Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1644 del 23/01/2017


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Cassazione civile, sez. II, 23/01/2017, (ud. 15/09/2016, dep.23/01/2017),  n. 1644

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARZIALE Ippolisto – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25528/2013 proposto da

S.C., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA MAZZINI 27, presso lo LUCIO NICOLAIS, rappresentato e difeso

dall’avvocato CORRADO ZANZARA;

– ricorrente –

C.B.M.T., (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso lo studio dell’avvocato FERDINANDO

BARUCCO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIO

CIANCIO, GIORGIO FONTANA;

– controricorrente e ric. incidentale –

contro

S.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

MAZZINI 27, presso lo STUDIO NICOLAIS, rappresentato e difeso

dall’avvocato CORRADO LANZARA;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

S.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2751/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 27/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato LANZARA Corrado, difensore del ricorrente e

controricorrente all’incidentale che ha chiesto di riportarsi agli

scritti;

udito l’Avvocato BARUCCO Ferdinando, difensore del resistente che ha

chiesto di riportarsi agli scritti depositati;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Premesso che in una scrittura privata in data 27.1.1986, sottoscritta da S.C. e da C.M., coniugi, per regolare gli aspetti patrimoniali, in vista della loro separazione, era stata inserita una clausola in forza della quale il marito rilasciava procura a favore della moglie per vendere un immobile sito in (OMISSIS) a se stessa o ad uno o più dei loro figli, il S. esponeva che, nonostante la separazione non avesse avuto luogo ed egli avesse provveduto a revocare la suddetta procura in data 16.9.1986 e 8.4.1991, la C. aveva provveduto a vendere al figlio G. l’immobile de quo in data (OMISSIS), per il prezzo dichiarato di Lire 100.000.000; citava dunque, con atto del 4.11.1991, S.G. e C.M. per sentir dichiarare nullo od inefficace per difetto dei poteri rappresentativi l’atto di vendita in questione, con condanna dei convenuti al risarcimento dei danni conseguiti. La C. chiedeva il rigetto della domanda attorea e spiegava domanda riconvenzionale; G. chiedeva anch’esso il rigetto della domanda attorea.

Con sentenza parziale il Tribunale di Napoli dichiarava la contumacia della C., che si costituiva nuovamente in giudizio, reiterando tutte le precedenti domande; con sentenza del 1.5.6.2001, l’adito Tribunale rigettava tutte le domande e compensava le spese.

Proponeva appello S.C., concludendo nel senso che l’atto fosse dichiarato nullo od inefficace o, in subordine, accertato che l’atto stesso dissimulava una donazione, nulla per difetto di forma, tanto si pronunziasse, e che, in caso di mancato accoglimento di tali richieste, gli appellati fossero condannati in solido ai danni conseguiti alla perdita di proprietà del bene o dal mancato godimento dello stesso. La C. si costituiva e proponeva appello incidentale.

Con sentenza in data 21/29.4.2005, la Corte di appello di Napoli accoglieva l’appello principale e rigettava quello incidentale, regolando le spese.

Osservava la Corte partenopea che la scrittura de qua non poteva avere forza vincolante con riferimento ad una pretesa irrevocabilità della procura sia che la stessa fosse considerata autonomamente, sia strettamente collegata e quasi integrativa della stessa. Infatti, essa aveva una sua ragion d’essere che ne giustificava l’efficacia, solo ove si fosse realizzato il presupposto per cui la scrittura era stata stipulata, cosa, invece, pacificamente non avvenuta, atteso che i coniugi avevano ripreso la convivenza.

