Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16433 del 27/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/07/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 27/07/2011), n.16433

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ALBA SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA VITTORIO BACHELET 12, presso lo

studio dell’avvocato DALLA VEDOVA RICCARDO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CARMINI STEFANO, giusta delega in

Calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 362/2001 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 06/12/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito per il ricorrente l’Avvocato DALLA VEDOVA, il quale fa presente

che a seguito del suo intervento gli è stato comunicato che il

liquidatore della Società e unico socio della stessa è affetto da

Alzhaimer e quindi incapace d’intendere. Il figlio ha comunicato che

non riesce a trovare la documentazione richiesta.

Nel merito conclude riportandosi agli scritti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Sulla scorta di p.v.c. della Guardia di Finanza di Milano di data 18 luglio 1995, era emesso nei confronti della s.r.l. Alba avviso di accertamento di maggior reddito imponibile ai fini Irpeg ed Ilor per l’anno 1993. La CTP ha accolto solo in parte l’impugnativa della contribuente, che ricorre avverso la sentenza della CTR che ha rigettato il suo appello. L’Agenzia delle Entrate non si difesa.

Diritto

MOTIVI

La prima doglianza sviluppa (ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) tre censure di violazione di legge e vizio di motivazione.

In primo luogo lamenta che la CTR avrebbe violato il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 ritenendo sufficiente la motivazione dell’avviso impugnato, che sarebbe stato motivato solo “per relationem” al p.v.c. cui faceva riferimento, e non avrebbe esposto le ragioni per le quali l’Ufficio aveva fatto propri i rilievi dei verbalizzanti. Inoltre, nè il p.v.c. nè l’avviso avrebbero indicato gli elementi in base ai quali riferivano alla società le movimentazioni dei conti correnti bancari intestati al socio amministratore A.A..

Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. La CTR ha correttamente ritenuto che l’avviso impugnato fosse stato esaustivamente motivato col richiamo dei rilievi contenuti nel p.v.c. poichè era pacifico che quest’ultimo era ben noto alla società, che lo aveva sottoscritto in sede di contestazione da parte della polizia tributaria (cfr. D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42). Nè ha pregio la tesi che l’Ufficio fosse tenuto a motivare autonomamente i rilievi richiamati, dovendosi ritenere che ne avesse valutato e condiviso il fondamento (Cass. 2780/2001). Questa corte non può peraltro verificare la sufficienza della motivazione del p.v.c. cui l’avviso faceva riferimento perchè non ha accesso diretto agli atti di causa ed il ricorso non ne riproduce il contenuto.

Secondariamente, si deduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32. Si lamenta che le rettifiche operate con l’avviso impugnato si fondino su movimentazioni di conti correnti bancari intestati ad A.A., amministratore della società Alba, che sarebbero state riferite a quest’ultima senza che sussistessero i presupposti del superamento dell’intestazione formale. Le stesse operazioni bancarie sarebbero state riferite anche all’ A. in proprio, che avrebbe fatto acquiescenza alle conseguenti contestazioni di evasione di imposte dirette.

In terzo luogo si deduce violazione degli artt. 2697 e 2727 cod. civ. Si assume che la CTR avrebbe invertito l’onere della prova stabilito dal legislatore, avendo affermato che “l’appellante non ha dimostrato in alcun modo che il sig. A.A., socio ed amministratore unico della società Alba, svolgesse una attività a cui ricondurre le movimentazioni bancarie…”.

I vizi denunciati non sussistono. La CTR non ha riferito senza ragione e senza prova alla società Alba le operazioni bancarie rilevate sul conto del suo amministratore, ma ha fondato l’accertamento sul rilievo che le quelle operazioni non risultavano riferibili ad alcuna attività svolta dall’ A. in proprio, sicchè era legittimo presumere che rispecchiassero affari della società da lui rappresentata, non avendo quest’ultima dimostrato nulla che contrastasse tale conclusione. Nè rileva che l’ A. avesse ricevuto in proprio analoghe contestazioni di evasione fondate sulle stesse movimentazioni bancarie, come del resto non risulta dedotto nei gradi di merito.

Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono inammissibili. Con essi si deduce “illegittimità della sentenza impugnata per omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione” (ma non si indica quale sarebbe il punto di fatto decisivo oggetto dell’accertamento incongruo); ed “omessa pronuncia su una domanda formulata dalla ricorrente” (ma non si riporta il tenore della doglianza con la quale sarebbe stata denunciato come motivo d’appello “la lacunosa ed insoddisfacente pronuncia su motivi di ricorso” da parte del giudice di primo grado).

Va dunque respinto il ricorso. Senza decisione in punto spese perchè l’Amministrazione finanziaria non si è difesa.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2011

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