Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16435 del 04/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 04/07/2017, (ud. 10/05/2017, dep.04/07/2017),  n. 16435

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27258/2015 proposto da:

A.A.B., elettivamente domiciliata in ROMA, V.

PANAMA 74, presso lo studio dell’avvocato GIANNI EMILIO IACOBELLI,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 40, presso

lo studio dell’avvocato DAMIANO LIPANI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1131/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/05/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 15 maggio 2015, la Corte di appello di Roma confermava con diversa motivazione la decisione del primo giudice di rigetto della domanda proposta da A.A.B. ed intesa alla declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso tra essa ricorrente e Poste Italiane s.p.a. per il periodo dal 2 luglio al 30 settembre 2002 ed all’accertamento della intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti con condanna della società alla riammissione in servizio di essa lavoratrice ed al pagamento in suo favore delle retribuzioni maturate dalla cessazione del rapporto fino alla effettiva ricostituzione dello stesso;

che per la cassazione di tale decisione propone ricorso la A. affidato a sei motivi cui resiste Poste Italiane s.p.a. con controricorso e propone, a sua volta, ricorso incidentale condizionato;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;

che la A. ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., in cui si dissente dalla proposta del relatore insistendosi per l’accoglimento dei motivi di ricorso;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che: con il primo motivo del ricorso principale viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 25, comma 3, del CCNL Poste 2001 in relazione all’art. 2697 c.c., dell’art. 416 c.p.c., in relazione all’art. 2697 c.c., nonchè dell’art. 2699 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 2697 c.c. (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per avere la Corte di Appello ritenuto assolto da Poste Italiane l’onere probatorio, su di lei incombente, sulla scorta di documentazione del tutto inidonea perchè di provenienza della parte e, perciò, del tutto priva di valenza probatoria rispetto alla quale non era necessaria alcuna specifica contestazione, evidenziandosi, altresì, che il dato rilevante non era la “media” annua del numero dei lavoratori (quella che si evinceva dal prospetto prodotto dalla società) bensì il “numero dei lavoratori” a temine in percentuale rispetto a quelli a tempo indeterminato al momento della stipula del contratto a tempo determinato; con il secondo motivo viene dedotto “error in procedendo” per violazione dell’art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) non trasparendo dalla motivazione dell’impugnata sentenza una esposizione sufficiente e congrua delle ragioni di fatto e di diritto della decisione di ritenere provato il rispetto della cd. “clausola di contingentamento”; con il terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1 e della Direttiva Comunitaria n. 70/99 in relazione all’art. 1362 c.c. (nullità del contratto), dell’art. 2697 c.c. e art. 116 c.p.c., per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto sufficientemente specifica la clausola appositiva del termine che, viceversa, contemplava varie cause giustificative dell’assunzione del lavoratore, tra loro alternative e non cumulative; con il quarto motivo viene dedotto omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) non avendo la Corte territoriale proceduto a verificare la ricorrenza, con riferimento all’ufficio di destinazione della A., delle esigenze richiamate in contratto giusta il rinvio agli accordi collettivi; con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c., del D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1 e 11 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in quanto nella clausola appositiva del termine erano stati richiamati gli accordi collettivi sulla mobilità stipulati ai sensi dell’abrogato L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 3, che non potevano più regolare la materia, ormai disciplinata solo dal D.Lgs. n. 368 del 2001; con il sesto mezzo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c., art. 2697 c.c., D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1 e 2 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4) per avere la Corte di merito ritenuto dimostrate le esigenze sostitutive nel periodo feriale solo sulla scorta di un prospetto delle presenze/assenze di provenienza della controparte e, come tale, del tutto privo di qualsiasi rilevanza probatoria;

che, preliminarmente, vale precisare che il termine al contratto de quo era stato apposto per “esigenze tecniche organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli Accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio, 13 febbraio e 17 aprile 2002 congiuntamente alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie contrattualmente dovute a tutto il personale in tutto il periodo estivo”;

