Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16430 del 30/07/2020

Cassazione civile sez. II, 30/07/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 30/07/2020), n.16430

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16994/2015 proposto da:

ALLEANZA IMMOBILIARE SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO RAPPAZZO, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE RAPPAZZO;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA F.CARACCIOLO 10 SC C INT 2, presso lo

studio dell’avvocato MAURO TAGLIONI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

A.C.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 165/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/11/2019 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 12.1.2015 ha dichiarato inammissibile, perchè tardivo, l’appello proposto dall’Alleanza Immobiliare s.r.l. nei confronti del (OMISSIS);

– la corte di merito ha rilevato che la sentenza di primo grado era stata notificata in forma esecutiva “all’avv. Rapazzo per l’Alleanza Immobiliare ” in data 27.3.2014 e l’atto di appello era stato notificato il 6.5.2014, oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 325 c.p.c.;

– per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Alleanza Immobiliare s.r.l. sulla base di tre motivi ed ha depositato memoria difensiva in prossimità dell’udienza;

– ha resistito con controricorso il (OMISSIS);

– non ha svolto attività difensiva A.C.P..

Diritto

RITENUTO

che:

– con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non aver pronunciato sulla questione relativa all’inidoneità della notifica della sentenza, effettuata in forma esecutiva nel domicilio eletto del difensore, a far decorrere il termine breve dell’impugnazione;

– il motivo è inammissibile in quanto il mancato esame – nella specie peraltro insussistente – da parte del giudice di una questione puramente processuale, non può dare luogo al vizio di omessa pronunzia, il quale è configurabile con riferimento alle sole domande di merito e non può assurgere a causa autonoma nullità della sentenza (Cassazione civile sez. I, 09/08/2019, n. 21230; Cassazione civile sez. II, 02/08/2019, n. 20864; Cassazione civile sez. II, 02/08/2019, n. 20864);

– con il secondo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, costituito dall’idoneità o meno della notifica della sentenza, effettuata alla parte personalmente nel domicilio eletto del difensore, a far decorrere il termine breve dell’impugnazione;

– con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 285 c.p.c., artt. 170,326 c.p.c., art. 479 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la notifica della sentenza in forma esecutiva presso il procuratore domiciliatario, sebbene difensore della parte, non sarebbe idonea a far decorrere il termine breve per impugnare.

Afferma il ricorrente che la notifica non farebbe espresso riferimento al procuratore costituito di Alleanza Immobiliare s.r.l. ma alla parte domiciliata presso il procuratore costituito, che avrebbe solo il compito di ricevere l’atto. La corte di merito non avrebbe colto la distinzione ontologica tra domiciliatario e procuratore costituito, errando nel ritenere idonea la notifica della sentenza presso il domiciliatario ai fini della decorrenza del termine breve mentre, nel caso in esame, la notifica della sentenza in forma esecutiva presso il procuratore costituito sarebbe idonea solo all’inizio del procedimento esecutivo;

– i motivi, che vanno esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili;

– la notificazione della sentenza munita della formula esecutiva alla parte presso il procuratore costituito, è equivalente alla notificazione al procuratore stesso, prescritta dagli artt. 285 e 170 c.p.c., ed è pertanto idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione previsto dall’art. 325 c.p.c. (Cass. Civ., sez. III, 19.07.2016, n. 14704; Cass. Civ., Sez. VI 3.3.2015 n. 4260, Cass. Civ., Sez. VI, 1.9.2014 n. 19493);

– ha osservato questa Corte che la notifica della sentenza alla parte presso il procuratore costituito deve considerarsi equivalente alla notifica al procuratore stesso, prescritta dagli artt. 285 e 170 c.p.c., poichè entrambe le forme di notifica soddisfano l’esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale e, in particolare, che la persona professionalmente qualificata venga a conoscenza della sentenza in modo da poter esprimere un parere tecnicamente fondato sulla convenienza e opportunità di proporre impugnazione.

– nella specie, dall’esame degli atti processuali, consentita al giudice di legittimità in relazione alla deduzioni della violazione della legge processuale, risulta che la sentenza, venne notificata in forma esecutiva all’Avv. Rapazzo per l’Alleanza Immobiliare, domiciliatario e procuratore costituito della società in data 27.3.2014, sicchè da tale data decorreva il termine di trenta giorni per proporre l’appello;

– ne consegue che la notifica dell’appello, in data 6.5.2014, era inammissibile perchè tardivo;

– il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

– i motivi di ricorso sono manifestamente infondati quanto alle tesi di diritto, distanti dal diritto vivente e dall’orientamento consolidato di questa Corte, sì da costituire sicuro indice di colpa grave della ricorrente ovvero di esercizio del potere di impugnazione senza adoperare la normale diligenza per acquisire la coscienza dell’infondatezza della propria posizione (ex multis Cassazione civile sez. VI, 03/07/2019, n. 17814; Cassazione civile sez. VI, 03/04/2018, n. 8064)

– ai sensi dell’art. 385 c.p.c., u.c., ratione temporis applicabile, (il presente giudizio è iniziato in primo grado nel 2000, ed il ricorso per cassazione è stato proposto nel 2015), il ricorrente va pertanto condannato al pagamento, in favore della controparte, della somma di Euro 2000,00, determinata equitativamente sulla base del valore della controversia;

– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 (tremila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Condanna altresì il ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., u.c., al pagamento in favore del controricorrente della somma di Euro 2.000.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020

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