Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16431 del 30/07/2020

Cassazione civile sez. II, 30/07/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 30/07/2020), n.16431

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4072/2016 proposto da:

POLESINE ACQUE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

PRENCISVALLE LUCA, rappresentati e difesi dall’avvocato ANTONIO

CORRAINI, CINZIA SILVESTRI;

– ricorrenti –

contro

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE ROVIGO, in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ECUADOR 6, presso lo

studio dell’avvocato NICOLA MASSAFRA, rappresentata e difesa

dall’avvocato LICIA PAPARELLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1612/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 23/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/11/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. P.L. e Polesine Acque s.p.a. hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti dell’Amministrazione provinciale di Rovigo – che si è costituita con controricorso – avverso la sentenza depositata il 23 giugno 2015, con la quale la Corte d’appello di Venezia ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto l’opposizione proposta avverso l’ordinanza ingiunzione n. 39727 del 2011.

2. In data 11 settembre 2019 è stato depositato atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dai difensori e procuratori speciali dei ricorrenti e dal difensore della controricorrente, autorizzato con mandato speciale, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il perfezionamento della fattispecie della rinuncia di cui all’art. 390 c.p.c., comporta la declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità. Non v’è luogo a pronuncia sulle spese, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4.

PQM

Dichiara l’estinzione del giudizi di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020

 

 

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