dei compensi e delle spese vive sostenute dai ricorrenti nel giudizio di merito che ha preceduto l’ordinanza di questa Corte n. 1028 del 2017, e nel giudizio di cassazione definito con la suddetta ordinanza, e nella liquidazione delle spese vive del giudizio di rinvio e di quello di cassazione concluso con l’ordinanza n. 9921 del 2019;

che il valore della lite, individuato ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, è pari all’importo riconosciuto a ciascuno dei ricorrenti (cfr. Cass. n. 50 del 2009), di poco superiore a 3.000,00 Euro;

che, pertanto, lo scaglione di riferimento è quello da Euro 1.100,01 ad Euro 5.200,00;

che la semplicità delle questioni trattate in giudizio, connesse ad un contenzioso tipicamente seriale, inducono a liquidare i compensi nella misura dei minimi edittali;

che, in considerazione della perfetta sovrapponibilità della posizione dei consorti e della semplicità dell’attività processuale richiesta dalla controversia, non vi è luogo all’applicazione (discrezionale, cfr. Cass. n. 461 del 2020) dell’aumento del compenso per pluralità di assistiti previsto dal citato art. 4, comma 2;

che per il giudizio di merito conclusosi con il decreto della Corte d’appello di Genova in data 30 dicembre 2014 sono liquidati Euro 1.140,00 per compensi (di cui Euro 225,00 per la fase monitoria ed Euro 915,00 per la fase di opposizione) ed Euro 346,33 (come da nota spese depositata nel giudizio di rinvio) per spese vive;

che per il giudizio di cassazione conclusosi con l’ordinanza n. 1028 del 2017 sono liquidati Euro 900,00 per compensi ed Euro 128,40 (come da nota spese depositata nel giudizio di rinvio) per esborsi;

che le spese vive del giudizio di rinvio sono liquidate in Euro 78,14 (come da nota spese depositata nel giudizio di rinvio), e le spese vive del giudizio di cassazione conclusosi con l’ordinanza n. 9921 del 2019 in Euro 200,00;

che sugli importi liquidati per ciascun giudizio si aggiungono il rimborso forfettario delle spese generali e gli accessori di legge che non vi è luogo a pronuncia sulle spese del procedimento di correzione (explurimis, Cass. Sez. U 27/06/2002, n. 9438).

P.Q.M.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

 

 

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