Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16441 del 04/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 04/07/2017, (ud. 07/06/2017, dep.04/07/2017), n. 16441
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8808/2016 proposto da:
CURATORE DEL FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) SRL, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 110, presso lo studio
dell’avvocato NICOLA D’IPPOLITO, rappresentato e difeso
dall’avvocato NICOLA D’IPPOLITO;
– ricorrente –
contro
Q.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2,
presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentato e
difeso dall’avvocato LUIGI QUINTO;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 253/2016 del TRIBUNALE di BRINDISI, depositato
il 02/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI
VIRGILIO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
Con decreto del 1-2/3/2016, il Tribunale di Brindisi in accoglimento dell’opposizione proposta dall’avv. Q.P. allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) srl, ha ammesso al passivo il credito di Euro 52800,70 in privilegio.
Il Tribunale ha ritenuto tempestivamente proposta l’opposizione, vista la trasmissione in via telematica del ricorso avvenuta il 14/12/2015, e quindi entro i trenta giorni decorrenti dal 12/11/2015, data di trasmissione da parte del curatore del verbale di udienza, non essendo sufficiente L. Fall., ex art. 97, la mera comunicazione dello stato passivo; nel merito, ha ritenuto prestata attività professionale dall’avv. Q. sino al 2012 e non sino al fallimento, come sostenuto dalla Curatela sulla base della nota del 12/1/2016, con cui l’avv. invitava la parte a far conoscere le sue determinazioni, ritenendo che solo a seguito della manifestazione di interesse della società il professionista avrebbe potuto fare istanza di fissazione dell’udienza di merito ex art. 82 codice diritto amministrativo.
Ricorre la Curatela sulla base di due motivi.
Si difende l’avv. Q. con controricorso, illustrato con memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
Col primo motivo, la Curatela fa valere la violazione della L. Fall., art. 97, attesa la comunicazione dell’11/11/2015 dell’intero stato passivo con l’esito e la motivazione di accoglimento in chirografo, mentre nessun valore poteva attribuirsi alla comunicazione del 12/11 del verbale d’udienza di verifica dello stato passivo; l’opposizione è inoltre stata proposta il 15/12 e non 14/12, perchè solo il 15 è avvenuta la certificazione di consegna D.L. n. 179 del 2012, ex art. 16 bis, comma 7, conv. nella L. n. 221 del 2012, e quindi tardivamente anche considerando l’avvenuta comunicazione ex art. 97 il 12/11/2015.
Col secondo, si duole della violazione dell’art. 2751 bis c.c., n. 2 e D.Lgs. n. 104 del 2010, artt. 22 e 82 e del vizio di motivazione; sostiene che il giudizio amministrativo era pendente alla data del fallimento, e l’avv. aveva relazionato con la nota del 28/7/2015, seguita da quella del 12/1/2016, da cui l’ammissione in chirografo delle attività concluse entro il 2013, stante la dichiarazione di fallimento del 2015, e quindi in costanza di mandato.
Il primo mezzo è manifestamente fondato, atteso che la Curatela ha adempiuto al disposto di cui alla L. Fall., art. 97, comunicando “immediatamente” all’avv. Q. l’intero stato passivo con il relativo decreto di esecutività, contenente l’esito e la motivazione dell’accoglimento in chirografo, come peraltro rafforzato dal riferimento alla successiva comunicazione, non prevista dalla norma, che non poteva segnare il dies a quo dell’opposizione.
Con la comunicazione indicata la parte è stata messa nelle piene condizioni di difendersi, nè potrebbe far valere una sorta di “affidamento” sulla successiva comunicazione, non disposta per legge.
Nè, infine, può essere fatta valere nel presente giudizio la questione, sollevata inammissibilmente dall’avv. Q. solo in sede di memoria (che ha solo la funzione di illustrare quanto dedotto in sede di controricorso) della mancanza nella comunicazione del curatore dell’avviso del diritto di proporre opposizione nel caso di mancato accoglimento della domanda.
Va pertanto accolto il primo motivo, assorbito il secondo, e va cassata la pronuncia impugnata senza rinvio, ex art. 382 c.p.c., comma 2, u.p..
Attesa una sostanziale equivocità nei fatti nel comportamento del curatore, si reputa di compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo; cassa senza rinvio la pronuncia impugnata; compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2017