Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16433 del 18/07/2014
Civile Ord. Sez. U Num. 16433 Anno 2014
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: CAPPABIANCA AURELIO
ORDINANZA
sul ricorso 5391-2014 proposto da:
FATONE SAVERIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
G. MAZZINI 11, presso lo studio dell’avvocato TOBIA
RENATO, che lo rappresenta e difende, per delega in
calce al ricorso;
– ricorrente contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE,
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA;
Data pubblicazione: 18/07/2014
- intimati –
avverso la sentenza n. 202/2013 del CONSIGLIO NAZIONALE
FORENSE, depositata il 12/12/2013;
udito l’avvocato Renato TOBIA;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
CAPPABIANCA;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore
Generale dot. Pasquale FIMIANI, il quale chiede alla
Corte Suprema di Cassazione il rigetto della richiesta
di sospensione.
consiglio del 01/07/2014 dal Consigliere Dott. AURELIO
R.G. 5.391/14
Premesso:
– che, con provvedimento 29.9.2011, il Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Roma irrogò all’avv.
Saverio
Fatone
la
sanzione
disciplinare
della
di essersi introdotto senza autorizzazione e munito di
appunti e trasmettitori nelle aule dell’Hotel Ergife di
Rom mentre
si svolgeva la sessione di esami di
abilitazione all’esercizio della professione di
avvocato per l’anno 2010, tentando di favorire alcuni
partecipanti all’esame, e di aver, una volta scoperto
dalla Polizia penitenziaria, falsamente affermato di
essere un commissario di esame;
– che, in esito al ricorso dell’interessato, il
provvedimento fu confermato dal Consiglio nazionale
forense, con decisione 12.12.2013;
– che tale decisione, in particolare:
p
escluse la
sussistenza dei dedotti presupposti della sospensione
necessaria
del
giudizio
disciplinare
per
pregiudizialità penale; negò i lamentati profili
d’illegittimità nella composizione del collegio del
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma che aveva
assunto la deliberazione impugnata; non riscontrò
incoerenze nell’acquisizione delle prove né nella
1
cancellazione dall’Albo, in relazione all’incolpazione
R.G. 5.391/14
determinazione della sanzione;
rilevato:
–
che,
avverso la decisione del Consiglio
nazionale forense, l’avv. Saverio Fatone ha proposto
ricorso per cassazione in quattro motivi, lamentando:
pendenza,
in relazione ai medesimi fatti,
di
procedimento penale per il reato di cui agli artt.
340 e 494 c.p..; il
del giudizio
mancato rilievo
della nullità
di primo grado per avervi preso parte
un componente del Consiglio dell’Ordine (avv.
Alessandro Graziani), poi dichiarato decaduto con
decisione del Consiglio nazionale; la carenza di
prova, con particolare riguardo alla mancata ammissione
di testi a discarico; l’eccessiva misura della
sanzione;
– che, contestualmente al ricorso, l’avv. Fantone
ha proposto istanza di sospensione dell’esecuzione
della sanzione ex artt. 56 1. 738/1973 e 36 n. 7 1.
247/ 2012, illustrata anche con memoria;
–
che, con requisitoria scritta, il P.G. ha
richiesto il rigetto dell’istanza;
osservato:
– che – ai limitati fini della presente sommaria
cognizione ed impregiudicata ogni valutazione in sede
2
la mancata sospensione del giudizio nonostante la
R.G. 5.391/14
di cognizione piena – l’istanza del ricorrente non
appare idoneamente supportata sul piano del fumus boni
luris;
– che, invero, quanto alla prima doglianza – anche
a trascurare la previsione dell’art. 54 1. 247/2012
in
parte qua del Consiglio nazionale forense) – non può
omettersi di rilevare che non risulta provato in atti
(e nemmeno prospettato, atteso che il ricorrente
riferisce di mera iscrizione nel registro
indagati”)
“degli
il concreto esercizio di azione penale a
carico del ricorrente per i medesimi fatti oggetto del
presente giudizio;
–
che quanto alla seconda doglianza,
deve
considerarsi che la decisione del Consiglio nazionale
forense appare aver tratto, dalla natura amministrativa
delle funzioni esercitate in materia disciplinare dai
Consigli dell’Ordine degli avvocati e del correlativo
procedimento (cfr. Cass., ss.uu. 20360/07, 23240/05),
coerente corollario in merito alla validità di
deliberazione, che, in rapporto alla circostanza
dedotta, non risulta specificamente censurata con
riguardo all’osservanza del quorum
–
prescritto;
che quanto alle ulteriori doglianze, non può
prescindersi dal
rilievo che le deduzioni del
3
(cui pare verosimilmente ispirata la motivazione
R.G. 5.391/14
ricorrente appaiono,
prima facie,
incidere
su
valutazioni della decisione impugnata che – tenuto
anche conto dei limiti del controllo di legittimità
sull’applicazione delle norme deontologiche
Cass., ss.uu., 15873/13,
(cfr.
190705/12, 6215/05) – non
o contraddizioni;
ritenuto:
– che, pertanto, la proposta istanza di inibitoria
cautelare deve essere respinta;
P. Q. M.
La Corte di cassazione, a sezioni unite, rigetta
l’istanza di sospensione dell’esecuzione della
sanzione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’i
luglio 2014.
sembrano palesare evidenti decisive omissioni, lacune