Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16432 del 27/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/07/2011, (ud. 12/04/2011, dep. 27/07/2011), n.16432

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ATTILIO

FRIGGERI 106, presso lo studio dell’avvocato MICHELE TAMPONI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MAINARDI ALESSANDRO, giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, EQUITALIA SESTRI

SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 18/2008 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 18/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE FERRARA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

per quanto di ragione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che con ricorso alla C.T.P. di Milano L.F. impugnava la cartella esattoriale n. (OMISSIS) recante iscrizione a ruolo di Euro 1.570.976,67 oltre accessori per imposta di registro dovuta da L. in solido con altri ventisette soggetti, in relazione a sentenza di condanna della Corte di Appello di Milano in data 14.2.1996, divenuta definitiva il 14.10.1997, e oggetto di richiesta di pagamento da parte dei Cancelliere della Corte di Appello con l’avviso n. (OMISSIS) del Campione penale;

Che a fondamento dell’impugnazione deduceva il contribuente l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo invocando l’estensione anche a suo favore degli effetti del condono ai sensi della L. n. 289 del 2002 attuato dal condebitore solidale Giuseppe Prisco con riferimento alla lite fiscale promossa con l’impugnazione dell’avviso di pagamento di cui innanzi;

Che il giudice adito rigettava il ricorso, con decisione successivamente confermata dalla C.T.R. della Lombardia con sentenza n. 18/07/08, depositata il 18 aprile 2008 e non notificata, con la quale quel giudice rilevava che la qualifica di condebitore solidale del Prisco non poteva ritenersi ancora accertata, avendo la CTP di Milano annullato su ricorso di quel contribuente l’avviso di pagamento al medesimo notificato escludendo la sua qualità di debitore dell’imposta in questione, mentre per altro verso la sentenza della CTR della Lombardia n. 20/39/04 che aveva annullato il diniego di definizione per condono ex L. n. 219 del 1992 emesso in relazione a quella stessa controversia, risultava non ancora definitiva perchè impugnata dall’Amministrazione Finanziaria con ricorso per cassazione;

Che per la cassazione della sentenza di secondo grado proponeva ricorso il contribuente articolando cinque motivi;

Che nessuna difesa svolgevano nell’attuale fase del giudizio gli intimati tutti;

Che con successiva nota il ricorrente comunicava che la Corte di Cassazione con sentenza n. 1451/2009 depositata il 21 gennaio 2009 aveva rigettato il ricorso dell’Amministrazione Finanziaria avverso la sentenza della CTR della Lombardia n. 20/39/04 che aveva annullato il diniego di condono adottato nei confronti del condebitore P.G., rendendo definitiva detta statuizione, mentre l’Ufficio riscossione crediti penale della Corte di Appello di Milano aveva concesso lo sgravio dell’imposta oggetto della cartelle impugnata, su conforme deliberazione del Ministero della Giustizia che aveva rilevato che l’adesione al condono fiscale di cui alla L. n. 289 del 2002 di una delle parti coobbligate al pagamento dell’imposta di registro aveva determinato l’estinzione dell’obbligazione tributaria; e che conseguentemente quell’Ufficio aveva provveduto alla chiusura dell’art. 72300 del Campione Penale, così che doveva dichiararsi l’estinzione dei giudizio per cessazione della materia del contendere;

Che lo sgravio integrale dell’imposta iscritta a ruolo oggetto della cartella esattoriale oggetto della presente controversia, e la chiusura dell’articolo del Campione Penale al quale faceva riferimento la pretesa di pagamento, manifestando il riconoscimento da parte dell’Ufficio dell’insussistenza dell’obbligazione tributaria oggetto della procedura di riscossione a carico del L., determina la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;

Che le spese della controversia possono essere integralmente compensate tra le parti in considerazione del fatto che la posizione del coobbligato P., decisiva ai fini del presente giudizio, risulta definita solo con la sentenza della Suprema Corte n. 1451/2009, pressochè coeva al ricorso in esame, e che ad essa l’Ufficio ha prestato spontanea adesione per quanto relativo agli effetti indiretti sulla posizione del L..

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2011

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