Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16432 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/06/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 10/06/2021), n.16432

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36105-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

O.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1980/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 19/07/2018;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la parte contribuente proponeva ricorso avverso avviso di accertamento per IRPEF, IRAP ed IVA relativo al periodo di imposta 2008, avente ad oggetto fatture emesse da C.G. nei confronti della ditta Magister Servizi di O.S. per prestazioni che l’amministrazione finanziaria aveva accertato essere inesistenti; la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente, ritenendo che la documentazione allegata dal contribuente fosse sufficiente a provare l’esistenza oggettiva delle prestazioni sottostanti alla fatturazione ritenuta fittizia dall’Agenzia;

la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate affermando che in primo luogo dal processo verbale di contestazione emerge che il C. ha genericamente emesso in alcuni casi fatture per prestazioni parzialmente inesistenti, senza però citare la ditta di O.S.; in secondo luogo il contribuente ha allegato le fatture dalle quali si può desumere i cantieri su cui ha operato il fornitore, vi sono evidenziati gli stati di avanzamento lavori e gli estratti conto allegati dimostrano dell’avvenuto pagamento della fattura ed allega anche copie di lettere di contestazione di lavori svolti dal fornitore; in terzo luogo non vi è la necessità evidenziata dall’Agenzia di produrre un contratto di appalto potendo esservi anche un accordo verbale; in quarto luogo, pur con una attività ridotta rispetto a quella emersa, il C. ha svolto in proprio parzialmente l’attività dichiarata;

Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per Cassazione l’Agenzia delle entrate, affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente si costituisce con controricorso.

Sulla proposta del relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 21 e 54, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, nonchè 2697 c.c., per avere la sentenza impugnata erroneamente gravato l’amministrazione finanziaria dell’onere di provare l’inesistenza delle operazioni contestate;

Il motivo è fondato in quanto è orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui:

“in tema di IVA, una volta assolta da parte dell’Amministrazione finanziaria la prova (ad esempio, mediante la dimostrazione che l’emittente è una “cartiera” o una società “fantasma”) dell’oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, senza che, tuttavia, tale onere possa ritenersi assolto con l’esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia” (Cass. n. 17619 del 2018; Cass. n. 27554 del 2018; Cass. n. 26543 del 2018);

ritenuto che la Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta al suddetto principio e cioè quello secondo cui una volta assolta da parte dell’Amministrazione finanziaria la prova dell’oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate là dove – affermando che, in primo luogo, dal processo verbale di contestazione emerge che il C. ha genericamente emesso in alcuni casi fatture per prestazioni parzialmente inesistenti, senza però citare la ditta di O.S.; in secondo luogo, il contribuente ha allegato le fatture dalle quali si può desumere i cantieri su cui ha operato il fornitore, vi sono evidenziati gli stati di avanzamento lavori e gli estratti conto allegati dimostrano dell’avvenuto pagamento della fattura ed allega anche copie di lettere di contestazione di lavori svolti dal fornitore; in terzo luogo, non vi è la necessità evidenziata dall’Agenzia di produrre un contratto di appalto potendo esservi anche un accordo verbale; in quarto luogo, pur con una attività ridotta rispetto a quella emersa, il C. ha svolto in proprio parzialmente l’attività dichiarata – per un verso ha evidenziato che l’Agenzia delle entrate ha dato prova adeguata (sia pure per presunzioni semplici) dell’oggettiva inesistenza, almeno parziale, di alcune operazioni (in particolare quando nella sentenza impugnata si afferma: che il C. ossia colui che avrebbe emesso le fatture oggettivamente inesistenti di cui la parte contribuente si sarebbe illecitamente avvalsa – ha emesso in alcuni casi fatture per prestazioni parzialmente inesistenti; che il contratto di appalto non è stato concluso in forma scritta; il C. ha svolto solo parzialmente l’attività dichiarata e con una attività ridotta), e per un altro verso ha esaminato e valutato elementi, sulla base delle allegazioni e produzioni del contribuente, non idonei a provare l’esistenza effettiva delle operazioni contestate: nella specie l’esibizione delle fatture relative ai cantieri dove il C. avrebbe lavorato, che vengono di regola utilizzate proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia.

Ritenuto pertanto fondato il motivo di impugnazione dell’Agenzia delle entrate, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

 

 

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