Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1644 del 24/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/01/2020, (ud. 25/09/2019, dep. 24/01/2020), n.1644

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24457-2018 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, V. CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN,

LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO;

– ricorrente –

contro

S.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1279/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 12/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

LUCIA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Firenze confermava la sentenza del giudice di primo grado che aveva accolto la domanda avanzata da S.F. diretta a ottenere il beneficio della rivalutazione contributiva della L. n. 257 del 1992, ex art. 13, comma 8 relativamente al periodo 3.4.1989-2.10.2003, in cui aveva lavorato presso lo stabilimento siderurgico di Piombino alle dipendenze prima di Sicalp s.r.l., quindi di Lucchini s.p.a.;

riteneva la Corte che non si fosse maturata la decadenza D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47 a causa della proposizione di analoghe istanze da parte del S. l’11.7.2005 e il 22.4.2010, in quanto esse non risultavano in alcun modo idonee all’instaurazione del procedimento amministrativo diretto alla verifica del’esistenza del diritto dell’assicurato e e quindi e costituzione “dies a quo” per le decadenza, non contenendo, oltre a una semplice richiesta, alcun elemento che potesse consentire all’Istituto di dar corso all’istruttoria (periodo ultradecennale di esposizione, datore di lavoro), ed essendo impossibile procedere a un accertamento indistintamente sull’intera carriera dell’assicurato;

la Corte rigettava, altresì, anche l’eccezione di prescrizione, dovendosi datare la consapevolezza dell’istante di trovarsi nelle condizioni legittimanti l’accesso al beneficio al momento della prima richiesta all’Inail, risalente al 14 giugno 2005, con conseguente interruzione del termine prescrizionale a seguito della domanda amministrativa del 18/9/2014 e dal ricorso amministrativo del 19/1/2015;

avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Inps sulla base di unico motivo;

controparte è rimasta intimata;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

L’INPS ha fatto pervenire rinuncia al ricorso sottoscritta dagli avvocati muniti di mandato speciale alla difesa, come da procura in calce al ricorso;

ex art. 390 c.p.c. la parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finchè non sia cominciata la relazione all’udienza o sino alla data dell’adunanza camerale, o finchè non siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all’art. 380-ter, con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se è munito di mandato speciale a tale effetto e notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto;

va dichiarata, pertanto, l’estinzione del processo, non essendo necessaria la notifica della rinuncia nei riguardi di S.F., non costituito, nei cui confronti non va disposta alcuna liquidazione delle spese;

stante l’esito del giudizio non è dovuto il raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara l’estinzione del processo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 24 gennaio 2020

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