che, il primo motivo di ricorso è infondato avendo la Corte di Appello, nell’applicare correttamente l’onere della prova, rilevato che la lavoratrice aveva contestato genericamente i dati di fatto emergenti dalla documentazione prodotta dalla società sicchè gli stessi dovevano ritenersi provati in applicazione della regola processuale secondo la quale nel processo civile (così come nel rito del lavoro) non occorre la prova dei fatti che, allegati da una parte, non siano stati espressamente contestati dalla controparte (Cass. 4 dicembre 2007 n. 25269); ed infatti, come emerge dalla lettura del settimo motivo di appello (trascritto in ricorso), nessun rilievo specifico era stato mosso in ordine ai dati indicati nel documento prodotto dalla società ed in merito alla sua efficacia e validità probatoria;

che il secondo motivo è inammissibile in quanto, sia pur sintetica, la motivazione esiste ed appare adeguata ragion per cui il mezzo finisce, piuttosto, con il lamentare la insufficienza del ragionamento logico posto alla base dell’interpretazione di determinati atti del processo, vizio non più contemplato dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così come novellato nella interpretazione fornitane dalle Sezioni unite di questa Corte (SU n. 8053 del 7 aprile 2014);

che il terzo motivo è infondato alla luce del principio che va qui ribadito secondo cui la specificazione delle ragioni giustificatrici dell’apposizione del termine può risultare dall’atto scritto non solo per indicazione diretta, ma anche per relationem, ove le parti abbiano richiamato nel contratto di lavoro testi scritti che prendono in esame l’organizzazione aziendale e ne analizzano le complesse tematiche operative (vedi, per tutte Cass. 1 febbraio 2010, n. 2279; id. 27 aprile 2010, n. 10033; id. 12 luglio 2010, n. 16303; id. 25 maggio 2012, n. 8286; più di recente, Cass. 8439 del 27 aprile 2016); inoltre, questa Corte ha già chiarito che “l’indicazione di due o più ragioni legittimanti l’apposizione di un termine ad un unico contratto di lavoro non è in sè causa di illegittimità del termine per contraddittorietà o incertezza della causa giustificatrice dello stesso, restando tuttavia impregiudicata la valutazione di merito dell’effettività e coerenza delle ragioni indicate” (v. Cass. 17-6-2008 n. 16396) ed ha ritenuto in numerose decisioni relative a fattispecie in cui in contratto venivano richiamate “…esigenze eccezionali…” o “esigenze tecniche organizzative…” congiuntamente alla necessità di far fronte alle assenze per ferie che la ricorrenza anche di una sola delle esigenze indicate rendesse legittima l’apposizione del termine (tra le varie cfr: Cass. n. 3617 del 14 febbraio 2011);

che il quarto ed il quinto motivo sono inammissibili in considerazione del principio secondo cui nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure, affinchè si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione della sentenza, “in toto” o nel suo singolo capo, per tutte le ragioni che autonomamente l’una o l’altro sorreggano, con la conseguenza che è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non abbia formato oggetto di censura, ovvero, pur essendo stata impugnata, sia respinta, perchè il ricorso o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa, debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni poste a base della sentenza o del capo impugnato (Cass. Sez. U, n. 16602 del 08/08/2005; successive conformi, ex multis: Cass. n. 21431 del 12/10/2007; Cass. Se:z, U, n. 10374 del 08/05/2007); ed infatti, nel caso in esame, la legittimità dell’apposizione del termine al contratto è stata ritenuta con riferimento alla ricorrenza in concreto – ovvero con riferimento all’ufficio di destinazione della A. – delle esigenze sostitutive collegate alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie contrattualmente dovute a tutto il personale in tutto il periodo estivo, “ratio decidendi” questa non incisa, per quanto appresso si dirà, dai motivi di ricorso e, dunque, idonea da sola a sorreggere la impugnata sentenza;

che il sesto motivo di ricorso è inammissibile in quanto nonostante il formale richiamo contenuto nell’intestazione a violazione di norme di legge, si risolve nella denuncia di una errata o omessa valutazione del materiale probatorio acquisito ai fini della ricostruzione dei fatti alfine di ottenere una rivisitazione del merito della controversia non consentita in questa sede; invero, è stato in più occasioni affermato dalla giurisprudenza di legittimità che la valutazione delle emergenze probatorie, come la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr., e plurimis, Cass. n. 17097 del 21/07/2010; Cass. n. 12362 del 24/05/2006; Cass. n. 11933 del 07/08/2003);

che, pertanto, in adesione alla proposta del relatore, il ricorso principale va rigettato con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato;

che le spese di lite sono poste a carico della ricorrente e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo;

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto del D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi).

PQM

 

La Corte, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato, condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2017

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