Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16435 del 27/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/07/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 27/07/2011), n.16435

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

EMOIN SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 71/2005 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 14/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito per il ricorrente l’Avvocato GUIDA, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro e l’Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale del Lazio dep. il 14/10/2005 che aveva, rigettando l’appello dell’Ufficio, confermato la sentenza della CTP di Roma che aveva accolto il ricorso della E.MO.IN. srl avverso l’avviso di rettifica iva 1995 non avendo l’Ufficio provato la falsità delle fatturazioni.

I ricorrenti pongono a fondamento del ricorso la violazione di legge e il vizio motivazionale.

La contribuente non ha resistito.

La causa è stata rimessa alla decisione in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere rilevata la inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero, che non era parte nel giudizio di appello dal quale doveva intendersi tacitamente estromesso perchè iniziato dopo il 01/01/2001, e, pertanto, dopo l’entrata in funzione delle Agenzie delle Entrate(Cass. SS.UU. 3116/2006, 3118/2006).

Con l’unico articolato motivo l’Agenzia deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, artt. 2697, 2700 e 2730 c.c. e art. 116 c.p.c., oltre vizio motivazionale per avere la CTR ritenuto illegittimo l’avviso di rettifica non avendo l’Ufficio provato la falsità delle fatturazioni.

Il motivo è fondato.

Occorre premettere che è ormai pacifico nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 2010/9784, Cass. n. 2008/2847,Cass. n. 21953/2007 che ha anche chiarito taluni apparenti contrasti di giurisprudenza) che, in tema di accertamento dell’IVA, – ma il medesimo discorso vale anche per le imposte dirette – qualora l’Amministrazione fornisca validi elementi di prova per affermare che talune fatture sono state emesse per operazioni inesistenti, è onere del contribuente dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni.

Quale corollario specifico di tale insegnamento è che è insufficiente invocare la regolarità delle annotazioni contabili perchè proprio una tale condotta è di regola alla base dei documenti emessi per operazioni inesistenti. La sentenza, limitata alle sole affermazioni: “La falsità della fatturazione, infatti, secondo l’ufficio, sarebbe provata dalla sostanziale inattività della società emittente dal 1991 al 1995, ma lo stesso non ha depositato alcuna valida documentazione a sostegno di tale affermazione e, soprattutto, non ha depositato, per tali anni, i bilanci e le dichiarazioni dei redditi che soli avrebbero potuto avvalorare quanto affermato. Inoltre l’Ufficio, al quale spetta l’onere di dimostrare il fondamento di quanto sostenuto, con documentazione probatoria, non fornisce in questo grado del giudizio, elementi validi tali da confutare il giudizio di prime cure e, pertanto, non può fare valere un diritto quando non prova i fatti che ne costituiscono il fondamento”, è sicuramente affetta da vizio di insufficiente motivazione, oltrechè da violazione di legge per inesatta applicazione del regime probatorio in tema di accertamenti relativi ad operazioni inesistenti.

L’Ufficio ha invero dedotto di avere indicato quali elementi di prova le circostanze che nella contabilità della ditta fornitrice, la IGC, non trovavano riscontro le fatture registrate dalla contribuente, che la IGC risultava inattiva dal 1991 e che il legale rappresentante aveva ammesso la fondatezza degli addebiti, elementi la cui gravita presuntiva la CTR avrebbe dovuto valutare per ritenere poi spostato a carico del contribuente l’onere di provare l’effettività della prestazione.

Su tali problematiche la motivazione è del tutto insufficiente, limitandosi la CTR a vaghe osservazioni. In conclusione, il ricorso deve essere accolto con necessità di rinvio, perchè la CTR si adegui ai superiori principi, motivi adeguatamente e provveda anche sulle spese sostenute dall’Agenzia.

Ricorrono invece giusti motivi per compensare interamente le spese col Ministero in quanto l’intervento chiarificatore delle SS.UU. in tema di legittimazione del medesimo e il consolidamento della relativa giurisprudenza sono successivi alla proposizione del presente ricorso.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero e compensa le relative spese. Accoglie il ricorso dell’Agenzia, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2011

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