Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16438 del 27/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/07/2011, (ud. 08/06/2011, dep. 27/07/2011), n.16438

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

N.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 35/2006 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 16/09/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

N.M. impugnò, dinanzi alla commissione tributaria provinciale di Pistoia, due avvisi di rettifica parziale, derivati da un processo verbale della guardia di finanza, con i quali gli era stata contestata la presentazione di dichiarazioni infedeli attinente all’Iva degli anni 1997 e 1998.

L’infedeltà, in base all’avviso, era consistita nella fatturazione di operazioni attive con aliquota inferiore a quella dovuta.

La questione controversa attenne al fatto se i prodotti ceduti dal contribuente, imprenditore asseritamente agricolo, fossero idonei al consumo immediato, e dunque se dovessero rientrare, o meno, nella tabella A, parte 1^, allegata al D.P.R. cit..

L’adita commissione accolse il ricorso sul rilievo del mancato adempimento da parte dell’ufficio all’onere della prova riguardo alla circostanza detta. Ritenne dunque corretta l’applicazione dell’Iva con aliquota del 4 %, in coerenza con lo svolgimento di un’attività d’impresa agricola ai sensi dell’art. 2135 c.c..

La decisione di primo grado, impugnata dall’amministrazione finanziaria, fu confermata dalla commissione tributaria regionale della Toscana, con la sentenza in data 16.9.2006 avverso la quale la medesima amministrazione ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’intimato non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2135 c.c. nel testo che rileva ratione temporis, oltre che del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 34. Addebita alla sentenza di aver valutato il presupposto soggettivo del regime speciale di forfetizzazione delle operazioni imponibili – costituito dalla riferibilità a contribuenti operanti nel settore agricolo (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 34) – sotto il profilo della prevalenza sancito dal testo dell’art. 2135 c.c. come modificato dal D.Lgs. n. 228 del 2001; così essendo incorsa in un errore di diritto, atteso che nella specie trattavasi di Iva attinente agli anni 1997 e 1998.

Conclude la critica con la formulazione del quesito “se, in presenza di accertamenti Iva relativamente all’anno 1997/1998, emessi nei confronti di un’azienda agricola, possa ritenersi applicabile, ai fini dell’applicazione del regime speciale di forfetizzazione delle operazioni imponibili di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 34, l’attribuzione della qualifica di imprenditore agricolo contenuta nel testo dell’art. 2135 c.c. vigente anteriormente alla modifica introdotta dal D.Lgs. n. 228 del 2001”.

2. – Col secondo motivo la ricorrente in ogni caso denunzia la violazione e la falsa applicazione anche del ridetto art. 2135 c.c. nel testo conseguente al D.Lgs. n. 228 del 2001 (e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 34), sulla considerazione che, come evidenziato già in sede di appello, il contribuente aveva utilizzato meno della metà dei prodotti derivati dall’attività agricola, avendo acquistato il resto all’esterno. Donde, ai fini della disposizione citata, avrebbe dovuto comunque escludersi il requisito della utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda agricola.

3. – Col terzo motivo, infine, denunzia vizio di motivazione, dal momento che, a fronte della richiamata (nell’appello) circostanza che l’approvvigionamento di considerevoli quantitativi di prodotto su distinti mercati ortofrutticoli (per 631.512 kg. a fronte di kg.

271.190 di prodotti propri) era stato desunto da quanto affermato dallo stesso contribuente in sede di verifica, la commissione aveva invece dato peso – senza spiegarne la ragione dinanzi a dichiarazioni della stessa parte – a una perizia disposta in separato procedimento, oltre tutto non contenente l’accertamento dalla commissione preteso, che il contribuente aveva “(..) in fatto utilizzato in prevalenza prodotti propri”.

4. – Appare fondato il primo motivo, e tanto determina l’assorbimento di tutti gli altri.

Invero l’impugnata sentenza – dopo aver evidenziato che nella specie non ebbe a trattarsi di prodotti adatti al consumo immediato, trasformati a mezzo di processi industriali di lavorazione, ma di prodotti igienizzati e predisposti al consumo da una precottura, con conseguente necessità di successiva ulteriore preparazione domestica – ha incentrato l’analisi sul concorrente requisito soggettivo di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 34, comma 2, lett. a), “Si considerano produttori agricoli: (a) i soggetti che esercitano le attività indicate nell’art. 2135 c.c. (..)”.

Ciò ha fatto, tuttavia, dando per scontata l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 2135 c.c. conseguente alla formulazione di cui al D.Lgs. n. 228 del 2001; formulazione che, con certo qual grado di contraddittorietà, pure ha espressamente definito come “innovativa della precedente”. Di contro, va affermato che, in tema di Iva, e ai fini dell’applicabilità del regime speciale previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 34, per i produttori agricoli, il criterio della provenienza prevalente dei prodotti dalla coltivazione del fondo, enunciato dall’art. 2135 c.c. con riguardo alle attività connesse, trova applicazione solo per le annualità successive all’entrata in vigore del ripetuto D.Lgs. n. 228 del 2001. Il quale, giustappunto innovando, ha modificato l’art. 2135 c.c. con la riscrittura anche della parte che attiene alle cd. attività connesse, in coerenza con la nuova configurazione dell’impresa agricola secondo canoni di plurifunzionalita.

Mentre, per le annualità precedenti, si applica il testo originario della disposizione, che qualificava come imprenditore agricolo chi semplicemente esercitasse un’attività diretta alla coltivazione del fondo, con esclusivo riferimento, dunque, alla natura dell’attività svolta (v. già Cass. n. 8086/2010).

Consegue che l’impugnata sentenza è incorsa, in ragione della summentovata ratio decidendi, in un’errata ricognizione della fattispecie astratta, siccome dedotta da disposizione che in effetti non rileva. E come tale non si sottrae alla censura -che le viene rivolta – di violazione di norma di diritto (per tutte Cass. n. 16739/2009; n. 2935/2006).

Essa va pertanto cassata con rinvio ad altra sezione della medesima commissione regionale, la quale, conformandosi al suddetto principio di diritto, provvederà a esaminare il requisito soggettivo di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 34, in base al sottostante profilo costituito dall’esercizio di un’attività diretta alla coltivazione del fondo e di attività connesse di trasformazione e alienazione di prodotti agricoli, con esclusivo riguardo a quelle rientranti nell’esercizio normale dell’agricoltura. Provvedere – la commissione in sede di rinvio – anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri; cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla commissione tributaria regionale della Toscana anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 8 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2011

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