Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16438 del 05/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 05/08/2016, (ud. 01/03/2016, dep. 05/08/2016), n.16438

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27014/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 25/2008 della COMM.TRIB.REG. della LIGURIA,

depositata il 17/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/03/2016 dal Consigliere Dott. LUCIO LUCIOTTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 25 del 17 ottobre 2008 la Commissione tributaria regionale della Liguria, accoglieva parzialmente l’appello proposto da P.M. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Genova che aveva rigettato il ricorso proposto dal medesimo avverso l’atto di irrogazione delle sanzioni per l’utilizzo di una lavoratrice irregolare, di cui al D.L. n. 12 del 2002, art. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 73 del 2002, sostenendo l’erroneità del provvedimento sotto diversi profili e, segnatamente, per la qualifica attribuita alla lavoratrice, per l’orario di lavoro da questa espletato (con modalità part-time e non a tempo pieno) e soprattutto per la durata del rapporto di lavoro, che aveva provato aver avuto inizio nel luglio del 2004.

2. Avverso detta statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a 4 motivi, cui non replica l’intimato.

3. Il ricorso, inizialmente trattato in camera di consiglio, è stato successivamente rimesso alla pubblica udienza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR ligure censurando la stessa per i seguenti motivi:

a) per aver ritenuto sussistente – in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 1, la propria giurisdizione che in materia, invece, spettava al giudice ordinario, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 130 del 2008, peraltro senza che sulla questione si fosse formato un giudicato implicito, atteso che prima dell’intervento della Corte costituzionale, non le sarebbe stato possibile eccepire il difetto di giurisdizione del giudice tributario;

b) per avere inammissibilmente posto a carico dell’Ufficio – in violazione dell’art. 2697 c.c., e D.L. n. 12 del 2002, art. 3, conv. dalla L. n. 73 del 2002, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, – l’onere di confutare la prova che il datore di lavoro aveva addotto per superare la presunzione di inizio del rapporto di lavoro al 1 gennaio dell’anno in cui era stata constatata la violazione, posta dall’art. 3 decreto legge citato;

c) per avere – in violazione dell’art. 3 d.l. citato, artt. 2697, 2700, 2727 e 2728 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – ritenuto prove valide per superare la presunzione di inizio del rapporto di lavoro, di cui si è detto al punto che precede, le dichiarazioni raccolte dagli ispettori del lavoro, mentre invece avrebbe dovuto ritenere necessaria la produzione di prova documentale;

d) per contraddittorietà della motivazione – ex art. 360 c.p.c., n. 5 – perchè, pur avendo accertato un periodo di lavoro inferiore a quello contestato, aveva annullato in toto l’atto di irrogazione delle sanzioni anzichè ricalcolarne l’ammontare.

2. I motivi sono inammissibili ed il secondo è anche infondato.

3. Il primo motivo, proposto a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 1, con cui la ricorrente lamenta il difetto di giurisdizione del giudice tributario e quindi la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 130 del 2008, è inammissibile perchè la questione di giurisdizione era coperta da giudicato interno, avendo la CTP, prima, e la CTR, dopo, implicitamente ritenuto di avere giurisdizione in materia, avendo adottato una pronuncia nel merito.

3.1. Deve ritenersi dato pacifico che l’efficacia retroattiva di una pronuncia di incostituzionalità di una norma attributiva di giurisdizione (id est il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, oggetto della sentenza della Corte cost. n. 130 del 2008) si estende ai rapporti sorti anteriormente alla pronuncia di illegittimità che non siano ancora esauriti, restandone, invece, esclusi quelli già definiti, ad esempio per effetto di giudicato implicito. Ed il giudicato implicito sulla giurisdizione, secondo il condivisibile principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte (cfr. sent. n. 24883 del 2008, cui hanno fatto seguito ulteriori conformi pronunce anche delle sezioni semplici) “può formarsi tutte le volte che la causa sia stata decisa nel merito, con esclusione per le sole decisioni che non contengano statuizioni che implicano l’affermazione della giurisdizione, come nel caso in cui l’unico tema dibattuto sia stato quello relativo all’ammissibilità della domanda o quando dalla motivazione della sentenza risulti che l’evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione (ad es., per manifesta infondatezza della pretesa) ed abbia indotto il giudice a decidere il merito per saltum, non rispettando la progressione logica stabilita dal legislatore per la trattazione delle questioni di rito rispetto a quelle di merito”.

Orbene, nel caso in esame è la stessa parte ricorrente ad ammettere di non aver neanche sollevato nel giudizio di merito la questione del difetto di giurisdizione del giudice tributario, cosicchè parrebbe agevole affermare che sul punto si sia formato il giudicato se non fosse per il rilievo, formulato dalla stessa Agenzia ricorrente, secondo cui il giudice tributario, dotato di giurisdizione nel momento in cui fu adito, ne divenne privo solo per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 130 del 14 maggio 2008 e che, pertanto, prima di tale data (a giudizio di appello già conclusosi) non le sarebbe stato consentito proporre la relativa eccezione.

