Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16439 del 04/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 04/07/2017, (ud. 07/06/2017, dep.04/07/2017),  n. 16439

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24624/2015 proposto da:

COSTRUZIONI DE VITIS SRL, in persona dell’Amministratore Unico pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OVIDIO 32, presso lo

studio dell’avvocato GUIDO BRUNO CRASTOLLA, rappresentata e difesa

dagli avvocati LUISA CARPENTIERI e PIERO MONGELLI;

– ricorrente –

contro

COMUNE LIZZANELLO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO

MARCHELLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 445/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata l’1/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI

VIRGILIO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

La Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 23/4-1/7 del 2015, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario a conoscere della controversia promossa dall’appaltatrice Costruzioni De Vitis srl nei confronti del Comune di Lizzanello appaltante, ed ha rimesso la causa avanti al Giudice amministrativo, fissando per la riassunzione il termine di tre mesi; ha condannato la Costruzioni De Vitis al pagamento al Comune delle spese processuali, liquidate ex D.M. n. 55 del 2014, in Euro 8.000,00 per compenso, ed Euro 390,00 per spese, oltre spese forfetizzate al 15%.

Ricorre sulla base di un unico motivo la Costruzioni De Vitis.

Si difende con controricorso il Comune.

A seguito della doglianza della ricorrente, fatta valere con la memoria, il è stata disposta l’integrazione della proposta da parte del Relatore.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con l’unico motivo, la ricorrente si duole dell’errata liquidazione delle spese vive, dell’erroneità della liquidazione dei compensi secondo il D.M. n. 55 del 2014, sostenendo l’applicabilità del D.M. n. 140 del 2012, e comunque l’eccessività della liquidazione anche ove applicato il D.M. del 2014.

Tutti i profili del motivo sono manifestamente infondati.

Ed infatti, non è eccessiva la liquidazione delle spese vive, atteso che le stesse sono state sopportate dal Comune in misura invero superiore a quanto riconosciuto, come distintamente dedotto dalla parte.

E’ manifestamente errata la pretesa applicazione del D.M. n. 140 del 2012, atteso che, come affermato nella pronuncia 21205 del 2016, in tema di spese processuali, i nuovi parametri fissati dal D.M. n. 55 del 2014, si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale delle stesse intervenga successivamente all’entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorchè questa abbia avuto inizio e si sia in parte svolta ancora vigenti le tariffe abrogate, evocando l’accezione omnicomprensiva di “compenso” la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata.

Ed inoltre, il D.M. n. 55 del 2014, art. 5, chiaramente prevede l’ipotesi della liquidazione dei compensi a carico del soccombente come distinta da quella della liquidazione a carico del cliente, regolamentata al successivo comma 2, di talchè è errata la tesi della ricorrente, di applicabilità del D.M. del 2014 solo ai rapporti tra assistito e difensore e non già per le liquidazioni giudiziali.

E’ infine manifestamente infondata la doglianza di eccessività della liquidazione anche secondo il D.M. del 2014, atteso che l’art. 5, al comma 6, stabilisce che ” le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a Euro 26.000,00 e non superiore a Euro 260.000,00, tenuto conto dell’oggetto e della complessità della questione”, per cui si deve ritenere correttamente liquidato l’importo per compenso corrispondente alla media dello scaglione.

Da ultimo, va rilevato che la doglianza di cui all’ultima parte del motivo in relazione alla auspicabile compensazione dell’intero giudizio non configura un motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c..

Conclusivamente, va respinto il ricorso; le spese del giudizio seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2300,00, di cui Euro 100,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2017

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