Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16436 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/06/2021, (ud. 13/04/2021, dep. 10/06/2021), n.16436

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15083-2019 proposto da:

M.F., in proprio e nella qualità di titolare della ditta

individuale, elettivamente domiciliato in ROMA, Via E. MANFREDI 11,

presso lo studio dell’avvocato GIULIO VALENTI, rappresentato e

difeso dall’avvocato DAVIDE LO GIUDICE;

– ricorrente –

contro

ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA dei PRATI DEGLI

STROZZI 32, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO LANIGRA,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARIO FRANCESCO MANCUSO;

ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA dei PRATI DEGLI STROZZI 32, presso lo studio dell’avvocato

MAURIZIO LANIGRA, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIO

FRANCESCO MANCUSO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2355/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 23/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

MARIA CIRILLO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.F. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Agrigento, la s.p.a. Servizio elettrico nazionale, già Enel servizio elettrico s.p.a., e – sulla premessa di essere titolare di un contratto di somministrazione di energia elettrica stipulato con la convenuta, in relazione al quale aveva patito la mancata erogazione dell’energia dal 22 marzo al 6 maggio 2011, data di notifica dell’atto di citazione – chiese che la stessa fosse condannata al risarcimento dei danni da lui sofferti a causa di tale interruzione. Aggiunse, a sostegno della domanda, che la sua attività di produzione di formaggi e latticini aveva ricevuto evidenti danni da tale inadempienza della convenuta.

Si costituì in giudizio la società convenuta, chiedendo il rigetto della domanda in base al rilievo che la linea elettrica era stata danneggiata da frequenti e gravi furti di rame, con conseguente impossibilità di funzionamento.

Intervenne in giudizio la società Enel distribuzione s.p.a., soggetto distributore dell’energia elettrica, confermando la linea difensiva dell’altra società convenuta.

Il Tribunale accolse la domanda e condannò la s.p.a. Servizio elettrico nazionale al risarcimento dei danni liquidati nella somma di Euro 9.752,52, oltre interessi e rivalutazione, con il carico delle spese di lite.

2. Avverso la sentenza del Tribunale ha proposto appello la s.p.a. Servizio elettrico nazionale e la Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 23 novembre 2018, ha accolto il gravame, rigettando la domanda del M. e condannandolo al pagamento delle spese dei due gradi in favore della società originariamente convenuta.

Ha premesso la Corte di merito che nessuna decisione era stata adottata nei confronti della società Enel Distribuzione, verso la quale non c’era stata alcuna domanda, nemmeno in sede di appello. Ha poi osservato la Corte che la società appellante aveva dedotto l’impossibilità di erogare la fornitura in considerazione dei furti subiti agli impianti, circostanza non contestata dal M..

Ciò posto, la sentenza ha aggiunto che la società convenuta, nei cui soli confronti era stata indirizzata la domanda, aveva limitato la sua attività alla compravendita di energia, per cui era da escludere che essa potesse rispondere, ai sensi dell’art. 1228 c.c., dell’inadempimento di altri soggetti.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Palermo propone ricorso M.F. con atto affidato a tre motivi.

Resistono la Servizio elettrico nazionale s.p.a. ed e-distribuzione s.p.a. con due separati controricorsi.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ai sensi degli artt. 99, 112 e 342 codice di rito civile.

Sostiene il ricorrente che la Corte d’appello, dichiarando di avere parzialmente riformato la sentenza di primo grado, non avrebbe indicato con la necessaria precisione quale parte della medesima non era stata riformata. Sussisterebbe, quindi, la nullità della sentenza.

2. Col secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4), rilevando che la sentenza conterrebbe una sorta di decisione apparente, non avendo in alcun modo stabilito, nel riformare la sentenza del Tribunale, quali fossero le statuizioni non oggetto di riforma.

3. Col terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 1218,1223,1559 e 2697 c.c..

Osserva il ricorrente che, pacifica essendo la natura contrattuale dell’azione risarcitoria da lui proposta, egli era tenuto solo a dimostrare l’esistenza del contratto e l’inadempimento, mentre la controparte era tenuta alla prova liberatoria. Nella specie, era pacifica la sussistenza di un’interruzione della fornitura per circa tre mesi, a fronte della quale la società convenuta non aveva provato nè il caso fortuito, nè la forza maggiore, nè di essersi in qualche modo attivata per informare il cliente della prolungata interruzione. Sarebbe evidente, quindi, anche la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede.

