Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16434 del 05/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 05/08/2016, (ud. 19/01/2016, dep. 05/08/2016), n.16434

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25776-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

V.F., EQUITALIA ESATRI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 156/2009 della COMM.TRIB.REG. DELLA LOMBARDIA,

depositata il 27/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA;

udito per il ricorrente l’Avvocato MARCHINI che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle entrate ha impugnato, con ricorso affidato ad un unico motivo, la sentenza n. 156/4/09 del 27.11.2009 con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia, in riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano, ha dichiarato che l’omesso o tardivo versamento della seconda rata prevista (pari al 20% del dovuto), da parte del contribuente V.F., non comporta decadenza dal condono L. n. 289 del 2002, art. 12 cui il contribuente aveva aderito, in mancanza di espressa previsione di decadenza ed in applicazione analogica di quanto previsto dagli artt. 7, 8, 9, 15 e 16 stessa legge, i quali escludono l’inefficacia della definizione condonistica. Entrambe le parti intimate – il contribuente ed Equitalia Esatri s.p.a. – non hanno svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate deduce la “Violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 12 nonchè artt. 7, 8, 9, 15 e 16 (art. 360 c.p.c., n. 3)”, formulando il seguente quesito di diritto: “se ai fini del perfezionamento del beneficio condonale di cui alla L. n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16 sia sufficiente il tempestivo pagamento della prima rata dell’importo dovuto in via agevolata (come ritenuto dalla CTR di Milano nella sentenza impugnata sulla base dell’applicazione analogica degli artt. 7, 8, 9, 15 e 16 della medesima legge), ovvero se sia necessario il tempestivo pagamento anche della seconda rata, a pena di decadenza dal beneficio medesimo”.

2. Il motivo è fondato.

3. Costituisce ormai ius receptum di questa Corte che il condono tributario previsto dalla L. n. 289 del 2002, artt. 9 bis e 12 ha struttura e funzione diversa rispetto alle altre forme di sanatoria previste dagli artt. 7, 8, 9, 15 e 16 medesima legge. Esso ha infatti natura “clemenziale”, poichè consente di definire gli omessi e tardivi versamenti di imposte e ritenute emergenti dalle dichiarazioni dello stesso contribuente, mediante il pagamento della sola imposta e degli interessi (ovvero, in caso di mero ritardo, dei soli interessi), senza aggravi e sanzioni, nonchè di procedere – a determinate condizioni – al pagamento in forma rateale, senza comportare alcuna forma di accertamento tributario straordinario. Le altre forme di condono hanno invece natura “premiale”, in quanto riconoscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario (v., ex multis, Cass. nn. 15429, 10583, 7852, 3763, 1003, 973, 420 del 2015; nn. 21460 del 2014; n. 26933 del 2013; n. 21364 del 2012; n. 19546 del 2011; n. 20745 del 2010; cfr. ord. nn. 11512 del 2015, 24464 del 2014 e 10650 del 2013).

4. Questa forma di condono “clemenziale”, non richiedendo un’attività di liquidazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis non comporta alcuna incertezza in ordine al quantum dovuto dal contribuente per definire favorevolmente la vicenda fiscale, poichè esso coincide con l’ammontare dallo stesso indicato nella dichiarazione integrativa presentata in base al terzo comma della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis maggiorato degli interessi di cui al successivo quarto comma; pertanto, in ipotesi di pagamento rateale, il condono si perfeziona – e produce la definizione della lite pendente – solo con l’integrale e tempestivo pagamento di tutte le rate dovute, in difetto restando legittimata l’Amministrazione finanziaria al recupero della originaria imposta dovuta (Cass. n. 104 del 2014 tra le altre a proposito dalla L. n. 289 del 2002, art. 12).

5. Tale diversità di natura, ed il carattere eccezionale della normativa sul condono, non consentono l’applicazione analogica delle disposizioni che ne ammettono l’efficacia anche in assenza di adempimento integrale (L. n. 289 del 2002, artt. 8, 9, 15 e 16), nè del principio – affermato da questa Corte con particolare riferimento all’ipotesi di chiusura delle liti fiscali pendenti di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 16 – in base al quale, ove il contribuente si avvalga della facoltà, prevista dal secondo comma del suddetto articolo, di versare ratealmente l’importo dovuto, solo l’omesso versamento della prima rata comporta l’inefficacia dell’istanza di condono, mentre, in caso di mancato versamento delle rate successive si procede ad iscrizione a ruolo (a titolo definitivo) dell’importo dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 14, con addebito di una sanzione amministrativa pari al trenta per cento delle somme non versate ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza della rata – oltre agli interessi legali (cfr. anche Cass. nn. 10309/13, 22541/12, 17396/10, 12410/07, 22788/06, 6370/06).

6. La sentenza impugnata, in quanto contraria al granitico orientamento sopra richiamato, va dunque cassata; non risultando necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto del ricorso originario del contribuente, e la sua condanna alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo; le peculiarità della vicenda processuale giustificano invece la compensazione delle spese dei gradi di merito.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente, che condanna alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.900,00 oltre spese prenotate a debito, con compensazione delle spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

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