Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16441 del 30/07/2020
Cassazione civile sez. VI, 30/07/2020, (ud. 10/06/2020, dep. 30/07/2020), n.16441
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9550-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
IMMOBILIARE NAUTICA SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1783/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della TOSCANA, depositata il 09/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI
MAURA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
L’agenzia delle entrate, quale ricorrente nel procedimento in oggetto, ha depositato in data 22.11.2019 istanza perchè la Corte dichiari l’estinzione del procedimento ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 8, per definizione agevolata della lite
In questa prospettiva evidenziava che la società Immobiliare Nautica s.r.l., aveva presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell’art. 6 richiamato provvedendo al versamento delle somme dovute nei termini di legge.
Devono pertanto ritenersi sussistenti le condizioni per l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
PQM
Dichiara l’estinzione del procedimento; spese compensate.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2020.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020