3.2. La tesi non è però condivisibile.

3.3. Ha osservato questa Corte (cfr. Cass., S.U., n. 28545 del 2008) che “dal coordinamento tra il principio enunciato dell’art. 136 Cost., e L. n. 87 del 1953, art. 30, e le regole che disciplinano il definitivo consolidamento dei rapporti giuridici, nonchè il graduale formarsi del giudicato e delle preclusioni nell’ambito del processo (Cass. civ., Sez. Unite, 24/01/2005, n. 1362; Cass. 23 settembre 2002, n. 13839; 7 maggio 2003, n. 6926; 11 marzo 2004, n. 5048)” discende che l’efficacia retroattiva delle pronunce di incostituzionalità di una norma deve necessariamente arrestarsi “di fronte al giudicato o al decorso dei termini di prescrizione o decadenza stabiliti per l’esercizio di determinati diritti (Cass. Sez. Unite, 13/02/2007, n. 3046”. E con riferimento al giudizio di cassazione, si è detto che è consentito alla Corte l’applicazione,

anche d’ufficio, della pronuncia di incostituzionalità della norma ma solo nell’ipotesi in cui risulti ancora controverso un aspetto della vicenda processuale e, quindi, quando ancora la situazione non si sia consolidata per effetto del giudicato implicito (cfr., ex multis, Cass. n. 7704 del 2000; n. 1728 e n. 14859 del 2001, n. 780 del 2002).

3.4. Orbene, nella fattispecie l’Agenzia, per sua stessa ammissione, mai ha sollevato l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice tributario, neanche impugnando la sentenza della CTP che, al pari della CTR, si era pronunciata nel merito, e tanto meno ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2. Ne consegue che, allorchè è intervenuta la citata sentenza della Corte Costituzionale (n. 130 del 2008) di parziale illegittimità di quella disposizione, si era ormai formato il giudicato in merito alla giurisdizione del giudice tributario, con la conseguenza che nessun effetto retroattivo quella pronuncia di incostituzionalità poteva svolgere sulla questione ormai consolidata della giurisdizione (in termini, Cass. 2854 del 2008).

4. Con il secondo motivo, dedotto come violazione dell’art. 2697 c.c., e D.L. n. 12 del 2002, art. 3, conv. nella L. n. 73 del 2002, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, l’Agenzia critica la sentenza impugnata per avere inammissibilmente posto a suo carico l’onere di confutare la prova che il datore di lavoro aveva addotto per superare la presunzione di inizio del rapporto al 1 gennaio dell’anno in cui era stata constatata la violazione, posta dal D.L. n. 12 del 2002, art. 3, convertito con modificazioni dalla L. n. 73 del 2002.

5. Con il terzo motivo, dedotto come violazione dell’art. 3 d.l. citato, artt. 2697, 2700, 2727 e 2728 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente si duole del fatto che la CTR aveva ritenuto prove valide per superare la presunzione di inizio del rapporto di lavoro, le dichiarazioni rese in via extraprocessuale agli ispettori del lavoro, mentre invece avrebbe dovuto ritenere necessaria la produzione di prova documentale.

6. I due motivi, che vanno esaminati congiuntamente perchè strettamente connessi per l’oggetto delle censure poste, non si sottraggono al rilievo di inammissibilità, rilevandosi altresì come il secondo mezzo sia anche infondato.

6.1. E’ agevole constatare dal contenuto della sentenza impugnata che la CTR non ha operato alcuna inversione dell’onere probatorio, essendosi attenuta agli stessi principi di diritto affermati dalla ricorrente in tema di riparto dell’onere probatorio e di presunzioni operanti nella materia in esame, con la conseguenza che il secondo motivo di ricorso è inammissibile per non essere pertinente con la ratio decidendi.

6.2. Il giudice di appello ha dato atto dell’esistenza di elementi acquisiti dagli ispettori del lavoro e utilizzati dall’Ufficio a motivo dell’irrogazione delle sanzioni che confermavano la tesi dell’Ufficio per alcuni aspetti (come per l’esistenza del rapporto di lavoro), ma non per altri (come per l’attribuzione della qualifica alla lavoratrice irregolare, per l’orario di lavoro da questa espletato e per la data di inizio dell’attività lavorativa). Ha quindi espresso una valutazione degli elementi probatori emergenti dagli atti, pervenendo ad un giudizio di esistenza del rapporto di lavoro diversamente strutturato rispetto alla prospettazione dell’Ufficio, che è tipico giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimità se non per vizio motivazionale, che l’Ufficio ricorrente non ha però proposto. Di qui l’ulteriore profilo di inammissibilità dei motivi.

7. Il quarto ed ultimo mezzo, con cui l’Agenzia deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la CTR, pur avendo accertato un periodo di lavoro inferiore a quello contestato, aveva annullato in toto l’atto di irrogazione delle sanzioni anzichè ricalcolarne l’ammontare, è inammissibile perchè in esso difetta l’autonomo momento di sintesi richiesto dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, anche se l’indicazione del fatto decisivo controverso possa rilevarsi dal complesso della formulata censura, attesa la “ratio” che sottende la disposizione indicata, associata alle esigenze deflattive del filtro di accesso alla S.C., la quale deve essere posta in condizione di comprendere, dalla lettura del solo quesito di fatto, quale sia l’errore attribuito al giudice di merito (Cass. n. 24255/2011; conf. n. 6134, n. 6111 e n. 6039 del 2016; n. 2648 e n. 2420 del 2015; n. 12480 e n. 2711 del 2014; n. 5858 del 2013).

8. In mancanza di costituzione dell’intimato non deve farsi luogo a pronuncia sulle spese.

PQM

La Corte dichiara inammissibili i motivi di ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Quinta Civile, il 1 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

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