Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16442 del 05/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 05/08/2016, (ud. 14/03/2016, dep. 05/08/2016), n.16442

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27198-2009 proposto da:

M.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA VIA FASANA

16, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO RAMPIONI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE IANNACCONE

giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

MINISTERO FINANZE AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI MILANO (OMISSIS)

in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n 91/2008 della COMM.TRIB.REG. della Lombardia,

depositata il 24/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/03/2016 dal Consigliere Dott. LUCIO LUCIOTTI;

udito per il controricorrente l’Avvocato DE BONIS che ha chiesto

l’estinzione;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso per l’estinzione del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 91 del 24 ottobre 2008 la Commissione tributaria regionale della Lombardia confermava la sentenza della CTP che aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente M.A.M. avverso l’avviso di privilegiata (al 4%) prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, parte H, Tabella A allegata, perchè applicata all’acquisto di un immobile aventi le caratteristiche di abitazione di lusso di cui al D.M. 2 agosto 1969. La CTR riteneva infondata l’eccezione di difetto di motivazione dell’atto impositivo, posto che la parte non poteva ignorare la circostanza che l’immobile superasse la superficie massima (240 mq) per poter godere del beneficio fiscale, ed inconferente la questione della quantificazione del prezzo dell’immobile, che la contribuente sosteneva essere stato determinato a corpo e non a misura, posto che l’acquisto di un immobile non può comunque prescindere dalla conoscenza esatta dell’entità dello stesso.

2. Avverso tale statuizione la ricorrente propone ricorso per cassazione nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, affidato a due motivi.

3. Si costituisce e resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate che in data 16 febbraio 2016 deposita istanza con richiesta di estinzione del giudizio per avere la contribuente aderito al condono fiscale di cui al D.L. n. 98 del 2011, art. 39, coma 12, lett. b), convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia esclusivamente nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze, soggetto processuale privo di legittimazione, sia passiva che attiva, che non ha partecipato al giudizio di merito.

2. Il ricorso è stato dichiaratamente diretto nei confronti del solo Ministero dell’Economia e delle Finanze, come risulta dalla sua intestazione (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 1), in cui si legge che esso viene proposto “contro il Ministero delle Finanze – Agenzia delle Entrate – Ufficio di Milano (OMISSIS), in persona del Ministro competente pro tempore”.

L’ente intimato, però, è una persona giuridica pubblica che non risulta aver partecipato a nessun grado del giudizio di merito, intrapreso dopo il 1 gennaio 2001, giorno di inizio dell’operatività del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo delle agenzie fiscali e che non rappresenta (Cass., n. 22587 del 2006; n. 22992 del 2010) nè l’Agenzia delle Entrate nè, di conseguenza, un ufficio periferico della stessa, cosicchè è del tutto priva di rilevanza l’indicazione della “Agenzia delle Entrate – Ufficio di Milano (OMISSIS)” fatta nell’intestazione sopra trascritta, che invece era l’unico soggetto legittimato passivamente.

Infatti, a decorrere dalla data sopra indicata sono stati trasferiti alle Agenzie fiscali tutti i rapporti giuridici, i poteri e le competenze in materia tributaria facenti capo al Ministero dell’economia e delle finanze (D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, comma 1), ivi compresa la gestione dei rapporti giuridici tributari pendenti in cui era parte l’Amministrazione statale, con particolare Sez. U, n. tale data, privo di giudizio (ex plurimis, 3118 del 2006 e pertanto, detto legittimazione di cassazione, competente. Nel caso di specie il giudizio di appello è iniziato successivamente a tale data (dalla sentenza della CTR si apprende, infatti, che il ricorso venne depositato il 23 aprile 2008) ed il Ministero non risulta esserne stato parte (cfr. Cass. n. 9849, n. 9848, n. 9844 del 2016; n. 18363 del 2015).

2.1. Va, pertanto, rilevata e preliminarmente dichiarata “ex officio” l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del predetto Ministero per difetto di legittimazione della parte resistente.

3. Resta, quindi, precluso l’esame dei motivi di ricorso e della stessa richiesta di estinzione del giudizio avanzata dall’Agenzia nell’atto depositato in data 16 febbraio 2016.

4. Va, altresì, rilevata e dichiarata l’inammissibilità del controricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, che, non essendo stata evocata in giudizio, va considerato alla stregua di atto di intervento volontario, non consentito nel giudizio di legittimità, “mancando una espressa previsione normativa, indispensabile nella disciplina di una fase processuale autonoma, e riferendosi l’art. 105 c.p.c. esclusivamente al giudizio di cognizione di primo grado, senza che, peraltro, possa configurarsi una q.l.c. della norma disciplinante l’intervento volontario, come sopra interpretata, con riferimento all’art. 24 Cost., giacchè la legittimità della norma limitativa di tale mezzo di tutela giurisdizionale discende dalla particolare natura strutturale e funzionale del giudizio dinanzi alla Corte di cassazione” (Cass. n. 10813 del 2011; S.U. n. 1245 del 2004; S.U. n. 8882 del 2005).

4.1. Nè risulta possibile la conversione in ricorso incidentale dell’atto, difettando nella specie il presupposto del diritto all’impugnazione, cioè la soccombenza, in quanto l’Agenzia delle entrate è stata parte vittoriosa nel giudizio di appello (Cass. 938 del 2016; n. 5401/2006; n. 23548/2012; n. 12344/2003; n. 14382/2002).

5. La dichiarata inammissibilità del ricorso e del controricorso preclude ogni statuizione sulle spese.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e del controricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 14 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

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