Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16434 del 01/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16434 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

ha pronunciato la seguente:

e 21

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
Avv.

Pietro Pennini,

in qualità di procuratore

generale, per atto 27 settembre 2010 autenticato dal
Notare Public of United Kindon of Great Britain and
Northern Ireland, munito di apostille, della sig.ra MC
CONNEL MARILYN HILARY residente a Castellina in
Chianti, quale erede di Blooberg Lawrence Isaac,
rappresentata e difesa, giusta delega in calce al
ricorso, dall’Avv. Maria Giulia Maggiore, elettivamente
domiciliato in Roma, Corso Emanuele, II ° n.18, presso
lo studio del dr. Gian Marco Grez, RICORRENTE
CONTRO
AGENZIA DELLE

ENTRATE,

in persona

del

legale

Data pubblicazione: 01/07/2013

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
CONTRORICORRENTE e
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del
pro

tempore,

INTIMATO

AVVERSO
la sentenza n.95/30/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Firenze – Sezione n. 30, in data
18.11.2010, depositata il 13 dicembre 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 23 maggio 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Udito, pure,

l’Avv. M. Giulia Maggiore, per il

ricorrente;
Presente il P.M. dott. Ennio Attilio Sepe, che non ha
mosso osservazioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.14576/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
l) La contribuente ricorre per cassazione avverso la
sentenza n. 95/30/2010 in data 18.11.2010, depositata
il 13 dicembre 2010, con cui la Commissione Tributaria
Regionale di Firenze, Sezione n. 30, pronunciando in
sede di rinvio dalla Corte di Cassazione ha dichiarato
2

Ministro

inefficace

la

dichiarazione

integrativa

per

la

definizione del contenzioso, relativo ad accertamento
IVA per l’anno 1989.
Affida l’impugnazione a due mezzi.
2) L’intimata Agenzia, giusto controricorso, ha chiesto

dell’Economia e delle Finanze non ha svolto difese in
questa sede.
3)Preliminarmente,

non

sembra

ammissibile

l’impugnazione nei confronti del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, in quanto che il
giudizio di appello, al cui esito è stata emessa la
decisione impugnata, si è svolto nei confronti
dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Siena, che è l’unica controparte contemplata in
sentenza, e non anche nei confronti del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, rimasto estraneo ed
evocato in giudizio con il ricorso in esame.
La sentenza di appello, infatti, risulta emessa in data
13.12.2010 nei soli confronti della predetta Agenzia
delle Entrate, e, d’altronde, il ricorso è stato
notificato il 06 giugno 2011, cioè successivamente alla
data dell’1.01.2001, a partire dalla quale trova
applicazione la riforma ordinamentale di cui al D.Lgs
n.300/1999 ed i principi giurisprudenziali alla
3

il rigetto dell’impugnazione, mentre il Ministero

relativa

stregua

fissati

(Cass.

n.15643/2004,

n.3116/2006, n.3118/2006).
L’impugnazione nei confronti del Ministero, non può,
quindi, ritenersi promossa nei confronti della giusta
parte, stante che la sentenza impugnata non risulta

essendo rimasto estraneo al giudizio nel precedente
grado di appello, deve ritenersi privo di
legittimazione passiva nel presente giudizio di
legittimità, cui hanno titolo solo i soggetti che hanno
partecipato al precedente grado del
giudizio(Cass.n.15021/2005, n.9538/2001).
4) La questione posta dal primo motivo del ricorso
sembra, poi, doversi definire in base all’orientamento
giurisprudenziale secondo cui, in tema di condono
di cui alla legge n. 413 del 1991, la mera
dichiarazione integrativa non determina di per se’
l’estinzione del giudizio, atteso che l’art. 57 della
citata legge fa salvo il potere dell’ufficio di
procedere a liquidazione sulla base della
dichiarazione originaria presentata dal contribuente,
e tale potere puo’ essere esercitato sia prima che
dopo la dichiarazione di condono,

perche’

trova

origine e fondamento negli elementi di fatto esposti
dal

contribuente

dichiarazione

nella
4

originaria,

emessa nei relativi confronti e considerato che,

che non viene posta nel

nulla – ma normalmente

soltanto integrata – dalla successiva dichiarazione di
condono (Cass. n.8981/2002, n. 8874/2002, n.
10500/2003).
4) La censura di contraddittorietà della motivazione,

formale il percorso argomentativo dei Giudici di
appello è idoneo a dare contezza della decisione, che
ha riconosciuto alla dichiarazione presentata effetti
estintivi dell’obbligazione fiscale nei limiti delle
somme versate e fatto salvo il potere dovere
dell’Amministrazione Finanziaria di esigere le maggiori
dovute, alla stregua degli elementi fattuali e di tutta
la documentazione fiscale acquisita.
5)

