Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16431 del 05/08/2016

Cassazione civile sez. trib., 05/08/2016, (ud. 19/01/2016, dep. 05/08/2016), n.16431

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23304-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ELETTRODATA SPA;

– intimata –

Nonchè da:

ELETTRODATA SPA in persona del Curatore fallimentare, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 30, presso lo studio dell’avvocato

FABRIZIO GIZZI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE MARINO

giusta delega in calce;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente al ricorso incidentale –

sul ricorso 25322-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ELETTRODATA SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 80/2008 della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA,

depositata il 30/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA;

si dispone la trattazione congiunta delle cause ai numeri r.g.

23304/09 e 25322/09 ai fini dell’applicazione dell’art. 335 c.p.c.;

udito per il ricorrente l’Avvocato MARCHINI che si riporta agli atti;

udito per il n. r. g. 23304/09 controricorrente l’Avvocato MARINO che

ha chiesto il rigetto del ricorso principale, accoglimento ricorso

incidentale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che, ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto dei ricorsi.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso affidato a sei motivi, l’Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della C.T.R. della Lombardia n. 80/31/08 del 30.9.2008, che ha confermato la decisione della C.T.P. di Milano di accoglimento del ricorso proposto dalla “Elettrodata s.p.a.” contro l’avviso di accertamento notificatole in data 22.12.2005, recante il recupero a tassazione dell’IVA ritenuta indebitamente detratta nell’anno 1998, perchè afferente fatture soggettivamente inesistenti, relative all’acquisto di prodotti informatici dalla “Ko.Et.Tecno s.r.l.”.

In particolare, nella sentenza impugnata si legge: 1) che la motivazione per relationem dell’avviso di accertamento è ammissibile, purchè siano allegati o riprodotti gli accertamenti compiuti nei confronti di terzi, mentre nel caso di specie “è mancata detta documentazione, necessaria per consentire un efficace contraddittorio al contribuente”; 2) che dagli stessi verbali della Guardia di Finanza emerge che “le operazioni furono in effetti vere e reali, tanto che i materiali vennero consegnati ed il relativo prezzo venne in effetti corrisposto”, non essendo perciò “possibile parlare di operazioni inesistenti”; 3) che il diritto alla detrazione dell’Iva pagata non può essere escluso dalla frode di terzi, “salva ovviamente la prova che di tale frode sia stato consapevole il contribuente, il che non è stato nel caso in esame”; 4) che l’appello incidentale della contribuente relativo alla tardività dell’accertamento D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 57 – per la ritenuta non operatività della proroga biennale L. n. 289 del 2002, ex art. 10 trattandosi di disposizione speciale, in contrasto con la L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 3 e comunque inapplicabile a fini Iva – “deve considerarsi assorbito con il rigetto dell’appello principale” dell’Ufficio; 5) che va invece accolto l’appello incidentale sulla compensazione delle spese di primo grado, in quanto genericamente motivata.

La curatela del fallimento della società intimata ha resistito con controricorso, rilevando preliminarmente l’inammissibilità e/o nullità del ricorso, ex artt. 163 e 164 c.p.c., in quanto notificato a soggetto privo di legittimazione passiva – perchè dichiarato fallito nelle more del termine per l’impugnazione della sentenza d’appello – e presso il procuratore domiciliatario del giudizio di appello, il cui mandato si era estinto per effetto della dichiarazione di fallimento.

Ha inoltre proposto a sua volta ricorso incidentale, affidato a due motivi, cui l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso, replicando che il fallimento della Elettrodata s.p.a. non le era stato mai dichiarato o notificato, con conseguente validità del ricorso, potendo al più configurarsi un’ipotesi di nullità della notifica, però sanata ex tunc per effetto della costituzione della curatela.

Entrambe le parti hanno prodotto memorie conclusive.

All’esito della pubblica udienza, il Collegio ha disposto la riunione al presente ricorso, ex art. 335 c.p.c., dell’identico ricorso iscritto al n. 25322/09 R.G., proposto dall’Agenzia delle entrate contro la medesima sentenza, nei confronti della società Elettrodata s.p.a..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente, va respinta la sollevata eccezione di “inammissibilità e/o nullità del ricorso”, alla luce dell’insegnamento nomofilattico per cui “l’incidenza sul processo degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c. (morte o perdita di capacità della parte) è disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo di difensore, dalla regola dell’ultrattività del mandato alla lite, in ragione della quale, nel caso in cui l’evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all’art. 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento non si sia verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell’impugnazione. Tale posizione giuridica è suscettibile di modificazione nell’ipotesi in cui, nella successiva fase d’impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale della parte divenuta incapace, oppure se il procuratore di tale parte, originariamente munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza o notifichi alle altri parti l’evento verificatosi, o se, rimasta la medesima parte contumace, l’evento sia documentato dall’altra parte (come previsto dalla novella di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 46), o notificato o certificato dall’ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 300 c.p.c., comma 4. Ne deriva che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, a norma dell’art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale della parte divenuta incapace; b) detto procuratore, qualora gli sia originariamente conferita procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione (ad eccezione del ricorso per cassazione, per la proposizione del quale è richiesta la procura speciale) in rappresentanza della parte che, pur deceduta o divenuta incapace, va considerata nell’ambito del processo ancora in vita e capace; c) è ammissibile l’atto di impugnazione notificato, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1, presso il procuratore, alla parte deceduta o divenuta incapace, pur se la parte notificante abbia avuto diversamente conoscenza dell’evento” (Cass. s.u., 4 luglio 2014, n. 15295).