4. Ragioni di economia processuale consigliano di esaminare il ricorso cominciando dal terzo motivo, il quale è fondato.

4.1. Il ricorrente ha correttamente rilevato, a sostegno della propria tesi, che la responsabilità della società originariamente convenuta era di natura contrattuale. Il M., infatti, aveva agito nei confronti della s.p.a. Servizio elettrico nazionale, già Enel servizio elettrico s.p.a., invocando il contratto di somministrazione con essa stipulato. La sentenza impugnata, dando conto dello svolgimento processuale, ha riferito che la società convenuta, costituendosi in primo grado, aveva chiesto il rigetto della domanda sulla base di tre principali argomentazioni: 1) la sua posizione di mero addetto al dettaglio, soggetto diverso dal distributore; 2) il cliente aveva fatto un uso improprio della fornitura; 3) il fatto non poteva esserle imputato, dovendo l’interruzione dell’erogazione essere ricondotta “a furti di ingenti quantitativi di rame nella zona, con conseguente impossibilità dell’erogazione”.

4.2. La Corte d’appello, nell’accogliere il gravame riformando la sentenza di primo grado, ha affermato che la società appellante aveva correttamente chiesto il rigetto della domanda nei suoi confronti, a causa dei furti di rame subiti e della propria estraneità all’attività di distribuzione; ed ha richiamato, a sostegno, le ordinanze 29 luglio 2010, n. 17705, e 23 gennaio 2018, n. 1581 di questa Corte.

Osserva il Collegio che il richiamo non è puntuale.

Ed infatti, se è vero che la società Servizio elettrico nazionale, già Enel servizio elettrico s.p.a., è estranea all’attività di distribuzione, per cui non può essere chiamata a rispondere, ai sensi dell’art. 1228 c.c., del danno derivante da responsabilità del diverso soggetto tenuto alla manutenzione della rete di trasmissione, è altrettanto vero che egli è legato ad una responsabilità contrattuale per fatto proprio nei confronti del cliente finale. Quest’ultimo, infatti, ha stipulato il contratto di somministrazione con una determinata società e non è tenuto a conoscere tutte le articolazioni interne della stessa; per cui, anche ipotizzando la sussistenza dei furti di rame tali da impedire l’erogazione del servizio – evento peraltro ben noto e tutt’altro che infrequente – la società contraente non poteva limitarsi a richiamare tale fatto e ritenersi, per ciò solo, esente da ogni responsabilità.

In altri termini, quindi, la responsabilità della società originariamente convenuta non si fonda sull’art. 1228 cit., ma sulle normali regole dell’inadempimento contrattuale; per cui il contraente è tenuto a dimostrare l’esistenza del contratto e l’inadempimento, ricadendo sull’altra parte l’onere di dimostrare l’impossibilità sopravvenuta della prestazione (Sezioni Unite, sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533).

E’ innegabile, del resto, rispetto ai casi oggetto delle ordinanze suindicate, che la vicenda odierna si presenta, almeno in astratto, come ben diversa, non trattandosi dell’interruzione imprevista dell’erogazione della corrente elettrica dovuta ad un black-out improvviso e generalizzato, quanto di una mancata erogazione per un periodo di tempo di oltre un mese (secondo la prospettazione dell’attore, dal 22 marzo al 6 maggio 2011). Nè risulta – o, almeno, la sentenza in esame non ne dà conto – che la società convenuta in primo grado si sia in alcun modo attivata per alleviare la difficoltà del proprio cliente.

5. Gli altri motivi di ricorso rimangono assorbiti.

6. In conclusione, è accolto il terzo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri due.

La sentenza impugnata è cassata e il giudizio è rinviato alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione personale, la quale verificherà l’esistenza di un danno risarcibile alla luce dei principi indicati nella presente pronuncia.

Al giudice di rinvio è demandata anche la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri due, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione personale, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3 della Corte di cassazione, il 13 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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