Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16433 del 13/07/2010

Cassazione civile sez. I, 13/07/2010, (ud. 25/05/2010, dep. 13/07/2010), n.16433

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – rel. Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA RENATO FUCINI 238, presso l’avvocato CUTULI GUIDO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ZUCCONI GALLI

FONSECA ADRIANA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositato il

11/10/2007, n. 622/06 R.G. V.G./E.R.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2010 dal Presidente Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato GUIDO CUTULI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso in via subordinata

accoglimento; in via principale rinvio degli atti alle SS.UU., come

da verbale di udienza.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con Decreto del 17.7-11.10.2007 la Corte d’Appello di Ancona condannava il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 15.000,00 a favore di G.A. a titolo di equa riparazione in relazione al giudizio promosso con atto di citazione dell’11.1.1980 nei confronti dei fratelli per lo scioglimento della comunione tacita familiare, per la determinazione della quota spettante al defunto padre e per la liquidazione della propria quota legittima, previa declaratoria della simulazione di una compravendita risalente al 1975. Al riguardo precisava: con sentenza del 13.3.1987 il Tribunale di Bologna aveva dichiarato la propria incompetenza in ordine a tutte le domande in favore del Pretore del lavoro avanti al quale in data 27.4.1987 era stato riassunto il giudizio; con ordinanza del 18.6.1988 il Pretore aveva sollevato d’ufficio regolamento di competenza in ordine alla domanda di simulazione e di scioglimento della comunione ereditaria, trattenendo solo la domanda per lo scioglimento della comunione tacita familiare e la Corte di Cassazione con sentenza depositata il 29.10.1990 aveva dichiarato la competenza del Tribunale di Bologna in ordine a dette domande di divisione ereditaria e di simulazione della vendita; riassunto il giudizio avanti al Tribunale con atto notificato il 28.9.1996 ed ordinato al convenuto G.F. la consegna all’attrice del libretto al portatore in suo possesso, il giudice istruttore aveva rilevato d’ufficio la litispendenza e la pregiudizialità in relazione alla domanda, non riassunta avanti al giudice del lavoro, di accertamento e di determinazione della quota spettante ai genitori sulla comunione tacita familiare; dopo vari rinvii dovuti alla istituzione del giudice unico, alla rinuncia al mandato da parte di entrambi i difensori con relativa interruzione e riassunzione in data 14.1.2003, il Tribunale con ordinanza del 26.7.2005 aveva disposto la separazione della domanda relativa all’accertamento della quota spettante al defunto Gi.Au. sulla comunione tacita familiare dalla domanda di simulazione della compravendita e di scioglimento della comunione ereditaria, disponendo la rimessione al Presidente del Tribunale degli atti relativi alla domanda stralciata per l’assegnazione dalla sezione lavoro e sospendendo il giudizio sulle restanti domande di simulazione e di scioglimento della comunione ereditaria sino all’accertamento della quota spettante ad Gi.Au. da parte del giudice del lavoro il quale con sentenza del 20.6.2006 aveva dichiarato l’estinzione del giudizio relativo alla domanda di determinazione della comunione tacita familiare in quanto non riassunta nei termini rispetto alla pronuncia sul regolamento di competenza.

In tale contesto la Corte d’Appello ravvisava tre distinti periodi ai fini in esame, individuando il primo nel giudizio svoltosi avanti al Tribunale di Bologna e conclusosi con la sentenza di incompetenza dopo sette anni con conseguente durata non ragionevole di quattro anni; il secondo in quello avanti alla Corte di Cassazione di cui riteneva non ragionevole anni uno, pari sostanzialmente al tempo trascorso per il deposito della relativa sentenza; infine il terzo riguardante il periodo intercorso dalla riassunzione della causa avanti al Tribunale fino alla sentenza di estinzione (1996-2006) di cui considerava anni cinque e così complessivamente anni dieci di non ragionevole durata. Escludeva invece il periodo di mesi sei occorso per la riassunzione del giudizio interrotto (17.7.2002- 14.1.2003) mentre non menzionava quello di anni sei intercorso dalla sentenza della Corte di Cassazione alla riassunzione della causa avanti al Tribunale (29.10.1990-28.9.1996). Liquidava quindi a titolo di equo indennizzo la complessiva somma di Euro 15.000,00 pari ad Euro 1.500,00 per ogni anno di eccedenza.

Avverso tale decreto G.A. propone ricorso per Cassazione deducendo undici motivi di censura illustrati anche con memoria.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Pregiudizialmente deve essere dichiarata la manifesta infondatezza dell’eccezione di illegittimità costituzionale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, sollevata nei termini di cui all’allegato verbale dal P.G. in udienza, ritenendo il Collegio di aderire alla precedente pronuncia di questa Corte (Cass. 1354/08) che in tal senso si è già espressa.

