Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16436 del 13/07/2010

Cassazione civile sez. I, 13/07/2010, (ud. 25/05/2010, dep. 13/07/2010), n.16436

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – rel. Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.V.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso l’avvocato

POTTINO GUIDO MARIA, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ZAULI CARLO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositato il

21/02/2008; n. 180/07 R.G.V.C.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2010 dal Presidente Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso come da verbale di udienza.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 22.1 – 21.2.2008 la Corte d’Appello di Ancona liquidava a favore di D.V.G. la somma di Euro 2.400,00 a titolo di equa riparazione per il danno non patrimoniale sofferto in relazione al procedimento penale nel quale era stato rinviato a giudizio per il reato di lesioni personali aggravate in data (OMISSIS), definito in primo grado con sentenza di condanna del 10.3.2006 ed ancora pendente in appello. Al riguardo, ritenuto che agli avesse avuto notizia del procedimento a suo carico nel corso del 2000 in quanto riguardante un reato connesso ad un episodio per il quale aveva a sua volta sporto denuncia, determinava, con riferimento al solo giudizio di primo grado, la durata non ragionevole in anni tre dopo aver stimato in anni tre quella ragionevole e liquidava, tenuto conto della gravita’ delle accuse e dell’esito del procedimento per lui negativo, l’importo di Euro 800,00 per ciascun anno di eccedenza.

Escludeva infine l’esistenza di un danno patrimoniale in mancanza di prove specifiche.

Avverso detto decreto propone ricorso per cassazione D.V. G. che deduce sei motivi di censura illustrati anche con memoria.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Pregiudizialmente deve essere dichiarata la manifesta infondatezza dell’eccezione di illegittimita’ costituzionale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 sollevata nei termini di cui all’allegato verbale dal P.G. in udienza, ritenendo il Collegio di aderire alla precedente pronuncia di questa Corte (Cass. 1354/08) che in tal senso si e’ gia’ espressa.

Con il primo motivo di ricorso D.V.G. denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, lamentando che la Certe d’Appello, nel liquidare l’indennizzo, non si sia attenuta ai parametri stabiliti dalla giurisprudenza europea che l’ha fissato in un importo oscillante fra 1.000,00 e 1.500,00 Euro per ogni anno di durata non ragionevole indipendentemente dall’esito del giudizio.

Con il secondo, il terzo ed il quarto motivo il ricorrente denuncia ancora violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, Lamentando che la Corte d’Appello, nel determinare l’indennizzo, abbia tenuto conto della condanna da lui riportata, senza considerare che riguarda una pronuncia di primo grado che ben potrebbe essere annullata in appello.

Le censure, da esaminarsi congiuntamente per la loro intima connessione e, per certi versi, per la loro identita’, sono infondate.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte d’Appello non e’ andata al di sorto del minimo fissato in linea di massima dalla Corte europea la quale ha ritenuto che in ogni caso non possa liquidarsi un importo inferiore ad Euro 750,00 per anno. E tale misura il decreto impugnato ha rispettato, riconoscendo la somma complessiva di Euro 2.400,00 pari ad Euro 800,00 per ciascuno dei tre anni di durata non ragionevole non contestati dal ricorrente. Quanto poi al riferimento all’esito sfavorevole del giudizio penale presupposto cui si e’ fatto riferimento ne decreto impugnato per giustificare l’entita’ dell’importo liquidato, va rilevato, al di la’ dell’effettiva infondatezza di un tale assunto, che esso non ha costituito l’unico elemento di valutazione, essendo state considerate anche la durata del periodo non ragionevole e la natura delle accuse contestate su cui manca qualsiasi accenno in ricorso.

Con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 91, lamentando che la Corte d’Appello, nel liquidare le spese processuali, le abbia determinate in misura inferiore ai minimi tariffar malgrado la specifica richiesta (Euro 24,52 per spese; Euro 568,00 per diritti ed Euro 600,00 per onorario).

La censura e’ fondata, sia pure entro ristretti limiti.

La Corte d’Appello, nel determinare le spese in complessive Euro 624,52, di cui Euro 24,52 per esborsi, Euro 250,00 per diritti ed il rimanente per onorario (Euro 350,00), si e’ discostata, anche se di poco, dai minimi tariffari corrispondenti al valore della causa e non rimane quindi che rideterminarle nella misura che sara’ indicata in dispositivo.

Con il sesto motivo infine il ricorrente denuncia violazione degli artt. 111 e 117 Cost., lamentando che la Corte d’Appello abbia liquidato l’indennizzo con riferimento unicamente alla durata non ragionevole anziche’ per l’intero periodo in cui si e’ protratto il procedimento nonostante il diverso orientamento della giurisprudenza europea.

La censura e’ infondata, non potendosi condividere l’assunto secondo cui, una volta accertata una durata non ragionevole, dovrebbe tenersi conto dell’intero periodo di durata del procedimento. La L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3 prevede espressamente infatti che, ai fini in esame, rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di durata del processo.

Si e’ gia’ rilevato in via pregiudiziale la manifesta infondatezza dell’eccezione di incostituzionale della L. n. 89 del 2001, art. 2 sollevata dal P.G. nella parte in cui prevede il riconoscimento dell’indennizzo limitatamente alla durata non ragionevole anziche’ all’intera durata del procedimento e non rimane quindi che provvedere di conseguenza. Al riguardo questa Corte ha gia’ sottolineato infatti che, anche se per la Corte europea l’indennizzo debba essere moltiplicato per ogni anno di durata del procedimento (e non per ogni anno di ritardo), per il giudice nazionale e’, sul punto, vincolante la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, secondo cui e’ influente solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole. Si e’ sostenuto infatti che detta diversita’ di calcolo non tocca la complessa attitudine della L. n. 89 del 2001 ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo e pertanto non autorizza dubbi sulla compatibilita’ di tale norma con gli impegni internazionali assunti dalla Repubblica italiana mediante la ratifica della Convenzione europea e con il pieno riconoscimento, anche a livello costituzionale, del canone di cui all’art. 6 paragrafo 1 della Convenzione medesima (art. 111 Cost., comma 2 nel testo fissato dalla Legge Costituzionale 23 novembre 1999 n.2; vedi Cass. 8714/06).

Le spese del presente giudizio di legittimita’, da porre a carico del Ministero, vanno compensate per due terzi in considerazione della modesta differenza riconosciuta e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese processuali del giudizio di merito che distrae a favore del difensore e che liquida in Euro 311,00 per diritti, in Euro 450,00 per onorario ed in Euro 50,00 per spese oltre agli accessori. Compensa nella misura di due terzi le spese del giudizio di legittimita’ e condanna il Ministero al pagamento del residuo terzo in Euro 200,00 per onorario oltre ad Euro 25,00 per spese oltre agli accessori, da distrarsi anch’esse a favore del difensore.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010

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