Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16438 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/06/2021, (ud. 13/04/2021, dep. 10/06/2021), n.16438

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15443-2019 proposto da:

C.I., CR.EM., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA FEDERICO CESI 21, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE

TORRISI, rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCESCO CAPOLUPO;

– ricorrenti –

contro

ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS

RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA, in persona del procuratore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIAMBATTISTA VICO

22, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO VECCHIONE, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 394/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 22/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

MARIA CIRILLO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Atradius Credit Insurance convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Cosenza, i coniugi C.I. ed Cr.Em., chiedendo che fosse dichiarato inefficace nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 2901 c.c., l’atto del 19 luglio 2010 col quale i convenuti avevano conferito in fondo patrimoniale, per fare fronte ai bisogni della loro famiglia, numerosi immobili di proprietà della moglie.

A sostegno della domanda espose che in data 3 aprile 2002 la S.I.C. e la Fonti Policaretto della Sila s.r.l. avevano sottoscritto una polizza in base alla quale, avendo ricevuto la seconda un finanziamento dal Ministero delle attività produttive, la S.I.C. si obbligava, in caso di mancato rimborso da parte della Fonti Policaretto, a restituire al Ministero, senza condizioni, tale finanziamento fino alla somma di Euro 1.187.086,51. Detta polizza era stata ulteriormente garantita dai coniugi C. e Cr., con apposita appendice al contratto.

Aggiunse la Atradius di essere subentrata nella posizione della S.I.C. e che la BNL, quale banca concessionaria del Ministero suddetto, le aveva richiesto il pagamento della somma garantita. Poichè, però, nè la società Fonti Policaretto della Sila nè i coniugi C.I. ed Cr.Em. avevano provveduto alla liberazione della Atradius, questa li aveva citati in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, per sentirli condannare alla manleva in suo favore; e il Tribunale aveva provveduto in conformità con la sentenza del 7 marzo 2013, condannando i coniugi C.I. ed Cr.Em. a procurare la liberazione della Atradius, versando al Ministero la somma di Euro 1.187.086,51.

Si costituirono in giudizio i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale accolse la domanda, dichiarò l’inefficacia dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale e condannò i convenuti al pagamento delle spese di lite.

2. La pronuncia è stata impugnata dai coniugi soccombenti e la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 22 febbraio 2019, ha rigettato il gravame, confermando la decisione del Tribunale e condannando gli appellanti al pagamento delle ulteriori spese del grado.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro ricorrono C.I. ed Cr.Em. con unico atto affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso la Atradius credito y caucion s.a. de seguros, rappresentanza generale per l’Italia, già Atradius Credit Insurance. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 2), sul rilievo che la sentenza sarebbe nulla per palese contraddittorietà della motivazione; ciò in quanto essa avrebbe prima rilevato che gli appellanti avevano contestato la sussistenza dell’eventus damni e poi, subito dopo, negato che tale contestazione fosse stata fatta.

1.1. Il motivo, quando non inammissibile, è comunque privo di fondamento.

Anche volendo tralasciare l’errato richiamo all’art. 132 cit., n. 2) è evidente che la doglianza vede nella sentenza una contraddizione che non sussiste; e comunque, non ogni vizio di motivazione si traduce in nullità della sentenza.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 24, comma 33, e dell’art. 115 del codice di rito civile.

Sostengono i ricorrenti di avere contestato nei gradi di merito la sussistenza dell’eventus damni; ciò in quanto il credito del Ministero aveva natura privilegiata nei confronti della società Policaretto della Sila, i cui beni erano di ingente valore e tali da garantire comunque l’adempimento dell’obbligazione. La circostanza della idoneità di tali beni alla garanzia sarebbe, secondo i ricorrenti, non contestata. Ne consegue che, ove la Atradius fosse stata condannata a pagare la somma al Ministero, essa sarebbe subentrata nella posizione di quest’ultimo, cioè come creditore privilegiato. Alla luce di questa situazione, la Corte d’appello avrebbe dovuto constatare l’assenza dell’eventus damni, rigettando di conseguenza la domanda di revocatoria. 2.1. Il motivo non è fondato.

