Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16435 del 13/07/2010

Cassazione civile sez. I, 13/07/2010, (ud. 25/05/2010, dep. 13/07/2010), n.16435

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – rel. Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.A. (C.F. (OMISSIS)), L.L. (C.F.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA

AUGUSTO IMPERATORE 22, presso l’avvocato POTTINO GUIDO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ZAULI CARLO, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositato il

31/07/2008; n. 435/07 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2010 dal Presidenze Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso come da verbale di udienza.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 3.6 – 31.7.2008 la Corte d’Appello di Ancona liquidava a favore di V.A. e di L.L. la somma di Euro 1.000,00 per ciascuno a titolo di equa riparazione per danno non patrimoniale in relazione al giudizio dai medesimi promosso avanti al Tribunale di Forli’ nel Gennaio 2003 nei confronti di R.I. e L.L. per il rilascio di una porzione di terreno abusivamente occupata, giudizio definito in primo grado con sentenza del 12.4.2007 ed ancora pendente in appello. Al riguardo determinava, con riferimento al solo giudizio di primo grado, la durata non ragionevole in anni uno e mesi tre dopo aver stimato in anni tre quella ragionevole, osservando, per quanto riguarda la quantificazione dell’indennizzo, che l’esito sfavorevole del giudizio presupposto, pur non potendo incidere sul suo riconoscimento, tuttavia non poteva considerarsi irrilevante ai fini della sua determinazione.

Relativamente al danno patrimoniale, per il cui riconoscimento era richiesta una specifica prova che i ricorrenti non avevano fornito, osservava che erano ad esse estranee le spese del giudizio presupposto in quanto non sono conseguenza diretta della maggiore durata del processo e difettano del necessario nesso di causalita’.

Avverso detto decreto propongono ricorso per cassazione V. A. e L.L. che deducono otto motivi di censura illustrati anche con memoria.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Pregiudizialmente deve essere dichiarata la manifesta infondatezza dell’eccezione di illegittimita’ costituzionale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 sollevata nei termini di cui all’allegato verbale dal P.G. in udienza, ritenendo il Collegio di aderire alla precedente pronuncia di questa Corte (Cass. 1354/08) che in tal senso si e’ gia’ espressa.

Con il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso V.A. e L.L. denunciano violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 in relazione alla C.E.D.U., sostenendo che erroneamente la Corte d’Appello, nel determinare L’equo indennizzo, ne abbia ridotto l’importo in considerazione dell’esito sfavorevole del giudizio presupposto, peraltro non ancora definito in appello.

Gli esposti motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per la loro sostanziale identita’ di contenuto, contengono un corretto principio giuridico che non comporta pero’ in concreto alcuna pratica conseguenza nel caso in esame.

E’ certamente infondato infatti l’assunto espresso dalla Corte d’Appello, sull’incidenza dell’esito sfavorevole della domanda nel giudizio presupposto ai fini della determinazione dell’indennizzo, rilevando al riguardo l’aspetto psicologico dell’interessato durante il procedimento, vale a dire la sicura consapevolezza dell’infondatezza della domanda e non gia’ il contenuto della sentenza costituente unicamente un fatto obiettivo e successivo e, come tale, ininfluente ai fini in esame (vedi al riguardo Cass. 24269/08 con cui si e’ ritenuta irrilevante anche la consapevolezza della scarsa probabilita’ di successo dell’iniziativa giudiziaria).

Fatta tale doverosa premessa, deve del pari osservarsi pero’ che, nel ridurre l’importo, la Corte d’Appello e’ andata ben al di sopra del limite minimo fissato in linea di massima dalla Corte europea la quale ha ritenuto che in ogni caso l’indennizzo non possa scendere al di sotto di Euro 750,00 per anno. Non v’e’ motivo pertanto, sia pure in presenza di una motivazione errata, per aumentare l’importo fissato dal decreto impugnato in Euro 1.000,00 per anno.

Con il quinto ed il sesto motivo i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. nonche’ difetto di motivazione. Lamentano che la Corte d’Appello, nel liquidare le spese processuali, le abbia compensate per meta’ in considerazione dell’accoglimento solo parziale della domanda dopo averle determinate in misura inferiore ai minimi tariffari malgrado la specifica richiesta (Euro 24,52 per spese; Euro 568,00 per diritti ed Euro 600,00 per onorario).

La censura e’ fondata, sia pure entro piu’ modesti limiti.

L’accoglimento solo parziale della domanda, riguardante la richiesta di un importo maggiore a titolo sia di danno non patrimoniale che di quello patrimoniale, quest’ultima totalmente disattesa in sede di merito, giustifica pienamente la disposta compensazione delle spese, come rilevato dalla stessa Corte d’Appello. Il loro importo pero’ risulta inferiore ai minimi tariffari corrispondenti al valore della causa e va quindi rideterminato nella misura che sara’ indicata in dispositivo.

Con il settimo motivo i ricorrenti denunciano violazione di legge, lamentando che la Corte d’Appello abbia liquidato l’indennizzo con riferimento unicamente alla durata non ragionevole anziche’ per l’intero periodo in cui si e’ protratto il procedimento nonostante il diverso orientamento della giurisprudenza europea.

La censura e’ infondata, non potendosi condividere l’assunto secondo cui, una volta accertata una durata non ragionevole, dovrebbe tenersi conto dell’intero periodo di durata del procedimento. La L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3 prevede espressamente infatti che, ai fini in esame, rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di durata del processo.

Si e’ gia’ rilevato in via pregiudiziale la manifesta infondatezza dell’eccezione di incostituzionale della L. n. 89 del 2001, art. 2 sollevata dal P.G. nella parte in cui prevede il riconoscimento dell’indennizzo limitatamente alla durata non ragionevole anziche’ all’intera durata del procedimento e non rimane quindi che provvedere di conseguenza. Al riguardo questa Corte ha gia’ sottolineato infatti che, anche se per la Corte europea l’indennizzo debba essere moltiplicato per ogni anno di durata del procedimento (e non per ogni anno di ritardo), per il giudice nazionale e’, sul punto, vincolante la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, secondo cui e’ influente solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole. Si e’ sostenuto infatti che detta diversita’ di calcolo non tocca la complessa attitudine della L. n. 89 del 2001 ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo e pertanto non autorizza dubbi sulla compatibilita’ di tale norma con gli impegni internazionali assunti dalla Repubblica italiana mediante la ratifica della Convenzione europea e con il pieno riconoscimento, anche a livello costituzionale, del canone di cui all’art. 6 paragrafo 1 della Convenzione medesima (art. 111 Cost., comma 2 nel testo fissato dalla Legge Costituzionale 23 novembre 1999, n. 2; vedi Cass. 8714/06).

Il ricorso va pertanto accolto nei limiti di cui in motivazione.

Le spese del presente giudizio di legittimita’ vanno compensate per due terzi in considerazione della modesta differenza riconosciuta in ordine alle spese del giudizio di merito.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e condanna il Ministero della Giustizia a pagamento delle spese processuali del giudizio di merito che liquida nella misura di meta’ in Euro 170,00 per diritti, in Euro 250,00 per onorario ed in Euro 25,00 per spese oltre agli accessori. Compensa nella misura di due terzi le spese del giudizio di legittimita’ e condanna il Ministero al pagamento del residuo terzo che liquida nella misura di un terzo in Euro 250,00 per onorario oltre ad Euro 25,00 per spese oltre agli accessori.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010

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