Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16442 del 01/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16442 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
EDIL CAN SRL con sede in Fondi, in persona del legale
rappresentante pro tempore,

INTIMATA

AVVERSO
la sentenza n.110/40/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Roma – Sezione Staccata di Latina n. 40,
in data 26.02.2010, depositata il 12 maggio 2010;

Data pubblicazione: 01/07/2013

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 23 maggio 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Presente il P.M. dott. Ennio Attilio Sepe.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

depositata in cancelleria la seguente relazione:
1) L’Agenzia ricorre per cassazione avverso la sentenza
n.110/40/2010 in data 26.02.2010, depositata il 12
maggio 2010,

con cui la Commissione Tributaria

Regionale di Roma, Sezione Staccata di Latina n. 40, ha
respinto

l’appello

dell’Agenzia,

la

quale,

con

l’originario ricorso aveva impugnato una cartella di
pagamento relative ad IVA, IRAP ed IRPEG relative
all’anno 2001. Affida l’impugnazione ad un mezzo.
2)

L’intimata contribuente, non ha svolto difese in

questa sede.
3) La questione posta dal ricorso, sembra, possa essere
definita in base al principio secondo cui “In tema
di IVA ed in ipotesi di mancato versamento di
imposta dichiarata
sanzionato
pena

contribuente,

stesso

dalla legge con l’applicazione

pecuniaria

dell’importo

dallo

non

pari

cento

al

versato,

preventivo invito al pagamento,
2

la

di

una

per cento

previsione

del

contenuta nell’art.

Nel ricorso iscritto a R.G. n.17100/2011 è stata

60, sesto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633 (comma introdotto dall’art. 10 del d.l. n. 323 del
1996, convertito in legge n.425 del 1996), quale
adempimento necessario e prodromico alla iscrizione
a ruolo dell’imposta (che aveva quale unica funzione

di

attenuare le conseguenze sanzionatorie della

realizzata omissione di versamento), e’ da ritenersi
implicitamente caducata,
conseguenze

nel

caso

e
di

comunque priva di
sua inosservanza,

per

effetto dell’art. 13, primo comma, del d.lgs. 18
dicembre 1997, n. 471, che riducendo la sanzione
inizialmente prevista dall’art. 44 del citato d.P.R.
n. 633 del 1972 (dal cento per cento al trenta per
cento dell’importo non versato), ha fatto venir meno
ogni interesse del contribuente ad un inadempimento dal
quale nessun vantaggio egli potrebbe piu’ trarre”
(Cass. n.8859/2006, n.907/2002, n.17396/2010,
n.22035/2010, n.795/2011).
4)La decisione impugnata non risulta ossequiosa dei
richiamati principi, ragion per cui, si ritiene
sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso
in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli
artt.375 e 380 bis cpc, proponendosene l’accoglimento,
per manifesta fondatezza.
3

quella di dare al contribuente la possibilita’

Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni

Collegio condivide, il ricorso dell’Agenzia Entrate va
accolto, per manifesta fondatezza;
Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si
designa in altra sezione della CTR del Lazio, procederà
al riesame e quindi, adeguandosi al richiamato
principio, deciderà nel merito e sulle spese del
giudizio di legittimità, offrendo adeguata motivazione;
Visti gli artt. 360 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
rinvia ad altra sezione della CTR del Lazio.
Così deciso in Roma il 23 maggio 2013.

svolte e dei principi richiamati in relazione, che il

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