Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16442 del 04/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 04/07/2017, (ud. 07/06/2017, dep.04/07/2017), n. 16442
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10672/2016 proposto da:
G.F., G.S., elettivamente domiciliati in ROMA,
LARGO MESSICO 3, presso lo studio dell’avvocato A.A., che li rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SPA, in persona del Curatore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PASUBIO 2, presso lo studio dell’avvocato
MARIA ROSARIA GALELLA, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO
PIZZUTELLI;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 3680/2016 del TRIBUNALE di FROSINONE,
depositata il 19/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI
VIRGILIO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
Con decreto del 18-19 marzo 2016, il Tribunale di Frosinone ha respinto l’opposizione allo stato passivo proposta da G.S. e F., intesa ad ottenere l’ammissione al passivo del Fallimento (OMISSIS) spa della somma di Euro 2562927,15, già richiesta a titolo risarcitorio in diverso giudizio, sulla deduzione dell’inadempimento da parte della società in bonis agli obblighi assunti in ratifica di un accordo tra i G. e Lexinton Ventures LLC nel novembre 2006, sottoscritto preliminarmente alla cessione dell’intero pacchetto azionario di (OMISSIS), al fine di assicurare determinate posizioni di vantaggio ai cedenti G..
Il Tribunale ha rilevato che dalla stessa prospettazione e dalle prove documentali emergeva che detto accordo non era mai stato raggiunto e che gli incontri erano rimasti nella fase delle trattative; che l’accordo invocato documentava unicamente l’impegno di Lexinton di procurare l’adempimento di (OMISSIS) degli obblighi previsti nella scrittura; che pertanto si trattava di obbligazione del promittente verso il promissario ex art. 1381 c.c., con l’obbligo di attivarsi presso il terzo e quindi di risarcire il secondo, senza alcuna responsabilità in capo al terzo; nè rilevava che Lexinton detenesse l’intero pacchetto azionario di (OMISSIS), trattandosi di impegni assunti e da assumere da parte di soggetti autonomi e distinti.
Ricorrono i sigg. G., sulla base di un unico complesso motivo.
Il Fallimento ha depositato controricorso.
Ambedue le parti hanno depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
Col motivo, i ricorrenti sostengono che il Tribunale ha omesso di esaminare il fatto rilevante del principio di esecuzione dell’accordo, da cui il carattere vincolante per (OMISSIS), esecuzione data dalla prosecuzione del rapporto
lavorativo dei G. e dalla comunicazione di licenziamento solo con la missiva del 27/11/2008, da cui risulta l’attuazione dell’accordo collaterale che impegnava la società a fornire l’auto aziendale; sostengono che dalla sentenza del Tribunale del lavoro di Roma risulta che si trattava di un effettivo rapporto di lavoro.
Si dolgono dell’uso della testimonianza dell’avv. Cappucci nella riunione dell’ottobre 2008, sostengono che la spontanea esecuzione dell’accordo è il presupposto della testimonianza del N., rappresentate (OMISSIS); che l’accordo a cui si riferiva il Cappucci non era quello collaterale, ma un possibile accoro transattivo, e che il Tribunale avrebbe dovuto leggere i verbali alla luce di tutti gli elementi di prova.
Il motivo è sostanzialmente inammissibile, atteso che il principio di esecuzione viene fatto valere in relazione a fatto non necessariamente collegato all’accordo (l’uso dell’auto) e che i ricorrenti fanno riferimento alla sentenza lavoristica, di cui non si indica quando e come fosse stata fatta valere nel giudizio di merito, e comunque anche quanto risultante da detta sentenza è ininfluente ai fini della tesi dei G.; nel resto, i ricorrenti censurano l’interpretazione del Tribunale con riferimenti che non sono di per sè idonei a configurare il fatto decisivo pretermesso, ma sono posti a base di una diversa interpretazione dei fatti, a fronte della valutazione degli stessi da parte del Giudice territoriale, richiedendo un nuovo giudizio di merito, laddove il controllo di legittimità non equivale alla revisione del ragionamento decisorio nè costituisce un terzo grado ove far valere la supposta ingiustizia della decisione impugnata (così le pronunce delle sez. un., del 7/4/2014, n. 8053 e del 29/3/2013, n. 7931).
E detta differente valutazione, già inammissibile come motivo di ricorso nel regime di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, anteriore alla modifica apportata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134, lo è ancor più a seguito della riforma, applicabile nella specie ratione temporis, atteso che, come ritenuto nella pronuncia delle Sez. U. del 2/4/2014, n. 8053, è oggi denunciabile soltanto l’omesso esame di un fatto decisivo, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, nei limiti in cui l’anomalia motivazionale si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente alla esistenza in sè della motivazione, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto delle altre risultanze processuali(nelle ipotesi quindi di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, “motivazione apparente”, “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e” motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” di motivazione).
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in Euro 22.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2017