Con il primo motivo di ricorso G.A. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 111 e 117 Cost.; artt. 1 e 6 C.E.D.U.; L. n. 89 del 2001, art. 2. Lamenta che la Corte d’Appello, nel determinare la durata non ragionevole, abbia considerato distinte le varie fasi del procedimento, detraendo conseguentemente per ciascuna di esse la durata ritenuta ragionevole di anni tre invece di effettuare una valutazione unitaria con riferimento all’intero procedimento.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione, osservando che la Corte d’Appello non ha esposto le ragioni per le quali ha considerato distinte le varie fasi del procedimento.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, lamentando che la Corte d’Appello, dopo aver rilevato che il ritardo non è addebitabile al comportamento di. essa ricorrente, non abbia computato il periodo 1990-1996, osservando che in ogni caso a lei spetti l’indennizzo non solo per il danno non patrimoniale ma anche per quello patrimoniale per la perdita di chance conseguente all’impossibilità di reinvestire la somma dovutale.

Con il quarto motivo la ricorrente lamenta ancora la mancata valutazione del periodo 1990-1996 sotto il profilo dell’omessa motivazione.

Con il quinto motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e art. 6 p. 1 della C.E.D.U., lamentando che la Corte d’Appello, ne determinare la durata ragionevole, abbia ritenuto complessa la vicenda nonostante la causa fosse matura per la decisione sin dal 1981 dopo l’espletamento della C.T.U. e che il tempo successivamente trascorso fosse stato impiegato unicamente nella ricerca del giudice competente.

Con il sesto motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione, sostenendo che la Corte d’Appello non ha fornito alcuna spiegazione in ordine alla ritenuta complessità del procedimento.

Con il settimo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 39 del 2001, art. 2 e art. 2056 c.c., lamentando il mancato riconoscimento del danno patrimoniale sotto il profilo della perdita di chance in presenza dell’importo cui aveva diritto ammontante nel 1982 a L. 299.860.861, come stimato dal C.T.U. nonchè dell’ulteriore somma di L. 10.000.000 contenuta nel libretto di risparmio intestatole dal padre e che solo a seguito di ben tre ordinanze del giudice le era stato consegnato solo nel 2000.

Con l’ottavo motivo la ricorrente denuncia difetto di motivazione, lamentando che la Corte d’Appello abbia liquidato solo la somma di Euro 15.000,00, escludendo il riconoscimento del danno patrimoniale dovuto alla perdita di chance nonostante la presenza di elementi presuntivi allegati agli atti (relazione del C.T.U., querela, ordinanza di esibizione del libretto di risparmio).

Con il nono motivo la ricorrente denuncia:

1) violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e art. 6 p. 1 della C.E.D.U., lamentando che la Corte d’Appello abbia liquidato per ogni anno ritenuto di ritardo la somma di Euro 1.500,00 senza tener conto della rilevanza che la materia del contendere assumeva per lei, già discriminata dal padre rispetto ai fratelli in quanto di sesso femminile.

Con il decimo motivo la ricorrente denuncia omessa motivazione, deducendo che la Corte d’Appello non abbia fornito alcuna spiegazione sulla mancata valutazione della particolarità della fattispecie.

Con l’undicesimo motivo infine la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 6 p. 1 della C.E.D.U.; artt. 2, 10, 111 e 117 Cost., lamentando che la Corte d’Appello abbia tenuto conto solo del periodo eccedente la durata ragionevole e non dell’intera durata del procedimento che perdura da ventotto anni.

Orbene, degli esposti motivi di ricorso vanno dichiarati inammissibili ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., per mancata formulazione dei quesiti il secondo, il quarto, il sesto, l’ottavo ed il decimo. Trattasi di censure riguardanti pretesi vizi di motivazione per le quali evidentemente la ricorrente ha ritenuto non applicabile la richiamata norma.

La giurisprudenza di questa Corte, in coerenza con il dettato normativo, ha più volte sottolineato però che la censura di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione deve contenere un momento di sintesi che, svolgendo l’analoga funzione del quesito di diritto per i motivi di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4, ne circoscriva puntualmente i limiti, Nè in tal caso la presenza del quesito può ritenersi implicitamente contenuta nella stessa illustrazione del motivo, traducendosi una tale interpretazione in una evidente disapplicazione della norma (Sez. Un. 20603/07 e 11652/08 nonchè molte altre successive).

Rimangono quindi da trattare il primo, il terzo, il quinto, il settimo, il nono e l’undicesimo che possono essere esaminati congiuntamente, riguardando la determinazione sia della durata non ragionevole che dell’indennizzo, in esso considerato anche il danno patrimoniale.

