Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16431 del 13/07/2010

Cassazione civile sez. I, 13/07/2010, (ud. 25/05/2010, dep. 13/07/2010), n.16431

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – rel. Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21942/2008 proposto da:

C.D. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE DELLE MEDAGLIE D’ORO 266, presso l’avvocato TARTAGLIA

Angelo Fiore, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro

tempore, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del

Ministro pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositato il

24/06/2008; n. 67/08 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

25/05/2010 dal Presidente Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato ANGELO TARTAGLIA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del

secondo motivo e per l’assorbimento del primo.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 6-24.6.2008 la Corte d’Appello di Firenze rigettava la domanda proposta da C.D. per il riconoscimento dell’equo indennizzo relativo al procedimento promosso avanti al TAR della Toscana protrattosi per complessivi anni sette e mesi sei e riguardante la richiesta di annullamento di un provvedimento disciplinare inflittogli dall’autorità militare per pretese infrazioni compiute in qualità di sergente maggiore della (OMISSIS). Al riguardo, dopo aver dichiarato la carenza di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Giustizia, essendo legittimato il Ministero dell’Economia e delle Finanze, osservava che nel caso in esame non era applicabile la normativa sull’equa riparazione, attesa la specificità dell’ordinamento militare caratterizzato da poteri autoritativi, accettati dal cittadino al momento dell’arruolamento.

Avverso detto decreto propone ricorso per cassazione C.D., deducendo due motivi di censura.

Resistono con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Giustizia ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Pregiudizialmente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per omessa formulazione dei quesiti di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile al caso in esame, essendo stato il decreto depositato in data 24.6.2008, vale a dire ben oltre l’entrata in vigore di detta norma (2.3.2006) introdotta dal D.Lgs. 2 gennaio 2006, n. 40, art. 6.

Sempre in via pregiudiziale va del pari dichiarato inammissibile il controricorso relativamente alla Presidenza del Consiglio ed al Ministero della Giustizia cui il ricorso era stato anche notificato unitamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze, da ritenersi unico legittimato ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1224, che, modificando la L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 3, ha attribuito a detto Ministero la legittimazione nelle cause per equa riparazione relative a giudizi presupposti diversi da quelli promossi avanti al giudice ordinario od al giudice militare. Detta norma infatti trova applicazione “ratione temporis” nel caso in esame, avendo la norma transitoria di cui al successivo comma 1225 fatto espresso riferimento al tal fine ai procedimenti iniziati dopo la sua entrata in vigore ed essendo stato proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio in data 6.3.2007.

Quanto alle spese, esse vanno compensate relativamente al rapporto con la Presidenza del Consiglio ed il Ministero della Giustizia, mentre ne va disposta la condanna a carico del ricorrente Limitatamente al rapporto con il Ministero della Economia e delle Finanze.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze che liquida in Euro 600,00 per onorario oltre alle spese prenotate a debito. Compensa le spese fra il ricorrente, la Presidenza del Consiglio ed il Ministero della Giustizia.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010

 

 

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