Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16441 del 01/07/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 16441 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,
in persona del
legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
BAR PIZZERIA TARANTINI dei F.LLI TARANTINI SNC con sede
in Bari, in persona del legale rappresentante pro
tempore,
INTIMATA
AVVERSO
la sentenza n.51/02/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Bari – Sezione n. 02, in data 23.03.2010,
Data pubblicazione: 01/07/2013
depositata il 13 aprile 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 23 maggio 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Presente il P.M. dott. Ennio Attilio Sepe.
Nel ricorso iscritto a R.G. n.14876/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
l) L’Agenzia ricorre per cassazione avverso la sentenza
n. 51/02/2010 in data 23.03.2010, depositata il 13
aprile 2010,
con cui la Commissione Tributaria
Regionale di Bari,
Sezione n.
02,
ha respinto
l’impugnazione proposta dalle parti e confermato la
decisione di primo grado,
che aveva annullato
l’accertamento, relativo ad IVA dell’anno 2003, in
quanto basato esclusivamente sugli studi di settore.
Affida l’impugnazione a due mezzi.
2) Gli intimati non hanno svolto difese in questa sede.
3)
Le questioni poste con i mezzi, sembra possano
definirsi, richiamando, per un verso i principi fissati
dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.105/2003
ed applicando, quindi, quanto deciso dalle SS.UU. di
questa Corte con la Sentenza n.26635/2009, la quale,
nel solco di precedenti pronunce (Cass. n.23602/2008,
n.26459/2008, n. 27648/2008, n.4148/2009), dando una
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
lettura
costituzionalmente
orientata
del
quadro
normativo di riferimento, ha avuto modo di precisare
che “La procedura di accertamento tributario
standardizzato mediante l’applicazione dei parametri
o degli studi di settore costituisce un sistema di
e concordanza non e’ “ex lege” determinata dallo
scostamento del reddito dichiarato rispetto agli
“standards” in se’ considerati – meri
ricostruzione
normale
strumenti di
per elaborazione statistica della
redditivita’
– ma nasce solo in esito al
contraddittorio da attivare obbligatoriamente,
la nullita’ dell’accertamento, con il
In
pena
contribuente.
tale sede, quest’ultimo ha l’onere di provare,
senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la
sussistenza
di
condizioni
giustificano
che
l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui
possono essere applicati gli “standards” o la specifica
realta’ dell’attivita’ economica nel periodo di
tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di
accertamento non puo’ esaurirsi nel rilievo dello
scostamento,
dimostrazione
ma
deve
essere
integrata con la
dell’applicabilita’
in
concreto
dello “standard” prescelto e con le ragioni per
le quali sono state disattese le contestazioni
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presunzioni semplici, la cui gravita’, precisione
sollevate
dal
contraddittorio,
contribuente.
tuttavia,
non
l’impugnabilita’ dell’accertamento,
giudice
tributario
L’esito
del
condiziona
potendo
liberamente valutare
il
tanto
l’applicabilita’ degli “standards” al caso concreto, da
dall’ente
impositore,
controprova offerta dal
contribuente
quanto la
che,
al
riguardo, non e’ vincolato alle eccezioni sollevate
nella fase del procedimento amministrativo e dispone
della piu’ ampia facolta’, incluso il ricorso a
presunzioni semplici, anche se non abbia risposto
all’invito al contraddittorio in sede amministrativa,
restando inerte. In tal caso, pero’, egli assume le
conseguenze di questo suo comportamento, in quanto
l’Ufficio puo’ motivare l’accertamento sulla sola
base dell’applicazione degli “standards”,
conto
dell’impossibilita’
di
dando
costituire
il
contraddittorio con il contribuente, nonostante il
rituale invito, ed il giudice puo’ valutare, nel
quadro probatorio, la mancata risposta all’invito”.
4)Nel caso, la decisione di appello, che ha ritenuto
infondata la pretesa fiscale,
in quanto basata,
esclusivamente, sugli studi di settore, senza che
l’accertamento risultasse modulato in relazione alle
contestazioni, ai rilievi formulati dai contribuenti in
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dimostrarsi
sede di contraddittorio, sembra in linea con il
trascritto principio e, quindi, non giustifica le
formulate censure.
5 – Data la delineata realtà processuale, si propone,
ai sensi degli artt.375 e 380 bis cpc, di trattare la
per manifesta infondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte e dei principi richiamati in relazione, che il
Collegio condivide, il ricorso dell’Agenzia Entrate va
rigettato, per manifesta infondatezza;
Considerato, altresì, che nulla va disposto per le
spese del giudizio, in assenza dei relativi
presupposti;
Visti gli artt. 360 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 23 maggio 2013.
causa in Camera di Consiglio e di rigettare il ricorso,