Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16432 del 01/07/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 16432 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE
ENTRATE,
in persona del
legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
•
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma,
Via
dei
Portoghesi,
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è
domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
MENGOTTI FABRIZIO residente a Napoli,
INTIMATO
AVVERSO
la sentenza n.91/45/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Napoli Sezione n. 45, in data
18.03.2010, depositata il 30 marzo 2010;
Udita la relazione della causa solta nella Camera di
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Data pubblicazione: 01/07/2013
Consiglio del 23 maggio 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Presente il P.M. dott. Ennio Attilio Sepe.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.13518/2011 è stata
1) L’Agenzia ricorre per cassazione avverso la sentenza
n. 91/41/2010 in data 18.03.2010, depositata il 30
marzo 2010, con cui la Commissione Tributaria Regionale
di Napoli, Sezione n. 45, ha accolto l’appello del
contribuente, riformando quella di primo grado che,
pronunciando sull’originario ricorso del contribuente,
avverso l’avviso di diniego di condono ex art.9 bis
della Legge n.289/2002, relativo ad IVA dell’anno 2002,
ha ritenuto e dichiarato operativo ed applicabile il
condono, ai sensi della precitata disposizione, ancor
quando al versamento della rata iniziale non sia
seguito
il
pagamento
delle
successive.
Affida
l’impugnazione ad unico mezzo.
2) L’intimato non ha svolto difese in questa sede.
3)
La questione posta dal ricorso, sembra, potersi
risolvere dando applicazione al principio secondo cui
“Il condono previsto all’art.
9 bis della legge
alla
n. 289 del 2002, relativo
possibilita’
definire gli omessi e tardivi versamenti
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di
delle
depositata in cancelleria la seguente relazione:
imposte
e
delle
ritenute
emergenti
dalle
dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento
dell’imposta e degli interessi od, in caso di mero
ritardo, dei soli interessi, senza
aggravi
sanzioni,
di
costituisce
una
forma
e
condono
ritenersi per le fattispecie regolate dagli artt.
7,8,9, 15 e 16 della legge n. 289 del 2002, le
quali
attribuiscono
potestativo
di
al
contribuente
chiedere
il
diritto
un accertamento
straordinario, da effettuarsi con regole peculiari
rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che,
nell’ipotesi di cui all’art. 9 bis, non essendo
necessaria alcuna attivita’ di liquidazione ex art. 36
bis d.P.R. n. 600 del 1973, in ordine alla
determinazione del
“quantum”, esattamente indicato
nell’importo specificato nella dichiarazione
integrativa presentata ai sensi del terzo comma, con
gli interessi di cui all’art. 4, il condono e’
condizionato
dovuto
e
dall’integrale pagamento
il
pagamento
di
quanto
rateale determina la
definizione della lite pendente solo se
integrale, essendo insufficiente il solo pagamento
della prima rata cui non segua l’adempimento delle
successive” (Cass. n 20745/2010, n.20966/2010,
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clemenziale e non premiale come, invece deve
n.14708/2010, n 6051/2010,n.18353/2001, n.6370/2006).
4 – Si propone di procedere alla trattazione del
ricorso in camera di consiglio, ai sensi degli artt.
375 e 380 bis cpc, definendolo con l’accoglimento, per
manifesta fondatezza.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte e dei principi richiamati in relazione, che il
Collegio condivide, il ricorso dell’Agenzia Entrate va
accolto, per manifesta fondatezza;
Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si
designa in altra sezione della CTR della Campania,
procederà al riesame e quindi, adeguandosi ai
richiamati principi, deciderà nel merito e sulle spese,
offrendo adeguata motivazione;
Visti gli artt. 360 e 380 bis cpc;
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
rinvia ad altra sezione della CTR della Campania.
Così deciso in Roma il 23 maggio 2013.
DEPOS ITATOINCANCELLERIA