Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16431 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/06/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 10/06/2021), n.16431

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33859-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE OSPEDALI

“CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI”, in persona del Direttore generale

e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA STOPPANI 1, presso lo studio dell’avvocato STALLONE

FRANCESCO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3590/8/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 30/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

con atto depositato l’8 giugno 2011 la parte contribuente (ARNAS – Azienda di rilievo nazionale e di alta specializzazione ospedale “Civico di Cristina Benefratelli”) ricorreva avverso il silenzio rifiuto opposto dall’Agenzia delle entrate all’istanza di restituzione dell’IRAP versata per l’anno 2003 in misura eccedente quella dovuta per non essere stata calcolata la deduzione prevista per i dipendenti disabili impiegati nel suddetto periodo d’imposta;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate ritenendo che l’erroneo versamento era derivato dalla determinazione in via definitiva del quantum dell’obbligazione fiscale senza tenere conto delle detrazioni per il personale disabile ed il pagamento era stato effettuato a seguito di tale determinazione in sede di saldo, in data 28 ottobre 2004, e quindi al momento della presentazione dell’istanza di rimborso, avvenuta in data 28 ottobre 2008, non era ancora decorso il termine di 48 mesi.

Avverso la suddetta sentenza propone ricorso l’Agenzia delle entrate, affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente si costituisce con controricorso.

Sulla proposta del relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il motivo d’impugnazione, proposto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, in quanto la parte contribuente avrebbe dovuto tener conto delle detrazioni spettanti D.Lgs. n. 446 del 1997, ex art. 11 per l’impiego del personale disabile sin dal momento della liquidazione degli acconti di imposta dovuti, cosicchè la relativa istanza di rimborso avrebbe dovuto essere presentata entro 48 mesi decorrenti dal momento del versamento dell’acconto e non dal momento del pagamento del saldo, come erroneamente ritenuto dalla Commissione Tributaria Regionale.

Il motivo è infondato.

Secondo questa Corte infatti:

il termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso delle imposte sui redditi in caso di versamenti diretti, previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 (il quale concerne tutte le ipotesi di contestazione riguardanti i detti versamenti), decorre, nella ipotesi di effettuazione di versamenti in acconto, dal versamento del saldo solo nel caso in cui il relativo diritto derivi da un’eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto all’ammontare del tributo che risulti al momento del saldo complessivamente dovuto, oppure rispetto ad una successiva determinazione in via definitiva dell'”an” e del “quantum” dell’obbligazione fiscale, mentre non può che decorrere dal giorno dei singoli versamenti in acconto nel caso in cui questi, già all’atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti, poichè in questa ipotesi l’interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sussistono sin da tale momento (Cass. n. 771 del 2019; Cass. n. 2533 del 2018; Cass. 14868 del 2016).

Ebbene, nel caso di specie, in cui la parte contribuente ha proceduto ad un versamento in acconto e, successivamente, ad un altro versamento a saldo, oggetto di discussione è se l’importo dell’IRAP non fosse dovuto già alla data del versamento dell’acconto (come affermato dall’Agenzia ricorrente, nel qual caso il termine di 48 mesi decorrerebbe da quel momento), oppure dal saldo (come affermato dalla Commissione Tributaria Regionale, la quale coerentemente fa decorrere il suddetto termine dal saldo).

Ritiene il Collegio che la Commissione Tributaria Regionale si sia attenuta al suddetto principio là dove ha fatto decorrere il termine di decadenza dalla data di versamento del saldo delle imposte poichè è in quel momento, secondo la ricostruzione fattuale della sentenza impugnata, che si è verificato l’erroneo versamento, derivato dalla determinazione in via definitiva del quantum dell’obbligazione fiscale senza tenere conto delle detrazioni per il personale disabile ed il pagamento è stato effettuato a seguito di tale determinazione in sede di saldo, in data 28 ottobre 2004, ovvero quando non era ancora decorso il termine di 48 mesi al momento della presentazione dell’istanza di rimborso avvenuta in data 28 ottobre 2008.

La Commissione Tributaria Regionale ha pertanto risolto correttamente la questione in diritto perchè ha applicato il principio giurisprudenziale sopra riportato e citato dalla stessa ricorrente per cui il motivo è infondato in quanto l’Agenzia delle entrate afferma genericamente che l’Azienda ospedaliera avrebbe potuto e dovuto tener conto della detrazione per personale disabile fin dal momento degli acconti ma non spiega il perchè, cosicchè quello effettuato dalla Commissione Tributaria Regionale costituisce un accertamento in fatto non adeguatamente contestato dal ricorrente.

In questo quadro, il motivo di impugnazione dell’Agenzia, privo di qualsiasi ricostruzione fattuale in termini di date e di versamenti, risulta oscuro laddove afferma che “l’istanza di rimborso avrebbe dovuto essere presentata entro 48 mesi decorrenti dal momento del versamento e non dal momento del pagamento del saldo” in quanto non è chiara la distinzione tra momento del versamento e quello del saldo mentre d’altra parte, là dove interpretata come un tentativo di voler distinguere tra un momento in cui sia stato effettuato un acconto ed un successivo momento in cui invece sia stato effettuato il saldo, si tratterebbe di una doglianza di merito insuscettibile di poter essere valutata in Cassazione attraverso la denuncia di un vizio di violazione e falsa applicazione di legge, in quanto con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poichè la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 2017; Cass. n. 5811 del 2019; Cass. n. 27899 del 2020).

Ritenuta dunque l’infondatezza del motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente rigettato e le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna 6i ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 10.200,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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