Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16439 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/06/2021, (ud. 15/01/2021, dep. 10/06/2021), n.16439

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7012-2019 proposto da:

B.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MANCINI 4,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PICONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ORLANDO MARIO CANDIANO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA,

depositata il 21/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/01/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

B.I. ha proposto ricorso per revocazione contro l’ordinanza di questa Corte, di rigetto del ricorso per Cassazione dalla medesima proposto contro decreto della Corte d’appello di Bari in materia di equa riparazione per la non ragionevole durata di un giudizio civile del quale era stata parte. Il ricorso è affidato a un unico motivo. Assume di avere appreso. solo attraverso l’esame dell’ordinanza, della esistenza del controricorso dell’Amministrazione. Ciò si spiega perchè il controricorso era stato notificato alla parte personalmente e non al procuratore costituito nel domicilio eletto.

Il supposto errore revocatorio consisterebbe in ciò: che la Corte di Cassazione, per una mera svista materiale, non si sarebbe avveduta del vizio di notificazione del controricorso, dal quale derivava l’inesistenza e non la semplice nullità della stessa notificazione. L’inammissibilità del controricorso, dipendente dalla inesistenza della notifica, avrebbe escluso la possibilità della condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Amministrazione.

La causa, su conforme proposta del relatore di inammissibilità, è stata fissata dinanzi alla sesta sezione civile della Suprema Corte.

Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.

Innanzitutto, si chiarisce, solo per completezza di esame, che i principi stabiliti da Cass., S.U., n. 14916 del 2016 imporrebbero di riconoscere, in ipotesi, la nullità, e non l’inesistenza della notificazione del controricorso eseguita alla parte personalmente invece che al procuratore costituito. Il rilievo non è tuttavia decisivo. Infatti, in mancanza del deposito di memorie, contenenti argomenti riferiti al ricorso, non potrebbe dirsi che la nullità sia stata sanata per il raggiungimento dello scopo dell’atto (Cass. n. 3455/2007).

Nondimeno il ricorso è ugualmente inammissibile, dovendosi condividere la proposta del relatore in ordine alla insussistenza dell’errore revocatorio.

L’errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l’esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulta incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si è pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (Cass. n. 3190/2006).

In applicazione di tale principio è stato escluso che costituisce errore di fatto, percepibile ictu oculi, e non un errore di giudizio, l’omesso rilievo della notifica dell’atto di appello alla parte personalmente, invece che al difensore (Cass. n. 6511/2005).

E’ stato anche chiarito che, in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, ai fini di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4, l’errore revocatorio è configurabile sia laddove i vizi incidano sull’apprezzamento dei fatti, sia laddove riguardino gli atti processuali oggetto di cognizione del giudice. Non è perciò configurabile un errore revocatorio, quando venga in questione la ritualità della notificazione effettuata in un luogo che non aveva alcun rapporto con il difensore). (Cass. n. 16184/2011). E’ stato escluso dal novero degli errori revocatori, in quanto errore nella valutazione di fatti esattamente rappresentati, l’aver ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione, siccome notificato in un certo giorno, senza tener conto che in quel giorno era avvenuta la spedizione del piego postale, mentre l’atto era stato consegnato il giorno precedente all’ufficiale giudiziario per la notificazione, “posto che l’applicazione dei principi in tema di scissione del momento perfezionativo della notificazione per il richiedente e per il destinatario implica lo svolgimento di un processo argomentativo logico-giuridico che, di per sè, esclude il presupposto stesso della revocazione (Cass. n. 16136/2009; conf. n. 11202/2017). Nella stessa linea di pensiero si è ancora precisato che non integra un errore di fatto idoneo a giustificare la revocazione della pronuncia di legittimità, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, il mancato rilievo della nullità della notificazione del ricorso per cassazione effettuata presso la sede distrettuale dell’Avvocatura dello Stato, anzichè presso l’Avvocatura generale, trattandosi non di errata percezione dell’esistenza o inesistenza di un fatto immediatamente emergente dagli atti, quanto di omessa valutazione delle risultanze processuali (Cass. n. 25654/2013).

Discende della piena considerazione dei principi di cui sopra, riferiti alla vicenda in esame, che il mancato rilievo, da parte della Corte di cassazione, della supposta nullità della notificazione del controricorso, siccome effettuata alla parte personalmente anzichè al procuratore costituito, non integra errore revocatorio, ma al limite errore nella valutazione e interpretazione delle risultanze processuali (Cass. n. 20635/2017; n. 17179/2020).

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con addebito di spese.

Il ricorso incidentale non è stato preso in esame, in quanto rimasto assorbito nel rigetto del ricorso principale.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente, al pagamento, in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida nell’importo di Euro 1.500,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 15 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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