Sulla procura a vendere, normalmente revocabile, non poteva quindi spiegare influenza una scrittura privata che in concreto si rivelò inefficace per il mancato verificarsi del presupposto in vista del quale era stato previsto il trasferimento dell’immobile. L’equiparazione poi di tale scrittura ad un documento attestante l’avvenuta vendita dell’immobile de quo non poteva avere pregio, atteso che allo stesso non poteva essere attribuita la valenza di un contratto di compravendita, non risultando l’essenziale elemento del prezzo; nè la situazione era poi integrata dal richiamo al rilascio di una procura, stante la mancanza anche nella procura, di elementi atti a determinare il prezzo. Stabilita l’autonomia della procura, la stessa risultava regolarmente revocata con atto del 16.9.1997, atteso che la notifica era stata corretta, cosa questa che comportava che la C. agì come falsus procurator, donde l’inefficacia del negozio; il terzo acquirente di un bene a non domino, poi, può solo invocare l’usucapione abbreviata, i cui presupposti non sussistevano nel caso di specie; ancora, era convincimento del Collegio che posto che la procura era stata rilasciata per vendere esclusivamente al figlio, e che questi conviveva all’epoca con i genitori, questi fosse stato posto in condizioni di conoscere l’avvenuta revoca. Quanto all’appello incidentale della C. lo stesso era ammissibile, atteso che di fronte al GOA a cui era stata rimessa la causa, si tenne una udienza in cui è previsto il tentativo di conciliazione e che è, pertanto, da considerarsi istruttoria, ma infondato, atteso che non era in atti la prova che il foglio, separato, in cui era contenuta la procura fosse materialmente congiunto alla comparsa di costituzione della donna, come del resto contribuivano a lasciar ritenere la mancanza di indicazione dell’atto a cui doveva risultare congiunta, la mancanza di una numerazione e/o di un timbro di congiunzione all’atto a cui si riferiva, la mancanza di attestazione del Cancelliere della data di deposito di un foglio già congiunto alla comparsa, oltre ad altri elementi. La mancanza di una valida procura, rendeva la domanda riconvenzionale non tempestivamente proposta, donde il rigetto dell’appello incidentale.

Per la cassazione di tale sentenza ricorreva, sulla base di cinque motivi, C.B.M.T.; resiste con controricorso S.C., che ha spiegato ricorso incidentale, basato su cinque motivi, cui la C. resiste con controricorso. Il processo, rinviato una prima volta in attesa della decisione delle Sezioni unite circa la natura del vizio afferente ad una notifica del ricorso effettuata al difensore di primo grado di una parte, è stato poi rinviato di nuovo per integrare il contraddittorio nei confronti di S.G., che ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale articolato su tre motivi.

La Corte di cassazione, con sentenza n. 371 del 2010, respingeva il ricorso principale, accoglieva il quarto motivo del ricorso incidentale di S.C., riteneva assorbiti gli altri, ed il ricorso incidentale di S.G.. Cassava in relazione al motivo accolto e rinviava la causa, anche per le spese ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

S.C., riassumendo il giudizio, davanti alla Corte di Appello di Napoli, nei confronti di S.G. e C.B.M.T., chiedeva il risarcimento dei danni per il mancato godimento temporaneo del bene oggetto di causa.

Si costituivano gli appellati resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto.

La Corte di appello di Napoli con sentenza n. 2751 del 2012 rigettava l’appello limitatamente alla domanda di risarcimento del danno e confermava sul punto la sentenza di primo grado. Compensava tra le parti le spese. Secondo la Corte di Napoli l’appellante non avrebbe dimostrato di aver subito alcun danno per la vendita nulla. In particolare, non sarebbe astrattamente valutabile il pregiudizio derivante dalla mancata possibilità di disporre del bene se l’appellante non dimostri di aver avuto offerte d’acquisto dell’immobile e di non averlo potuto alienare perchè risultava intestato al figlio. Tale dimostrazione nel caso di specie sarebbe del tutto assente. Per quanto riguardo il mancato pregiudizio derivante dal mancato godimento dell’immobile, esso non sarebbe ricollegabile all’atto di alienazione poi dichiarato nullo. Ed invero, risultava dagli atti ed era pacifico tra le parti che l’immobile era adibito ad abitazione familiare e che l’appellante aveva lasciato spontaneamente la casa in occasione della separazione dalla moglie. Nella casa avevano continuato a vivere la moglie e i tre figli circostanza nota e non contrastata dal marito al momento del suo allontanamento. La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da S.C. con ricorso affidato a quattro motivi. C.B.M.T. ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato ad un motivo. In prossimità dell’udienza pubblica le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.. Il difensore della parte ricorrente ha depositato brevi osservazioni scritte sulle conclusioni del pubblico ministero.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorso principale.

