Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16439 del 30/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/07/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 30/07/2020), n.16439

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2078-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

Contro

S.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 879/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 16/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RUSSO

RITA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.- S.E. ha impugnato l’avviso emesso dalla Agenzia delle entrate con il quale si è accertato sinteticamente un maggior reddito di 339.643,00 Euro, in ragione di un investimento di Euro 330.000,00 (acquisto di tabaccheria) effettuato nel 2009, a fronte di una dichiarazione del reddito imponibile di Euro 27.272,000. Il contribuente ha dedotto di avere acquistato la tabaccheria grazie a un prestito fatto dal suocero di Euro 340.000,00 depositando copia di assegni circolari che dichiara essergli stati consegnati dal suocero. Il ricorso del contribuente è stato respinto in primo grado. Ha proposto appello lo S. e la CTR del Piemonte con sentenza depositata il 16.5.2018 ha riformato la sentenza di primo grado, ritenendo che gli assegni, pur se non emessi dal suocero del contribuente, dovevano comunque considerarsi di provenienza lecita.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia affidandosi a due motivi. Non si costituisce il contribuente. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti.

3.- Il ricorso è inammissibile, non avendo l’Agenzia provato la regolare notifica del ricorso alla parte intimata, che non si è costituita.

Il ricorso è stato spedito a mezzo del servizio postale con plico raccomandato a.r. del 3 gennaio 2019. Nella proposta notificata all’Agenzia è stato evidenziato che doveva verificarsi il perfezionamento della notifica del ricorso, mancando in atti l’avviso di ricevimento. Ciononostante fino alla data dell’adunanza del 5 marzo 2020, come attestato in pari data dal Cancelliere, non è stata depositata la ricevuta delle raccomandata comprovante il perfezionamento della notifica, nè si è costituito l’intimato.

Il ricorso deve quindi dichiararsi inammissibile.

Nulla sulle spese in difetto di costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso

Così deciso in Roma, camera di consiglio, il 5 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020

 

 

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