Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16443 del 04/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 04/07/2017, (ud. 07/06/2017, dep.04/07/2017), n. 16443
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10767/2016 proposto da:
F.L. quale titolare della ditta individuale MF CONSULTING,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA MARATONA 54, presso lo
studio dell’avvocato LUCA BRIENZA, rappresentato e difeso
dall’avvocato DARIO OBIZZI;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 115/2016 del TRIBUNALE di GORIZIA, depositata
il 25/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI
VIRGILIO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
Con decreto del 17-25 marzo 2016, il Tribunale di Gorizia ha respinto l’opposizione allo stato passivo proposta da F.L., titolare dell’impresa individuale MF Consulting, intesa ad ottenere l’ammissione al passivo del Fallimento (OMISSIS) srl in liquidazione, in privilegio ex art. 2751 bis c.c., n. 2, per lo svolgimento di ulteriore attività, di assistenza e consulenza, rispetto a quella per la quale era stato già ammesso al passivo. Secondo il Tribunale, il F. non aveva provato l’esistenza di ulteriori contratti, sulla base della documentazione in atti e della corrispondenza di posta elettronica, e la testimonianza del S. era inidonea a provare lo svolgimento di attività ulteriore a favore della (OMISSIS) e presso i clienti di questa su incarico della medesima, nè era possibile in ogni caso evincere dai contratti allegati e dalla testimonianza la prevalenza dell’attività personale, non essendo sufficiente quanto riferito sul capitolo 5), in difetto di specifica descrizione del contenuto della prestazione.
Ricorre sulla base di due motivi il F..
Il Fallimento non svolge difese.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
Il primo motivo è inammissibile, dolendosi il ricorrente del non avere il Tribunale considerato la non contestazione del Fallimento per il mancato disconoscimento della conformità dei documenti prodotti (mail), ma il ricorrente non considera che la non opponibilità, eccepita dal Fallimento e comunque rilevabile d’ufficio, secondo quanto ritenuto dalle Sez. U. nella pronuncia 4213/2013, assorbe il disconoscimento, nel senso che non lo richiede, proprio perchè la documentazione è inopponibile alla Procedura.
Anche il secondo mezzo è inammissibile, atteso che si applica l’art. 360 c.p.c., n. 5, novellato e che in ogni caso, non è configurabile il vizio di motivazione nel raffronto tra il provvedimento di ammissione delle prove e la valutazione delle stesse.
Va pertanto dichiarato inammissibile il ricorso; non si dà pronuncia sulle spese,
non essendosi costituito il Fallimento.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2017