Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16441 del 01/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16441 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
BAR PIZZERIA TARANTINI dei F.LLI TARANTINI SNC con sede
in Bari, in persona del legale rappresentante pro
tempore,

INTIMATA
AVVERSO

la sentenza n.51/02/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Bari – Sezione n. 02, in data 23.03.2010,

Data pubblicazione: 01/07/2013

depositata il 13 aprile 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 23 maggio 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Presente il P.M. dott. Ennio Attilio Sepe.

Nel ricorso iscritto a R.G. n.14876/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
l) L’Agenzia ricorre per cassazione avverso la sentenza
n. 51/02/2010 in data 23.03.2010, depositata il 13
aprile 2010,

con cui la Commissione Tributaria

Regionale di Bari,

Sezione n.

02,

ha respinto

l’impugnazione proposta dalle parti e confermato la
decisione di primo grado,

che aveva annullato

l’accertamento, relativo ad IVA dell’anno 2003, in
quanto basato esclusivamente sugli studi di settore.
Affida l’impugnazione a due mezzi.
2) Gli intimati non hanno svolto difese in questa sede.
3)

Le questioni poste con i mezzi, sembra possano

definirsi, richiamando, per un verso i principi fissati
dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.105/2003
ed applicando, quindi, quanto deciso dalle SS.UU. di
questa Corte con la Sentenza n.26635/2009, la quale,
nel solco di precedenti pronunce (Cass. n.23602/2008,
n.26459/2008, n. 27648/2008, n.4148/2009), dando una
2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

lettura

costituzionalmente

orientata

del

quadro

normativo di riferimento, ha avuto modo di precisare
che “La procedura di accertamento tributario
standardizzato mediante l’applicazione dei parametri
o degli studi di settore costituisce un sistema di

e concordanza non e’ “ex lege” determinata dallo
scostamento del reddito dichiarato rispetto agli
“standards” in se’ considerati – meri
ricostruzione
normale

strumenti di

per elaborazione statistica della

redditivita’

– ma nasce solo in esito al

contraddittorio da attivare obbligatoriamente,
la nullita’ dell’accertamento, con il
In

pena

contribuente.

tale sede, quest’ultimo ha l’onere di provare,

senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la
sussistenza

di

condizioni

giustificano

che

l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui
possono essere applicati gli “standards” o la specifica
realta’ dell’attivita’ economica nel periodo di
tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di
accertamento non puo’ esaurirsi nel rilievo dello
scostamento,
dimostrazione

ma

deve

essere

integrata con la

dell’applicabilita’

in

concreto

dello “standard” prescelto e con le ragioni per
le quali sono state disattese le contestazioni
3

presunzioni semplici, la cui gravita’, precisione

sollevate

dal

contraddittorio,

contribuente.
tuttavia,

non

l’impugnabilita’ dell’accertamento,
giudice

tributario

L’esito

del

condiziona
potendo

liberamente valutare

il
tanto

l’applicabilita’ degli “standards” al caso concreto, da
dall’ente

impositore,

controprova offerta dal

contribuente

quanto la
che,

al

riguardo, non e’ vincolato alle eccezioni sollevate
nella fase del procedimento amministrativo e dispone
della piu’ ampia facolta’, incluso il ricorso a
presunzioni semplici, anche se non abbia risposto
all’invito al contraddittorio in sede amministrativa,
restando inerte. In tal caso, pero’, egli assume le
conseguenze di questo suo comportamento, in quanto
l’Ufficio puo’ motivare l’accertamento sulla sola
base dell’applicazione degli “standards”,
conto

dell’impossibilita’

di

dando

costituire

il

contraddittorio con il contribuente, nonostante il
rituale invito, ed il giudice puo’ valutare, nel
quadro probatorio, la mancata risposta all’invito”.
4)Nel caso, la decisione di appello, che ha ritenuto
infondata la pretesa fiscale,

in quanto basata,

esclusivamente, sugli studi di settore, senza che
l’accertamento risultasse modulato in relazione alle
contestazioni, ai rilievi formulati dai contribuenti in
4

dimostrarsi

sede di contraddittorio, sembra in linea con il
trascritto principio e, quindi, non giustifica le
formulate censure.
5 – Data la delineata realtà processuale, si propone,
ai sensi degli artt.375 e 380 bis cpc, di trattare la

per manifesta infondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte e dei principi richiamati in relazione, che il
Collegio condivide, il ricorso dell’Agenzia Entrate va
rigettato, per manifesta infondatezza;
Considerato, altresì, che nulla va disposto per le
spese del giudizio, in assenza dei relativi
presupposti;
Visti gli artt. 360 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 23 maggio 2013.

causa in Camera di Consiglio e di rigettare il ricorso,

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