2.2. Giova premettere che questa Corte, con insegnamento costante, ha affermato che l’azione revocatoria ordinaria (rimedio funzionale alla ricostituzione della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore) presuppone, per la sua legittima esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità (potendo essere esperita, nel concorso con gli altri requisiti di legge, anche per crediti condizionali, non scaduti o soltanto eventuali). Ne consegue che, con riguardo alla posizione del fideiussore (i cui atti dispositivi sono senz’altro assoggettabili, al pari di quelli del debitore principale, al rimedio de quo), l’acquisto della qualità del debitore nei confronti del creditore risale al momento della nascita stessa del credito (e non anche a quello della scadenza dell’obbligazione del debitore principale), sì che è a tale momento che occorre far riferimento al fine di stabilire se l’atto pregiudizievole (nella specie, costituzione di un fondo patrimoniale) sia anteriore o successivo al sorgere del credito, onde predicare, conseguentemente, la necessità o meno della prova della c.d. dolosa preordinazione (sentenze 22 gennaio 1999, n. 591, 15 febbraio 2011, n. 3676, ordinanza 9 ottobre 2015, n. 20376).

2.3. Ciò premesso, la Corte osserva, innanzitutto, che la circostanza della idoneità del patrimonio della società Policaretto della Sila a soddisfare l’adempimento dell’obbligazione, asseritamente non contestata, non risulta in alcun modo essere stata dimostrata in sede di appello.

Comunque sia, anche a prescindere da questo, la doglianza è priva di fondamento per la semplice ragione che – come correttamente ha osservato la Corte d’appello – la questione della natura privilegiata del credito non riveste alcuna decisiva importanza nel giudizio odierno, nel quale si discute del credito della società Atradius nei confronti dei fideiussori Cr. e C.; per cui la solidità patrimoniale della società Policaretto della Sila rimane estranea. Costituisce, infatti, giurisprudenza consolidata quella per cui l’azione revocatoria non presuppone, per la sua esperibilità, la totale compromissione del patrimonio del debitore, ma anche solo la sua diminuzione, in modo da rendere più difficile il soddisfacimento del credito (sentenza 3 febbraio 2015, n. 1902).

Non a caso, infatti, la società Atradius ha posto a fondamento della propria azione anche la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma che ha condannato gli odierni ricorrenti a procurare la sua liberazione, versando al Ministero la somma dovuta. Rispetto a tale pronuncia, l’eventuale solvibilità della società Policaretto della Sila rimane del tutto irrilevante.

Ne consegue che la lamentata violazione di legge non sussiste.

3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione alla liquidazione delle spese.

Sostengono i ricorrenti che la Corte d’appello avrebbe errato nel rigettare il motivo di gravame relativo alla liquidazione delle spese del giudizio di primo grado. La sentenza del Tribunale aveva dichiarato che la causa, di valore indeterminabile, era di bassa complessità, provvedendo però a liquidare le spese nella somma complessiva di Euro 7.254. La Corte d’appello, nel respingere la doglianza, ha rilevato che nella fase istruttoria rientrano anche le memorie integrative e di precisazione delle domande delle parti; in tal modo, essa avrebbe violato l’art. 112 c.p.c., sia perchè ha liquidato una voce non indicata dal Tribunale, sia perchè ha liquidato i compensi non secondo i minimi tabellari, come avrebbe dovuto fare data la bassa complessità della controversia.

3.1. Il motivo non è fondato.

Risulta dalla sentenza di primo grado – alla quale la Corte ha accesso in considerazione del vizio contestato – che il Tribunale ha ritenuto che la causa fosse, ai fini della liquidazione delle spese, di valore indetetminabile e di bassa complessità.

Il riferimento al valore indeteuninabile è ragionevole e non è certamente penalizzante per gli odierni ricorrenti, posto che sia il valore degli immobili conferiti nel fondo patrimoniale sia il valore del credito garantito (Euro 1.187.086,51) avrebbero condotto il primo giudice ad assumere parametri ben più alti ed onerosi per i soccombenti.

Per cui, corretto essendo il riferimento della Corte d’appello al D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, lett. c), ai fini della comprensione delle memorie nella fase istruttoria, la liquidazione corrisponde alla fascia di valore che va da Euro 26.000 ad Euro 52.000; ed è da ritenere corretta, posto che la bassa complessità giustifica l’assunzione di una fascia di valore più basso rispetto a quello che era l’effettivo contenuto della domanda giudiziale.

4. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono, inoltre, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 7.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 13 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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