Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16439 del 05/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 05/08/2016, (ud. 01/03/2016, dep. 05/08/2016), n.16439

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7182/2010 proposto da:

C.S., difeso da se medesimo, elettivamente domiciliato

in ROMA VIALE POLA 3, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO MARIA

DE CANDIA, rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE CARTENY;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTQGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10/2009 della COMM.TRIB.REG. del LAZIO,

depositata il 02/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/03/2016 dal Consigliere Dott. LUCIO LUCIOTTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato CARTENY che si riporta al ricorso

e alla memoria depositati e chiede l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 10 del 2 febbraio 2009 la Commissione tributaria regionale del Lazio, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma che, accogliendo il ricorso proposto da C.S., esercente la professione di avvocato, aveva annullato l’avviso di accertamento di maggiori imposte ai fini IRPEF, IRAP, IVA e addizionali regionali dovute per l’anno di imposta 1998 sulla scorta del rilevato scostamento tra i compensi dichiarati dal contribuente e quelli invece risultanti dall’applicazione dei parametri presuntivi di reddito previsti dal D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

Sosteneva il giudice di merito, da un lato, che l’Ufficio finanziario aveva correttamente respinto l’istanza di definizione agevolata della controversa proposta ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, ostandovi il disposto di cui all’art. 9, comma 3 bis, di tale legge e, dall’altro, che il contribuente non aveva fornito “notizie valide e sufficienti per dimostrare che l’accertamento non corrisponde alla realtà” e, quindi, per superare la presunzione legale dei parametri presuntivi di reddito che l’Amministrazione finanziaria aveva correttamente applicato, anche in presenza di una contabilità formalmente regolare, ma caratterizzata da gravi incongruenze fra i ricavi dichiarati e “quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche specifiche dell’attività svolta”.

2. Avverso tale statuizione il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a 4 motivi, cui resiste l’Agenzia con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente, deducendo il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si duole dell’omessa motivazione da parte del giudice di appello sull’eccezione di nullità dell’atto impositivo “per mancanza in esso degli elementi di confronto tra le componenti reddituali del soggetto, derivanti dall’applicazione dei parametri e le componenti reddituali esposte in dichiarazione”.

2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa motivazione sull’esistenza di ulteriori redditi soggetti a tassazione separata, idonei alla formazione del reddito complessivo.

3. Con il terzo motivo deduce il vizio di violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, e L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 179 e 189, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che la CTR, disattendendo il principio espresso dalle Sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 26635 del 2009, aveva erroneamente attribuito ai parametri presuntivi di reddito natura di presunzione legale, invece di considerali elementi presuntivi semplici.

4. Con il quarto ed ultimo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., per avere il giudice di appello apoditticamente affermato che la discordanza reddituale tra il reddito dichiarato ed i parametri presuntivi costituisse “grave incongruenza”, pur in presenza di una contabilità regolare e senza aver acquisito ulteriori elementi in fase di accertamento, così attribuendo ai predetti parametri natura di presunzione legale cui conseguiva l’erronea attribuzione ad esso contribuente dell’onere della prova contraria.

5. Sulla base di questi motivi il ricorrente ha chiesto la cassazione della sentenza impugnata.

6. Orbene, pare opportuno premettere che vertendosi in ipotesi di impugnazione proposta contro una sentenza pubblicata dopo il 2 marzo 2006 ed anteriormente all’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, si devono applicare le modifiche al processo di cassazione introdotte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, e in particolare la disposizione dettata dall’art. 366 bis c.p.c., alla stregua della quale l’illustrazione di ciascun motivo di ricorso, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto, e nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (cfr. Cass. n. 12576 del 2011).

6.1. Nel caso di specie il ricorso si conclude con una richiesta del seguente tenore:

“A norma dell’art. 366 bis c.p.c., chiede che la Suprema Corte voglia accertare:

– in relazione all’art. 111 Cost.:

– se vi è stata violazione di legge in punto alla mancata motivazione di un provvedimento di cui al ricorso ed enunci i principi di diritto conseguenti nell’interesse della legge, ai sensi dell’art. 363 c.p.c.;

– in relazione all’art. 2597 c.c.:

– se vi è stata violazione e falsa applicazione dell’art. 2597 c.c., in punto alla attribuzione e carico dell’onere della prova ed enunci i principi di diritto conseguenti, nell’interesse della legge, ex art. 363 c.p.c.;

– se vi è stata violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, e L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 179 e 189, e, se del caso, ribadisca i principi enunciati nella sentenza pronunciata a SS.UU. n 26635 del 18.12.2009.

Principi cui il Giudice di merito avrebbe dovuto attenersi”.

6.2. Tali quesiti non sono rispondenti ai requisiti prescritti, per la loro formulazione, dall’art. 366 bis c.p.c., come interpretato dalla costante giurisprudenza di questa Corte, la quale, in relazione ai denunziati vizi di violazione e falsa applicazione di norme di diritto, esige che i quesiti siano formulati in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso sorretto da quesito inidoneo a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie (cfr., Cass., Sez. un., n. 26020 del 2008; Sez. 5′, n. 24229 del 2011).

