Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16440 del 04/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 04/07/2017, (ud. 07/06/2017, dep.04/07/2017), n. 16440
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8456/2016 proposto da:
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del suo Presidente pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BASSANO DEL GRAPPA
24, presso lo studio dell’avvocato MICHELE COSTA, che la rappresenta
e difende unitamente agli avvocati RENATE VON GUGGENBERG, LAURA
FADANELLI, JUTTA SEGNA, STEPHAN BEIKIRCHER;
– ricorrente –
contro
ASPIAG SERVICE SRL;
– intimata –
avverso l’ordinanza n. R.G. 186/2012 della CORTE D’APPELLO di TRENTO
SEZIONE DISTACCATA di BOLZANO, depositata il 03/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI
VIRGILIO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
Con pronuncia del 16/9 – 3/10/2015, la Corte d’appello di Trento, sez. distaccata di Bolzano, ha determinato l’indennità di espropriazione dovuta alla Aspiag Service srl dalla Provincia autonoma di Bolzano in Euro 2.851.254,47, oltre interessi di tesoreria sulle somme già depositate e gli ulteriori interessi legali sulla differenza, dal 26/11/2012 al pagamento; ha compensato le spese di lite nella misura di un terzo, visto l’accoglimento dell’opposizione per la sola decurtazione del 25% operata dall’Amministrazione, e comunque il riconoscimento di un valore di mercato superiore rispetto a quello stimato dall’Ufficio estimo della provincia e comunque rispetto alla somma offerta, ha condannato la Provincia alla restante frazione, come liquidata ed ha posto le spese della CTU per un terzo a carico dell’opponente e per i due terzi a carico della Provincia, visto che si era resa necessaria la C.T.U. per non essere stati indicati i criteri di stima e gli elementi di riferimento nella relazione dimessa dalla Provincia.
Ricorre la Provincia, sulla base di tre motivi, limitatamente alla condanna alle spese di lite e di CTU.
L’intimata non ha svolto difese.
La Provincia ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
Col primo mezzo, la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione della L. n. 247 del 2012, art. 1 e del D.M. n. 55 del 2014, art. 5, comma 3; col secondo, della violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, col terzo, della violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 12 c.p.c., D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29, artt. 91 e 92 c.p.c., anche in relazione all’art. 191 c.p.c..
La Provincia si duole dello scaglione di riferimento, che avrebbe dovuto esser determinato come differenza tra il valore stimato e quello accertato, da cui lo scaglione da 260.001 a 520.000, con valutazione di difficoltà media, e non già lo scaglione da 520.001 a 1 milione; sostiene quindi che il valore effettivo è solo quello del decisum.
Deduce che le spese della CTU avrebbero dovuto essere addossate solo all’opponente, visto che il CTU ha determinato il valore venale identico a quello accertato dall’Ufficio, e la soccombenza sulla riduzione del 25% riguardava la diversa indennità di stima e non il valore di mercato.
Il primo motivo è manifestamente infondato (nè possono influire vicende legate ad altri procedimenti, dei quali la ricorrente fa menzione nella memoria, senza che si possa a riguardo ritenere la sovrapponibilità dei casi processuali).
Il principio di base in tema di spese processuali è che il valore della causa è dato del disputatum (in tal senso, le pronunce del 12/6/2015, n. 12227, Sez. U. 11/9/2007, nn. 19013 e 19014), anche se deve tenersi conto del decisum nel caso di accoglimento parziale della domanda.
Venendo al caso di specie, deve rilevarsi che l’opposizione alla stima non riguardava solo la decurtazione del 25%, ma l’intera indennità, e che la stessa Amministrazione aveva dato causa al contenzioso, non specificando i criteri di liquidazione.
Il disputatum dunque investiva tutta l’indennità e con la compensazione parziale la Corte del merito ha soddisfatto l’esigenza di tener conto del decisum.
E’ manifestamente infondato il profilo del motivo sulle spese della CTU, attese le specifiche ragioni addotte sul punto dalla Corte del merito.
Conclusivamente, va respinto il ricorso.
Non si dà pronuncia sulle spese non essendosi costituita l’intimata.
PQM
La Corte respinge il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2017