Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16439 del 18/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16439 Anno 2014
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA
sul ricorso 1261-2013 proposto da:
LIBERATORE PATRIZIA LBRPRZ73L71Z133X, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA G. SPONTINI 11, presso lo studio
dell’avvocato MASSIMO CLEMENTE, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato CLEMENTE AGOSTINO giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente contro
3G SPA, in persona dell’Amministratore unico, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B presso lo studio dell’avvocato
GIAMMARIA FRANCESCO, (Studio Legale Fessi e Associati), che la
rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
– controricarrente –

Data pubblicazione: 18/07/2014

avverso la sentenza n. 864/11 RG. della CORTE D’APPELLO di
L’AQUILA, depositata il 07/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/06/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO.

Ric. 2013 n. 01261 sez. ML – ud. 09-06-2014
-2-

r.g.n. 1261/2013 Liberatore Patrizia c/3G s.p.a.
oggetto ricorso per cassazione inammissibile

Svolgimento del processo e motivi della decisione

i.

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio

seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:
2. “Liberatore Patrizia propone ricorso avverso la sentenza della
Corte territoriale pubblicata il 18 giugno 2012 e ritualmente
notificata, il 5 ottobre 2012, nel domicilio eletto nel giudizio di
secondo grado (come si evince dagli atri);
3. 3G s.p.a. ha resistito con controricorso ed eccepito
l’inammissibilità del ricorso per tardività;
4. il ricorso si appalesa tardivo perché notificato ben oltre il
termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza
impugnata, giacché risulta affidato all’agente notificante il 18
dicembre 2012, ben oltre il predetto termine breve
d’impugnazione;
s.

a seguito della sentenza n. 477 del 2002 della Corte
costituzionale – secondo cui la notifica di un atto processuale si
intende perfezionata, per il notificante, al momento della
consegna del medesimo all’ufficiale giudiziario – la tempestività
della proposizione del ricorso per cassazione esige che la
consegna della copia del ricorso per la spedizione a mezzo
posta venga effettuata nel termine perentorio di legge (cfr.,
Cass. SU, 7607/2010 e successive conformi)”.

6. Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta
relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente
udienza in Camera di consiglio.
r.h.o. 1261/2013

del 9 giugno 2014, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della

z Tanto premesso, le parti hanno depositato la rinunzia al ricorso
del difensore della parte ricorrente (da ritenersi munito del
mandato speri2le, ex art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.,
per essere stata la procura rilasciatagli con facoltà di transigere e
conciliare, v., ex multis, Cass. 15016/2005) e l’accettazione della
parte con.troricorrente.
Il Collegio, ritenuta la regolarità della rinunzia e
dell’accettazione, visti gli arti. 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il
giudizio; spese compensate,

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio; spese compensate.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2014

fl Presidente

8.

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