Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16431 del 28/06/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 16431 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
in persona del

AGENZIA DELLE ENTRATE,

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
ROSSI GIANLUCA residente a Bastia Umbra,

INTIMATO

AVVERSO
la sentenza n.105/01/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Perugia Sezione n. 01, in data
16.06.2010, depositata il 05 novembre 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
1

Data pubblicazione: 28/06/2013

Consiglio del 22 maggio 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Presente il P.M. dott. Raffaele Ceniccola.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

depositata in cancelleria la seguente relazione:
l) L-Agenzia ricorre per cassazione avverso la sentenza
105/01/2010 in data 16.06.2010,

depositata il 05

novembre 2010, con cui la Commissione Tributaria
Regionale di Perugia, Sezione n. 01, ha accolto
l’appello del contribuente, riformando quella di primo
grado, che, pronunciando sull’originario ricorso del
Rossi, avverso l’avviso di accertamento relativo ad
IRPEF dell’anno 2003, lo aveva rigettato, dichiarando
legittimo e fondato l’atto impositivo impugnato. Affida
l’impugnazione a tre mezzi.
2)

L’intimato contribuente, non ha svolto difese in

questa sede.
3)

La decisione impugnata, riconoscendo fondata la

domanda del contribuente, sembra abbia fatto malgoverno
di principi, desumibili da consolidato orientamento
giurisprudenziale, così giustificando le formulate
censure.
4) Costituisce, infatti, orientamento giurisprudenziale
consolidato, sia quello secondo cui
2

NN

in tema di

Nel ricorso iscritto a R.G. n.471/2012 è stata

accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di
società di capitali a ristretta base azionaria, in caso
di accertamento di utili non contabilizzati, opera la
presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli

dimostrazione che i maggiori ricavi sono stati
accantonati o reinvestiti” (Cass. n.16885/03,
n.10951/02, n.7174/02), sia pure quell’altro per il
quale, sempre

in tema di accertamento delle imposte

sui redditi,

N%

è legittima la presunzione di

attribuzione pro quota ai soci, nel corso dello stesso
esercizio annuale, degli utili extra bilancio prodotti
da società di capitali a ristretta base azionaria e
tale presunzione – fondata sul disposto dell’art.39,
primo comma, lett.d), del dpr 29 settembre 1973 n.600 induce inversione dell’onere della prova a carico del
contribuente”(Cass.n.20851/05,n.6780/03,n.7218/01).
D’altronde, è stato, pure, deciso (Cass. n. 8351/2002)
che “In

tema

di

accertamento

divieto

redditi, l’operativita’ del
imposizione, previsto dall’art.
settembre

1973,

delle imposte sui
di doppia

67 del d.P.R. 29

n. 600, postula la reiterata

applicazione della medesima

imposta in dipendenza

dello stesso presupposto.

Tale condizione non si

verifica in caso di duplicita’ meramente economica di
3

utili stessi, salva la prova contraria e la

prelievo sullo

stesso reddito, quale quella che si

realizza, in caso

di

partecipazione al capitale di

una societa’ commerciale, con la

tassazione

del

reddito sia ai fini dell’IRPEG, quale utile della
sia ai fini dell’IRPEF, quale provento dei

soci, attesa la diversita’ non solo dei soggetti
passivi, ma anche dei requisiti posti a base delle due
diverse imposizioni”.
Peraltro,

l’impugnata

decisione,

avuto

riguardo

all’aspetto argomentativo, sembra, altresì,
disattendere il principio secondo cui “ricorre il vizio
di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in
sede di legittimità, ai sensi dell’art.360, comma I n.5
cpc, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o
di motivazione apparente, quando il Giudice di merito
ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui
ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali
elementi senza una approfondita disamina logica e
giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni
controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo
ragionamento” (Cass.n.1756/2006,n.89012006), ovvero,
rinvii alla motivazione di altra decisione, senza
effettuare una autonoma e critica valutazione (Cass.
n.1539/2003, n.985/2000, n.10690/1999).
5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la
4

societa’,

trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la
relativa definizione con l’accoglimento, per manifesta
fondatezza, ai sensi degli artt.375 e 380 bis cpc.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.

Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte e dei principi richiamati in relazione, che il
Collegio condivide, il ricorso dell’Agenzia Entrate va
accolto, per manifesta fondatezza;
Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si
designa in altra sezione della CTR dell’Umbria,
procederà al riesame e quindi, adeguandosi ai
richiamati principi, deciderà nel merito e sulle spese
del giudizio di legittimità, offrendo congrua
motivazione;
Visti gli artt. 360 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
rinvia ad altra sezione della CTR dell’Umbria.
Così deciso in Roma il 22 maggio 2013.

/-1
!

La Corte,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA