Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1644 del 24/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 24/01/2011, (ud. 23/09/2010, dep. 24/01/2011), n.1644

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

Autocarrozzeria RENOCAR di Tonelli Giancarlo & C. s.n.c.;

– intimata –

avverso la decisione n. 5/03/08 della Commissione tributaria

regionale di Bologna, emessa il 16 gennaio 2008, depositata il 13

febbraio 2008, R.G. 704/07;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LECCISI Giampaolo;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23 settembre 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che in data 28 giugno 2010 è stata depositata una relazione che, con alcuni emendamenti destinati a una migliore esposizione dei fatti o alla correzione di errori materiali, qui si riporta:

Il relatore Cons. Dott. Giacinto Bisogni, letti gli atti depositati, osserva:

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione, da parte della s.n.c. Autocarrozzeria RENO CAR di Giancarlo Tonello & C., della cartella di pagamento emessa in relazione alla dichiarazione IVA per l’anno di imposta 1997. La società contribuente ha chiesto la dichiarazione di nullità della cartella per violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 bis e 60 e della L. n. 212 del 2000, art. 6, non avendo l’Ufficio comunicato l’esito della liquidazione dell’IVA. Ha inoltre eccepito la nullità della cartella per decorrenza dei termini di riscossione D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 17, comma 1.

Si è costituita l’Amministrazione finanziaria rilevando che il Concessionario aveva notificato invito bonario al pagamento prima di procedere alla notifica della cartella impugnata;

2. La C.T.P. di Bologna accoglieva il ricorso rilevando che l’invito citato dall’Amministrazione non risultava essere stato ricevuto dalla società contribuente e la C.T.R. ha confermato tale decisione rilevando che l’Amministrazione finanziaria prima di procedere alla iscrizione a ruolo non aveva provveduto a invitare la società contribuente a fornire chiarimenti e produrre documenti come previsto dall’art. 6 dello Statuto del contribuente;

3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo come unico motivo di impugnazione la violazione dell’art. 6, comma 5 dello Statuto del contribuente. L’Agenzia pone il seguente quesito di diritto alla Corte: se l’obbligo di invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti, prescritto dalla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, a carico dell’amministrazione finanziaria, prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, esista soltanto nel caso in cui sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, cosicchè erri la C.T.R. la quale, sul mero presupposto che l’Agenzia delle Entrate non abbia inviato detto avviso, ha affermato la nullità della cartella di pagamento per cui è causa, senza accertare se, nel caso in esame (nel quale la società si era limitata a versare parzialmente il debito di imposta risultante dalla dichiarazione IVA 1998) detto obbligo non incombeva sull’amministrazione finanziaria;

Ritiene che:

1. la disposizione di cui all’art. 6, comma 5, secondo cui, prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l’amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale; o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo, e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta, non si applica al caso in esame in quanto come ha ribadito di recente la giurisprudenza di questa Corte le norme di natura procedimentale della L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), che rendono obbligatorio l’interpello del contribuente in caso di liquidazione di tributi in base alla dichiarazione e in caso di incertezze (art. 6, comma 5) e la sua informazione solo in caso di irrogazione di sanzioni (art. 6, comma 2), non hanno efficacia retroattiva e, pertanto, non possono trovare applicazione con riferimento all’attività accertativa dell’Amministrazione finanziaria relativa a precedenti anni d’imposta Cass. civ. sez. 5^, n. 25002 del 21 novembre 2009).

2. inoltre la disposizione di cui al comma 5 dell’art. 6 dello statuto del contribuente non può essere interpretata nel senso estensivo fatto proprio dalla C.T.R. in quanto tale interpretazione porterebbe all’abrogazione dell’inciso “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” e costringerebbe l’amministrazione finanziaria ad un aggravio di attività non compatibile con il principio di buona amministrazione;

3. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l’accoglimento del ricorso;

ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla C.T.R. dell’Emilia Romagna che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della C.T.R. dell’Emilia Romagna che deciderà anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 settembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2011

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