1.- Con il primo motivo del ricorso principale S.C. lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nella formulazione del 2006. Contraddittoria motivazione sul fatto che col giudizio ed in corso del giudizio non sia stata perseguita la restituzione del bene, e sul fatto che il ricorrente si sia allontanato di casa spontaneamente ancor prima della vendita annullata. Secondo il ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe errato nel ritenere che il S. non avesse mai chiesto la restituzioni del bene dopo essersi allontanato spontaneamente ancor prima della stipula del contratto della vendita tra madre e figlio ed indipendentemente dalla stessa, perchè come resulterebbe agli atti di causa il S. si sarebbe attivato sin dal 1993 per recuperare la proprietà ed il possesso del bene. Infatti la natura stessa del giudizio intentato, la proposizione di un ricorso di sequestro e di un possessorio sarebbe piena prova dell’interesse del S. ad ottenere il possesso della villa oggetto del giudizio.

1.1.- Il motivo non merita di essere accolto, non solo perchè si risolve nella richiesta di una nuova e diversa valutazione dei dati e documenti processuali non proponibile nel giudizio di cassazione se, come nel caso in esame, la valutazione compiuta dalla Corte distrettuale non presente vizi logici e/o giuridici, ma anche perchè non coglie l’effettiva ratio della decisione, posto che la Corte distrettuale ha fondato la sua decisione essenzialmente sul dato che il mancato godimento dell’immobile da parte del S. “(…) non era direttamente ricollegabile all’atto di alienazione poi dichiarato nullo (…)” e per la cui ragione si richiedeva il risarcimento del danno, oggetto del presente giudizio. Come ha avuto modo di evidenziare la Corte distrettuale “(…) ed invero risulta dagli atti ed è pacifico tra le parti che l’immobile era adibito ad abitazione familiare e che l’appellante lasciò spontaneamente la casa in occasione della separazione della moglie”. E la Corte distrettuale a maggior chiarezza ha avuto modo di specificare che la domanda di restituzione del bene è stata avanzata in separato giudizio in tempi recenti (…) ed è in tale giudizio che l’attore potrà eventualmente vedere accolta la propria richiesta di risarcimento dei danni derivanti dal mancato godimento dell’immobile dalla domanda di restituzione alla effettiva immissione nel possesso (…)”.

2.- Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 832, 1168, 2043 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, circa l’esistenza, la misura e la prova del danno. Secondo il ricorrente la Corte distrettuale non avrebbe tenuto conto che “(….) il presente giudizio era un giudizio introdotto da un proprietario deprivato con un atto invalido della sua villa al fine di riacquistarla. Poichè è il proprietario che gode il proprietario perde la proprietà della villa non la può godere, ed intentando l’azione per annullare il titolo di perdita della proprietà agisce per acquisire la proprietà e quindi anche il diritto al godimento”. Nel caso specifico per altro vi era la prova che il S. se avesse potuto avrebbe goduto dell’immobile e, comunque, non vi sarebbe al prova che il S. se non fosse stato privato dalla proprietà e quindi del diritto di godere egualmente non avrebbe goduto del bene.

2.1.- Il motivo, per la verità di difficile lettura posto che si intersecano considerazioni di diritto e considerazioni personali, è infondato ed essenzialmente perchè non coglie l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata.

Va qui precisato che nell’ambito della responsabilità civile, un ruolo essenziale è rappresentato dal nesso di causalità tra atto dannoso e danno: perchè sorga in capo al soggetto agente l’obbligo del risarcimento del danno, è necessario che lo stesso sia causalmente riconducibile al fatto “illecito”, ovvero che sussista un rapporto di causa-effetto tale che l’evento dannoso possa dirsi provocato dal fatto compiuto (Cass. n. 7026/2001; Cass. n. 12431/2001; Cass. n. 2037/2000). Ora, nel caso in esame, come già si è detto, la Corte distrettuale ha accertato che il mancato godimento della villa oggetto del presente giudizio non era stato determinato dall’atto nullo e, duqnue, dal possesso del bene da parte del figlio del S., in forza dell’atto nullo, ma il mancato godimento fatto valere dal S. era dovuto ad altre cause diverse dall’esistenza o non esistenza dell’atto nullo. Come ha chiarito la Corte il pregiudizio derivante dal mancato godimento dell’immobile non era ricollegabile all’atto di alienazione dichiarato successivamente nullo.

3.- Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 112 e art. 394 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Secondo il ricorrente l’eccezione relative all’abbandono progresso della villa da parte del S. e della perdurante destinazione a casa familiare, sarebbe un’eccezione nuova non proponibile nel giudizio di rinvio posto che tale giudizio è un giudizio chiuso.

