Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16432 del 18/07/2014
Civile Ord. Sez. U Num. 16432 Anno 2014
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: BUCCIANTE ETTORE
ORDINANZA i
sul
ricorso
15175-2013
iv7 EktO C- di kt A
per
regolamento
di
giurisdizione d’ufficio proposto dal:
TRIBUNALE DI ROMA con ordinanza depositata il 06
giugno 2013, r.g. n. 79096/2012 nella causa tra:
2014
338
DE IACOBIS MARCO;
– ricorrente non costituitosi in questa fase contro
AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ATER, ROMA CAPITALE, DIPARTIMENTO POLITICHE ABITATIVE
Data pubblicazione: 18/07/2014
U.0 INTERVENTI DI SOSTEGNO ABITATIVO – UFFICIO
SANATORIE;
– resistenti non costituitisi in questa fase –
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 17/06/2014 dal Consigliere Dott. ETTORE
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore
Generale dott. Lucio CAPASSO, il quale conclude
chiedendo dichiararsi la giurisdizione del Giudice
Amministrativo.
I
BUCCIANTE;
Premesso che:
– con sentenza del 24 aprile 2012 il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha
dichiarato inammissibile, per difetto di giuri-
proposto da Marco De Jacobis avverso l’atto con
cui gli era stato comunicato il rigetto della sua
istanza di regolarizzazione dell’occupazione di
un alloggio di edilizia residenziale pubblica e
gli era stato intimato il rilascio dell’immobile;
– il Tribunale ordinario di Roma, davanti al
quale la domanda era stata tempestivamente riproposta da Marco De Jacobis, con ordinanza del 6
giugno 2013 ha sollevato d’ufficio, in applicazione dell’art. 59 della legge 18 giugno 2009, n.
69, la questione di giurisdizione davanti a
questa Corte a sezioni unite, osservando che la
controversia non attiene – come aveva ritenuto il
Tribunale amministrativo regionale – a una richiesta dell’istante di subentro nell’assegnazione a suo tempo ottenuta da suo padre, bensì a una
istanza di regolarizzazione dell’occupazione sine
titulo dell’alloggio in questione;
– il Procuratore generale presso questa Corte
ha formulato le sue richieste scritte, concluden15175/2013
1
–
sdizione del giudice amministrativo, il ricorso
do per la dichiarazione della giurisdizione del
giudice amministrativo;
rilevato che:
Tribunale ordinario di Roma sia stata comunicata
alle parti, come è necessario, pur in mancanza di
una espressa disposizione in tal senso, ai fini
della regolare instaurazione del contraddittorio
davanti a questa Corte: v. Cass. s.u. 8 aprile
2011 n. 8036;
dispone
che a cura della cancelleria venga richiesta al
Tribunale ordinario di Roma la trasmissione a
questa Corte della documentazione relativa alla
comunicazione alle parti dell’ordinanza pronunciata il 6 giugno 2013 nella causa n. 79096/2012
r.g.; rinvia il procedimento a nuovo ruolo.
Roma, 17 giugno 2014
– non risulta dagli atti che l’ordinanza del