Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16440 del 27/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/07/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 27/07/2011), n.16440

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

C.G.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

(Roma), Sez. 33, n. 131/33/05 del 20 ottobre 2005, depositata il 24

novembre 2005, non notificata;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 9 giugno 2011

dal Cons. Raffaele Botta;

Udito l’avv. Alessandro Maddalo, per l’Avvocatura Generale dello

Stato;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’IRAP supposta non dovuta da un medico per gli anni 1998-2001 e chiesta a rimborso dal contribuente. La Commissione adita accoglieva il ricorso e la decisione era confermata in appello con la sentenza in epigrafe sulla base della natura intuitu personae dell’attività svolta dal professionista.

L’amministrazione propone ricorso per cassazione con quattro motivi.

Il contribuente non si è costituito.

Motivazione:

Con il primo motivo di ricorso, l’amministrazione denuncia l’inammissibilità del ricorso originario, affermando che tale ricorso, riportato per esteso nel ricorso per cassazione, non è stato proposto contro alcun atto, non essendo stata presentata l’istanza di rimborso, nè questa è stata prodotta in giudizio.

Il motivo non è fondato, in quanto, da un lato, il ricorso, pur essendo formulato in modo non del tutto chiaro, fa riferimento alla presentazione nei termini di decadenza di un’istanza di rimborso e tanto in primo, quanto in secondo grado, il giudice ha deciso sulla causa in quanto promossa con ricorso avverso il silenzio rifiuto del rimborso.

Con i restanti motivi, l’amministrazione contesta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, l’esclusione della soggettività passiva ai fini IRAP del contribuente sul presupposto dello svolgimento di un’attività intuitu personae e in quanto tale priva di organizzazione. Le censure sono fondate. Invero, questa Corte ha affermato, con costante orientamento che: “In tema di IRAP, l’esistenza di un’autonoma organizzazione, che costituisce il presupposto per l’assoggettamento ad imposizione dei soggetti esercenti arti o professioni indicati dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, postula che l’attività abituale ed autonoma del contribuente si avvalga di un’organizzazione dotata di un minimo di autonomia che potenzi ed accresca la sua capacità produttiva; non è invece necessario che la struttura organizzata sia in grado di funzionare in assenza del titolare, nè assume alcun rilievo, ai fini dell’esclusione di tale presupposto, la circostanza che l’apporto del titolare sia insostituibile per ragioni giuridiche o perchè la clientela si rivolga alla struttura in considerazione delle sue particolari capacità” (Cass. n. 5011 del 2007).

La sentenza non si è adeguata a tale principio.

Sicchè deve essere accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2011

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