Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16432 del 01/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16432 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE

ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma,

Via

dei

Portoghesi,

12

è

domiciliata,

RICORRENTE
CONTRO
MENGOTTI FABRIZIO residente a Napoli,

INTIMATO

AVVERSO
la sentenza n.91/45/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Napoli Sezione n. 45, in data
18.03.2010, depositata il 30 marzo 2010;
Udita la relazione della causa solta nella Camera di
1

4848

Data pubblicazione: 01/07/2013

Consiglio del 23 maggio 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Presente il P.M. dott. Ennio Attilio Sepe.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.13518/2011 è stata

1) L’Agenzia ricorre per cassazione avverso la sentenza
n. 91/41/2010 in data 18.03.2010, depositata il 30
marzo 2010, con cui la Commissione Tributaria Regionale
di Napoli, Sezione n. 45, ha accolto l’appello del
contribuente, riformando quella di primo grado che,
pronunciando sull’originario ricorso del contribuente,
avverso l’avviso di diniego di condono ex art.9 bis
della Legge n.289/2002, relativo ad IVA dell’anno 2002,
ha ritenuto e dichiarato operativo ed applicabile il
condono, ai sensi della precitata disposizione, ancor
quando al versamento della rata iniziale non sia
seguito

il

pagamento

delle

successive.

Affida

l’impugnazione ad unico mezzo.
2) L’intimato non ha svolto difese in questa sede.
3)

La questione posta dal ricorso, sembra, potersi

risolvere dando applicazione al principio secondo cui
“Il condono previsto all’art.

9 bis della legge

alla

n. 289 del 2002, relativo

possibilita’

definire gli omessi e tardivi versamenti
2

di
delle

depositata in cancelleria la seguente relazione:

imposte

e

delle

ritenute

emergenti

dalle

dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento
dell’imposta e degli interessi od, in caso di mero
ritardo, dei soli interessi, senza

aggravi

sanzioni,

di

costituisce

una

forma

e

condono

ritenersi per le fattispecie regolate dagli artt.
7,8,9, 15 e 16 della legge n. 289 del 2002, le
quali

attribuiscono

potestativo

di

al

contribuente

chiedere

il

diritto

un accertamento

straordinario, da effettuarsi con regole peculiari
rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che,
nell’ipotesi di cui all’art. 9 bis, non essendo
necessaria alcuna attivita’ di liquidazione ex art. 36
bis d.P.R. n. 600 del 1973, in ordine alla
determinazione del

“quantum”, esattamente indicato

nell’importo specificato nella dichiarazione
integrativa presentata ai sensi del terzo comma, con
gli interessi di cui all’art. 4, il condono e’
condizionato
dovuto

e

dall’integrale pagamento
il

pagamento

di

quanto

rateale determina la

definizione della lite pendente solo se
integrale, essendo insufficiente il solo pagamento
della prima rata cui non segua l’adempimento delle
successive” (Cass. n 20745/2010, n.20966/2010,
3

clemenziale e non premiale come, invece deve

n.14708/2010, n 6051/2010,n.18353/2001, n.6370/2006).
4 – Si propone di procedere alla trattazione del
ricorso in camera di consiglio, ai sensi degli artt.
375 e 380 bis cpc, definendolo con l’accoglimento, per
manifesta fondatezza.

La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte e dei principi richiamati in relazione, che il
Collegio condivide, il ricorso dell’Agenzia Entrate va
accolto, per manifesta fondatezza;
Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si
designa in altra sezione della CTR della Campania,
procederà al riesame e quindi, adeguandosi ai
richiamati principi, deciderà nel merito e sulle spese,
offrendo adeguata motivazione;
Visti gli artt. 360 e 380 bis cpc;

Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.

P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
rinvia ad altra sezione della CTR della Campania.
Così deciso in Roma il 23 maggio 2013.

DEPOS ITATOINCANCELLERIA

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