Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16437 del 04/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 04/07/2017, (ud. 10/05/2017, dep.04/07/2017),  n. 16437

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FEDELE Ileana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, siti in

Roma, Via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;

– ricorrente –

contro

F.L., U.M.S., M.A.,

V.M., D.P.T., rappresentate e difese dall’avv. Paola

Fatima Cortesi, elettivamente domiciliate in Roma, Via Tevere 44,

presso lo studio dell’avv. Francesco Di Giovanni;

– controricorrenti –

e contro

M.N.L., R.G., L.E.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 635/2013 del Tribunale di L’Aquila e

l’ordinanza ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., della Corte d’Appello

di L’Aquila letta all’esito dell’udienza del 19 giugno 2014.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10 maggio 2017 dal Consigliere Dott. Ileana Fedele.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

la Corte di appello di L’Aquila, con ordinanza letta pubblicamente all’esito dell’udienza del 19 giugno 2014, ha dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., l’appello proposto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca avverso la sentenza del Tribunale di L’Aquila che aveva riconosciuto ai lavoratori indicati in epigrafe – assunti come docenti con una successione di contratti a termine – il diritto alla medesima progressione stipendiale spettante ai dipendenti di ruolo secondo la contrattazione collettiva nazionale in base all’anzianità di servizio complessivamente maturata, con conseguente condanna dell’amministrazione alla corresponsione delle relative differenze retributive;

contro la decisione di primo grado il Ministero propone ricorso ex art. 348-ter affidato ad unico motivo;

F.L., U.M.S., M.A., V.M., D.P.T. resistono con controricorso, mentre le altre docenti sono rimaste intimate;

è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;

le controricorrenti hanno deposito memoria adesiva alla proposta del relatore;

la difesa erariale, con atto depositato in data 28 aprile 2017, ha dichiarato di rinunciare al ricorso a seguito della decisione di questa Corte 07/11/2016, n. 22558.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;

nel giudizio di cassazione e nel procedimento in Camera di consiglio di cui all’art. 380-bis c.p.c., ove la parte che ha proposto ricorso per cassazione vi rinunci, alla manifestazione di tale volontà abdicativa segue la declaratoria di estinzione, anche se sussista una causa di inammissibilità dell’impugnazione evidenziata dal relatore nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c. (Cass. 30/03/2015, n. 6418);

nella specie, tuttavia, se, da un lato occorre attribuire prevalenza alla volontà abdicativa manifestata con l’atto di rinuncia rispetto all’ipotesi di inammissibilità prefigurata nella proposta ex art. 380-bis c.p.c. (per tardività, in conformità al principio espresso da Cass. Sez. U., 07/12/2016, n. 25043), non può comunque addivenirsi ad una pronuncia di estinzione del processo, in quanto non vi è prova della rituale notificazione dell’atto di rinuncia alle controparti costituite (non è stata rinvenuta agli atti la cartolina di ricevimento della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale);

la rinunzia non notificata, sebbene non idonea a determinare l’estinzione del processo, denota comunque il venire meno di ogni interesse alla decisione e comporta pertanto l’inammissibilità del ricorso (cfr. Cass. Sez. U., 18/02/2010, n. 3876; Cass. 31/03/2013, n. 2259; Cass. 21/06/2016, n. 12743);

va, pertanto, dichiarata l’inammissibilità del ricorso;

la novità e la complessità della questione di merito, diversamente risolta dalle Corti territoriali ed esaminata dalla Corte di legittimità anche in ordine alla questione processuale indicata nella proposta del relatore – soltanto dopo il deposito del ricorso, giustificano la compensazione delle spese del giudizio, mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese relative alle parti non costituite;

non trova applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 14/03/2014, n. 5955; Cass. 29/01/2016, n. 1778).

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso e compensate le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2017

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