Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16441 del 05/08/2016
Cassazione civile sez. trib., 05/08/2016, (ud. 14/03/2016, dep. 05/08/2016), n.16441
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIELLI Stefano – Presidente –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 27044/2009 proposto da:
UNIATO SRL, in persona del legale rappresentante Amm.re Unico,
elettivamente domiciliato in ROMA LARGO DEL NAZARENO 8/11, presso lo
studio dell’avvocato MARCO SAVERIO MONTANARI, rappresentato e difeso
dall’avvocato STENO DONDE’ giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO LOCALE DI MILANO (OMISSIS);
– intimato –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende;
– resistente con atto di costituzione –
avverso la sentenza n. 80/2008 della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA,
depositata il 16/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
14/03/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA;
udito per il ricorrente l’Avvocato MONTANARI per delega orale
dell’Avvocato DONDE’ che ha chiesto l’accoglimento in subordine
rinvio in attesa decisione SS.UU.;
udito per il resistente l’Avvocato DE BONIS che ha chiesto il rigetto
o rinvio;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL
CORE Sergio, che ha concluso per l’inammissibilità e in subordine
rinvio in attesa decisione SS.UU..
Fatto
RITENUTO IN FATTO
La società Uniauto s.r.l. impugna con ricorso affidato ad un unico motivo la sentenza n. 80/1/2008 del 16.10.2008 con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia ne ha accolto parzialmente l’appello, limitatamente al recupero a tassazione dell’Iva sugli acquisti intracomunitari per omessa autofatturazione (stante la neutralità della duplice registrazione sui registri degli acquisti e delle vendite), confermando invece la decisione di prime cure in ordine alla recupero a tassazione per l’errata applicazione del regime del margine, risultando dalla documentazione agli atti che i venditori UE erano note case di noleggio auto e che il rivenditore italiano era un mero intermediario cartaceo.
L’Agenzia delle entrate non ha svolto difese.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’unico motivo di ricorso – rubricato: “Art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.L. n. 41 del 1995, art. 36, e D.L. n. 331 del 1993, art. 38, commi 3 e 4, – conseguente violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 2993, art. 46, comma 5, e art. 47, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 1, e art. 23 – Art. 360, n. 5 – omessa o insufficiente motivazione circa n fatto controverso e decisivo per il giudizio” – va dichiarato inammissibile, poichè manca sia del “quesito di diritto” (n. 3) che del “momento di sintesi” (n. 5); nè a tale carenza può supplirsi attribuendo a questa Corte il potere di individuare autonomamente i diversi ambiti delle censure, poichè ne resterebbe svilita – rispetto ad un sistema processuale che già prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata – la portata innovativa dell’art. 366 bis c.p.c. (cui il ricorso è soggetto ratione temporis), consistente nell’imposizione di una sintesi funzionale all’esercizio della funzione nomofilattica del giudice di legittimità (ex multis, Cass. nn. 16481/14, 22591/13, 20409/08).
2. Ulteriore ragione di inammissibilità deriva dalla formulazione cumulativa del motivo, in contrasto con l’orientamento costante di questa Corte, anche di recente ribadito, per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure (ex plurimis, Cass. 5471/08, 9470/08, 18202/08, 19443/11, 21611/13, 19959/14, 22404/14, 25982/14, 26018/14, 5964/15, 6735/16, 7656/16, 12926/16, 13729/16, 14257/16).
3. In assenza di difese della parte intimata, nulla va disposto sulle spese del giudizio, le quali restano a carico della parte soccombente che le ha anticipate.
PQM
La Corte rigetta il ricorso per inammissibilità del motivo. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 2 marzo 2016.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016