3.1.- Il motivo è infondato. Come ha precisato la Corte distrettuale il giudizio di rinvio aveva ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni avanzata dall’appellante per ottenere il ristoro del pregiudizio che gli sarebbe derivato dal mancato godimento temporaneo del bene immobile di sua proprietà. In particolare, precisa la Corte di merito “(..) l’appellante deduce di aver avuto dei danni patrimoniali a causa della stipula della vendita della casa di sua proprietà al figlio S.G. cui l’aveva venduto la moglie sig.ra C.B.M.T., in qualità di sua rappresentante senza averne i poteri(…)”. E a fronte di tale domanda la Corte distrettuale, in modo del tutto coerente, ha affermato che il pregiudizio derivante dal mancato godimento dell’immobile non era riconducibile all’atto di alienazione dichiarato nullo, per quanto risultava dagli atti ed era pacifico tra le parti che l’immobile era stato adibito ad abitazione familiare, evidenze istruttorie che non sembrano smentite neppure in questa sede.

Senza dire che, il ricorrente omette di indicare, e lo avrebbe dovuto fare per il principio di autosufficienza, quali fossero le nuove conclusioni, le nuove prove e un’impostazione affatto nuova della difesa, introdotte dalla C. nel giudizio di rinvio.

4.= Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, artt. 112, 336 c.p.c. e art. 285 c.p.c., u.c.. In merito, al regolamento delle spese la Corte napoletana, secondo il ricorrente, avrebbe commesso due errori: a) un primo compensando le spese dei due gradi di Cassazione e rinvio non tenendo conto che in Cassazione, la C. prese una solenne sconfitta. B) un secondo errore avendo omesso di riliquidare i primi due gradi napoletani.

4.1.- Il motivo è infondato.

Va qui premesso che il giudice di appello, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite poichè la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicchè viola il principio di cui all’art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado.

Ora, nel caso in esame, secondo una valutazione complessiva del giudizio, tenuto conto che è stata rigettata la domanda di risarcimento danni avanzata da S.G., il giudizio di cassazione doveva ritenersi concluso con il rigetto del ricorso incidentale e rispetto a quel giudizio, sostanzialmente, vi è stata una soccombenza reciproca. A sua volta il giudizio di rinvio doveva ritenersi confermativo della sentenza dell’appello. Pertanto, la parziale soccombenza nel giudizio di cassazione e la conferma della sentenza di appello erano ragioni sufficienti sia per compensare le spese del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio e sia nel confermare sia pure indirettamente la decisione relativa al profilo delle spese della sentenza di appello.

Ricorso incidentale.

5.- Con l’unico motivo del ricorso incidentale C.B.M.T. denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Secondo la ricorrente incidentale, la Corte distrettuale avrebbe rigettato la domanda di risarcimento dei danni avanzata dal S., non già per mancanza di prova del pregiudizio dovuto al mancato godimento del bene, ma perchè nel corso del giudizio il S. non aveva mai chiesto la restituzione dell’immobile.

5.1.- Il motivo è infondato per quella stessa ragione che viene evidenziata nel controricorso a pag. 10: “da quanto innanzi è assolutamente evidente che la Corte di Appello, nella sentenza resa nel giudizio di rinvio, ha rettamente affermato (….) che a prescindere dalla circostanza della mancata prova dei danni patiti, non poteva farsi luogo ad alcuna pronuncia risarcitoria per l’assorbente circostanza che giammai nel corso del presente giudizio era stata avanzata domanda di restituzione del bene. Tale domanda invece, risultava essere stata formulata successivamente in altro giudizio ed era quella la sede che avrebbe dovuto trovare la propria soluzione”.

Senza dire che, comunque, una diversa motivazione non potrebbe garantire, alla C., un risultato diverso più favorevole, rispetto a quello che ottiene con il rigetto della domanda di risarcimento del danno per mancata prova del danno stesso.

In definitiva, va rigettato sia il ricorso principale e sia il ricorso incidentale. La reciproca soccombenza è ragione sufficiente per compensare le spese del presente giudizio.

Il Collegio, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di entrambi ricorrenti (ricorrente principale e ricorrente incidentale) dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale. Compensa le spese del presente giudizio di cassazione, attesta che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e del ricorso incidentale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 15 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2017

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