Dette censure sono fondate nei limiti che saranno qui di seguito precisati.

Certamente fondata è la censura contenuta nel primo motivo con cui si sostiene la necessità di una valutazione unitaria dell’intero procedimento a fronte del diverso criterio adottato dalla Corte d’Appello che ha operato invece distinte valutazioni in relazione alle varie fasi del procedimento medesimo. Deve essere quindi conteggiata in primo luogo la complessiva durata da cui poi vanno detratti i vari periodi da considerarsi ragionevoli secondo i parametri fissati dalla giurisprudenza europea.

Sul punto non rimane quindi che provvederà nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Pertanto, in presenza di un procedimento protrattosi complessivamente per anni 26 (dal 1980 al 2006) vanno detratti anni sei di durata ragionevole (anni tre per il giudizio avanti al Tribunale ed anni uno per ciascuno dei tre giudizi successivi rispettivamente avanti al Pretore del lavoro, alla Corte di Cassazione ed al giudizio di rinvio) nonchè ulteriori anni sei trascorsi per la riassunzione avanti al Tribunale dopo la decisione sulla competenza della Corte di Cassazione (1990-1996) e per i quali nessun addebito può essere mosso all’Amministrazione della giustizia. Di conseguenza la durata non ragionevole può essere fissata in anni 14 (anni 26 – anni 12).

Nè può condividersi l’assunto secondo cui, una volta accertata una durata non ragionevole, dovrebbe tenersi conto dell’intero periodo di durata del procedimento, prevedendo espressamente la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, che, ai fini in esame, rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di durata del processo.

Si è già rilevato in via pregiudiziale la manifesta infondatezza dell’eccezione di incostituzionale della L. n. 89 del 2001, art. 2, sollevata dal P.G. nella parte in cui prevede il riconoscimento dell’indennizzo limitatamente alla durata non ragionevole anzichè all’intera durata del procedimento e non rimane quindi che provvederà di conseguenza Al riguardo questa Corte ha già sottolineato infatti che, anche se per la Corte europea l’indennizzo debba essere moltiplicato per ogni anno di durata del procedimento (e non per ogni anno di ritardo), per il giudice nazionale è, sul punto, vincolante la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, seconde cui è influente solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole. Si è sostenuto infatti che detta diversità di calcolo non tocca la complessa attitudine della L. n. 89 del 2001, ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo e pertanto non autorizza dubbi sulla compatibilità di tale norma con gli impegni internazionali assunti dalla Repubblica italiana mediante la ratifica della Convenzione europea e con il pieno riconoscimento, anche a livello costituzionale, del canone di cui all’art. 6 paragrafo 1 della Convenzione medesima (art. 111 Cost., comma 2, nel resto fissato dalla legge costituzionale 23.11.1999 n. 2; vedi Cass. 8714/06).

Anche per quanto riguarda il danno patrimoniale, il cui mancato riconoscimento viene lamentato con il terzo ed il settimo motivo di ricorso, la censura non può trovare accoglimento.

Al dì là della mancanza di autosufficienza del ricorso, non essendo stato precisato in concreto a quali, chance abbia fatto riferimento nel giudizio di merito la ricorrente che si è limitata in questa sede a richiamare genericamente la relazione del C.T.U. depositata nel 1981, come risulta a pag. 35 del ricorso, certamente corrette devono ritenersi le osservazioni della Corte d’Appello che ha escluso l’addebitabilità di tali danni all’Amministrazione in quanto conseguenza, eventualmente, del comportamento dell’altra parte del giudizio presupposto alla quale ben potrebbero essere richiesti qualora ne ricorrano le condizioni.

Per quanto riguarda l’indennizzo relativo al danno non patrimoniale, parametrato alla giurisprudenza europea e comunque ben al di sopra del minimo deve ritenersi l’importo di Euro 1.500,00 riconosciuto dalla Corte d’Appello per ogni anno di ritardo.

Conseguentemente l’impugnato decreto deve essere cassato e, tenuto conto del più lungo periodo di durata non ragionevole determinato in questa sede, va riconosciuto alla ricorrente un indennizzo di Euro 21.000,00 oltre agli interessi dalla domanda.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, per intero per quanto riguarda il giudizio di merito e per la metà relativamente al giudizio di legittimità, atteso l’accoglimento solo parziale del ricorso.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 21.000,00 oltre agli interessi dalla domanda. Condanna inoltre il Ministero al pagamento delle spese processuali che liquida, per intero, relativamente al giudizio di merito nella misura di Euro 600,00 per diritti, Euro 800,00 per onorario ed Euro 50,00 per spese oltre agli accessori e, per la metà, quanto al giudizio di legittimità nella misura già dimezzata di Euro 500,00 per onorario ed euro 25 per spese oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010

 

 

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