2. Peraltro, il ricorso va respinto per inammissibilità dei motivi proposti.

3. Con il primo di essi si censura la “motivazione insufficiente su fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, con riguardo alla esistenza, nell’avviso in oggetto, del riferimento ad accertamenti effettuati a carico di soggetti terzi, che la C.T.R. si sarebbe limitata a negare genericamente.

5. Con il secondo si lamenta altresì, in ogni caso, la “violazione e falsa applicazione D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto necessario allegare all’avviso (o riprodurre in esso) tutti gli atti di accertamento a carico di terzi ad esso collegati, piuttosto che solo quelli ai quali si faccia riferimento nell’avviso allo specifico fine di indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche dell’accertamento.

5.1. Entrambi i suddetti motivi sono inammissibili per difetto di decisività, colpendo essi solo una delle due rationes decidendi della sentenza impugnata, la quale non si è limitata a rilevare, formalmente, il difetto di una valida motivazione per relationem, ma ha più radicalmente annullato l’avviso di accertamento anche nel merito. Peraltro, il giudice d’appello ha esplicitamente collegato la necessità di allegazione o riproduzione degli accertamenti a carico di terzi alla esigenza di “consentire un efficace contraddittorio al contribuente”.

6. Il terzo mezzo riguarda la “violazione e falsa applicazione D.P.R. 633 del 1972, artt. 21 e 19 in combinato disposto, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, per avere la C.T.R. trascurato che non può considerarsi esistente un’operazione di cessione intervenuta tra uno dei soggetti indicati in fattura ed altro ivi non indicato, con conseguente indetraibilità dell’Iva da parte del soggetto indicato in fattura come cessionario.

7. Il quarto motivo prospetta il vizio di “motivazione omessa su fatto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, per essersi la C.T.R. limitata a ritenere l’esistenza oggettiva dell’operazione, trascurando la diversa questione se le cessioni fatturate alla contribuente fossero state effettuate dall’apparente cedente o da altro soggetto.

8. Il quinto analogamente rileva una “motivazione insufficiente su fatto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, laddove la C.T.R. avrebbe affermato che le cessioni erano state effettuate alla contribuente dalla società Ko.Et.Tecno s.r.l. sulla base di elementi (consegna e pagamento della merce) idonei solo ad attestare la pacifica esistenza oggettiva delle operazioni, senza tener conto “di elementi che consentivano di affermare che la Ko.Et.Tecno era una società di comodo che fungeva da schermo per altri soggetti”.

8.1. I tre suddetti motivi sono inammissibili poichè non colgono l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, la cui motivazione – al di là dell’indiscussa constatazione per cui le operazioni in oggetto “furono in effetti vere e reali” – risulta incentrata sul rilievo che, nella diversa ipotesi di operazioni cd. soggettivamente inesistenti, il diritto alla detrazione dell’Iva può venir meno solo a fronte della prova della consapevolezza della frode in capo al contribuente, prova ritenuta però mancante nel caso di specie.

9. L’ultimo motivo prospetta infine una ulteriore censura di “motivazione insufficiente su fatto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, per avere la C.T.R. negato la consapevolezza della contribuente in ordine alla consuetudine della fornitrice Ko.Et.Tecno di non versare l’Iva sulle operazioni di acquisto delle merci da fornitori esteri comunitari, e di rivendita ad operatori nazionali, senza tener conto della “nutrita serie di elementi che palesavano specie nel loro complesso – siffatta consapevolezza” (v. elementi riepilogati a pag. 119 del ricorso).

9.1. Il motivo è inammissibile poichè, riguardando il materiale probatorio acquisito agli atti del giudizio, tende a sollecitare una nuova valutazione di risultanze di fatto, in contrasto con il granitico orientamento di questa Corte per cui il ricorso per cassazione non può costituire uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio di merito, nel quale far valere la pretesa ingiustizia della sentenza impugnata (ex plurimis, Cass. SU. n. 7931/13; Cass. nn. 12264/14 e 3396/15); in particolare, il controllo di adeguatezza e logicità del giudizio di fatto non può sostanziarsi nella revisione del ragionamento decisorio, altrimenti risolvendosi nella sua riformulazione, incompatibile con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudizio di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 959, 961 e 14233 del 2015), spettando in via esclusiva al giudice di merito la selezione degli elementi del suo convincimento (cfr. Cass. n. 26860 del 2014, n. 962 del 2015). Nel caso di specie, il collegio regionale ha discrezionalmente valutato il materiale probatorio offerto dalle parti, pervenendo alla conferma della conclusione sul punto già formulata dai giudici di prime cure, in termini appunto di assenza di prova della consapevolezza della frode da parte della contribuente.

10. Il rigetto del ricorso principale elide l’interesse all’esame dei motivi del ricorso incidentale – da intendersi condizionato, anche in mancanza di espressa qualificazione come tale – che resta assorbito.

11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, con assorbimento di quello incidentale, e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.300,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso forfetario e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio di consiglio, il 19 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

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