6.3. In relazione, invece, ai denunziati vizi di motivazione, la giurisprudenza di questa Corte esige che la relativa censura contenga “un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità” (Cass. sez. un., n. 20603 del 2007; sez. 3, n. 17682 del 2011). L’indirizzo interpretativo prevalente richiede un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo di ricorso, che consista, appunto, in un’indicazione riassuntiva e sintetica del fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero delle ragioni di insufficienza della motivazione, che, essendo autonomamente valutabile, rispetto alle argomentazioni che illustrano la censura, consenta, di per sè, la valutazione dell’ammissibilità del ricorso (così, in motivazione, Cass. n. 17682 del 2011, che richiama Cass. n. 8897/2008, n. 22502/2010).

7. Orbene, i primi due motivi di ricorso, con cui il ricorrente deduce il vizio di motivazione, non contengono certo un “momento di sintesi” che possa distinguersi dall’illustrazione del motivo stesso, tale non potendosi ritenere la prima parte del quesito formulato a chiusura del ricorso, contenente la mera richiesta di accertamento della sussistenza di una “violazione di legge in punto alla mancata motivazione di un provvedimento di cui al ricorso”, peraltro prospettato come quesito di diritto piuttosto che di fatto.

Ne discende l’inammissibilità dei predetti motivi per mancanza del quesito di fatto.

8. Il medesimo vizio affligge il terzo e quarto motivo, in quanto i quesiti proposti con riferimento ai vizi di violazione o falsa applicazione di legge in essi dedotti non contengono “a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie”, necessari, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, per ritenersi compendiato un adeguato quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c. (in tal senso, ex multis, Cass. n. 19769 del 2008).

Invero, la richiesta avanzata a questa Corte nei quesiti di diritto – segnatamente di dire “se vi è stata violazione e falsa applicazione dell’art. 2597 c.c., in punto alla attribuzione e carico dell’onere della prova” e “se vi è stata violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, e L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 179 e 189” – si risolve nella generica e, come tale, inammissibile richiesta rivolta al giudice di legittimità di stabilire se sia stata o meno violata una certa norma (Cass. n. 4044 del 2009; Cass. S.U., n. 21672 del 23/09/2013).

9. Il ricorrente ha anche chiesto a questa Corte di pronunciare i principi di diritto nell’interesse della legge, ai sensi dell’art. 363 c.p.c., comma 4, sia in relazione ai primi due motivi di censura (gli unici nei quali è dedotta in rubrica la violazione dell’art. 111 Cost., benchè con erroneo richiamo al comma 4) con cui sono stati censurati vizi motivazionali della sentenza di appello, sia in relazione al quarto motivo, con cui è stata censurata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

9.1. Ciò posto, deve osservarsi preliminarmente che secondo il principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte (sent. n. 27187 del 2007), cui deve darsi continuità, l’art. 323 c.p.c., attribuisce alla Corte suprema il “potere discrezionale” di pronunciare il principio di diritto “come espressione del suo potere di nomofilachia, per il quale, mentre normalmente, nei casi di ricorsi ammissibili, si enuncia la regola del caso concreto, formando così il c.d. diritto vivente, può anche eccezionalmente pronunciarsi una regola di giudizio idonea a servire, come criterio di decisione per la soluzione di casi analoghi o simili, non potendo pronunciarsi alcunchè sulla fattispecie sottoposta in concreto alla cognizione dei Giudici di legittimità. Non è dubitabile che la particolare importanza della questione di diritto, non può desumersi solo dall’incidenza di essa in rapporto alla normativa e al c.d. diritto vivente, di cui deve tenere invece conto in via esclusiva il P.G. che ricorra nell’interesse della legge, ma anche agli elementi di fatto, come gli interessi in gioco in genere oggetto delle controversie, in cui può rilevare la risoluzione della questione”.

9.2. Alla stregua di tale principio, la necessità della pronuncia del principio di diritto con riferimento ai vizi dedotti nei suddetti motivi è molto chiaramente esclusa dall’assenza del requisito della particolare importanza delle questioni che il ricorrente vorrebbe fossero risolte dalla Corte, inerenti profili di nullità dell’atto impositivo (“per mancanza in esso degli elementi di confronto tra le componenti reddituali del soggetto, derivanti dall’applicazione dei parametri e le componenti reddituali esposte in dichiarazione” e per omessa considerazione di ulteriori redditi soggetti a tassazione separata, idonei alla formazione del reddito complessivo), nonchè il profilo relativo all’onus probandi in materia tributaria, quest’ultimo già oggetto di numerosi interventi assolutamente conformi di questa Corte (fin da Cass. Sez. un., n. 8351 del 1990; più recentemente, ex multis, Cass. n. 8136 del 2012; n. 11205 del 2007).

10. Conclusivamente, quindi, il ricorso va rigettato per inammissibilità dei motivi ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali,… liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. Giustizia n. 55 del 2014.

PQM

La Corte dichiara inammissibili i motivi di ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in 4.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Quinta Civile, il 1 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

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