Si ritiene, quindi, che la causa possa essere

trattata in camera di consiglio, ai sensi degli
artt.366 e 380 bis cpc, proponendosene la definizione,
con il rigetto del ricorso, per manifesta infondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e la memoria in data
07.05.2013, nonchè il controricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato, in via preliminare, che, alla stregua
delle considerazioni svolte e dei principi richiamati
5

appare, infondata, tenuto conto che sul piano logico

in

relazione,

l’impugnazione

va

dichiarata

inammissibile, nei confronti del Ministero;
Considerato, altresì, che investendo il ricorso una
delle due distinte “rationes decidendi” poste a
base della sentenza di appello, – ciascuna di per se’

segnatamente, non muovendo alcuna critica a quella
basata sulla inapplicabilità al caso della normativa
premiale, trattandosi di soggetto che aveva omesso di
presentare la dichiarazione annuale e tenuto conto del
richiamato principio secondo

cui

“In tema di

condono fiscale in materia di IVA, l’art. 50, comma 3,
della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo aver
stabilito che, qualora il contribuente – ai sensi
del comma primo – si avvalga della facolta’ di
presentare

la dichiarazione annuale omessa o di

rettificare la dichiarazione presentata, gli uffici
sono tenuti a procedere

agli

accertamenti ed ai

controlli secondo le regole ordinarie, aggiunge
che “l’accertamento in rettifica e’ ammesso nei casi
di dichiarazione a debito, per ciascun periodo
d’imposta”, con determinati limiti ed a determinate
condizioni, le quali fanno riferimento, quale
indefettibile
dell’imposta

presupposto,
risultante
6

all’ammontare
dall’originaria

sufficiente a sorreggere la soluzione adottata – e,

dichiarazione;
Considerato che, ad un tal riguardo

anche

in

considerazione della natura agevolativa della norma,
che ne impedisce una interpretazione che ne ampli la
portata -, deve ritenersi che l’applicabilita’ della

potere di accertamento dell’ufficio) sia esclusa per
i contribuenti che abbiano del tutto omesso di
presentare la dichiarazione annuale originaria” (Cass.
n.14147/2003);
Considerato, ciò stante, che il ricorso deve essere
dichiarato inammissibile, atteso che, l’eventuale
fondatezza delle censure mosse all’altra ratio, non
consente di ottenere una modifica del decisum, che
resta supportato dalla ratio non aggredita
specificamente(Cass.

n.21490/2005,

n.5553/1981,

n.3236/1985);
Considerato,

altresì,

che

alla

stregua

delle

considerazioni svolte e dei principi richiamati in
relazione, che il Collegio condivide, il ricorso
dell’Agenzia Entrate va, comunque, rigettato, per
manifesta infondatezza;
Considerato, in vero, che a diverso opinamento non
inducono le difese svolte da parte contribuente, con la
memoria depositata in vista dell’udienza camerale;
7

disposizione in esame (che pone dei limiti al

Considerato,

altresì, che nulla va disposto per le

spese

giudizio,

del

in

assenza

dei

relativi

presupposti, nei confronti del Ministero dell’Economia
e delle Finanze, mentre vanno liquidate, in favore
dell’Agenzia Entrate, in ragione di complessivi Euro

Visti gli artt. 360 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l’impugnazione nei confronti del
Ministero dell’Economia e delle Finanze; rigetta il
ricorso nei confronti dell’Agenzia Entrate e condanna
parte ricorrente al pagamento, in favore della stessa,
delle spese processuali, in ragione di complessivi Euro
millecinquecento, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma il 23 maggio 2013.

millecinquecento, oltre spese prenotate a debito;

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