Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16430 del 28/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16430 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma,

Via

dei

Portoghesi,

12

è

domiciliata,

RICORRENTE
CONTRO
PARIS GIANFRANCO rappresentato e difeso, giusta delega
a margine del controricorso, dall’Avvocato Francesco
Mancini, elettivamente domiciliato nello studio
dell’Avv. Vincenzo Ioffredi in Roma, Via Gramsci, 34
CONTRORICORRENTE
AVVERSO

Data pubblicazione: 28/06/2013

la sentenza n.57/05/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di L’Aquila – Sezione n. 05, in data
23.03.2010, depositata il 28 aprile 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di

Antonino Di Blasi;
Presente il P.M. dott. Raffaele Ceniccola.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.15849/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
l

E’

chiesta

la

cassazione della

sentenza

n.57/05/2010, pronunziata dalla CTR di L’Aquila,
Sezione n. 05, del 23.03.2010, DEPOSITATA il 28 aprile
2010.
Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello
dell’Agenzia Entrate e confermato la decisione di primo
che aveva accolto il ricorso del contribuente,
riconosciuto e dichiarando illegittimo l’accertamento
impugnato.
2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso
di accertamento, relativo ad IRPEF dell’anno 2004,
censura l’impugnata decisione, sulla base di due
motivi.
3 – Il contribuente – controricorrente, ha chiesto il
per inammissibilità od

rigetto dell’impugnazione,
2

Consiglio del 22 maggio 2013, dal Relatore Dott.

infondatezza dei motivi.
4 – In via preliminare, deve essere rilevata la nullità
dell’intero giudizio.
Va premesso, infatti, che l’accertamento in questione,

attiene al reddito di partecipazione del socio Paris
Gianfranco nella società “Autosimbol SAS di Paris
Gianfranco” e, d’altronde, che al giudizio di appello
ha partecipato solo il Paris Gianfranco e non anche la
predetta società e gli altri soci. Ciò stante, in
applicazione del principio affermato dalle sezioni
Unite a mente del quale “La unitarietà
dell’accertamento che è (o deve essere) alla base della
rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società
ed associazioni di cui all’art.5 del TUIR e dei soci
delle stesse (art.40 dpr n.600/1973) e la conseguente
automatica imputazione dei redditi della società a
ciascun socio proporzionalmente alla quota di
partecipazione agli utili, indipendentemente dalla
percezione degli stessi, comporta che il ricorso
proposto da uno dei soci o dalla società, anche avverso
un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente
la società ed i soci (salvo che questi prospettino
questioni personali), i quali tutti devono essere parte
nello stesso processo, e che la controversia non può
3

secondo quanto si evince dall’impugnata sentenza,

essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi
(art.14 comma I ° d.lgs n.546/1992), perché non ha ad
oggetto la singola posizione debitoria del o dei
ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune

nell’atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi
comuni della fattispecie costitutiva
dell’obbligazione(Cass.SS.UU.n.1052/2007); trattasi
pertanto di fattispecie di litisconsorzio necessario
originario, con la conseguenza che:
– il ricorso proposto anche da uno soltanto dei
soggetti interessati, destinatario di un atto
impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente
collettivo e il giudice adito in primo grado deve
ordinare l’integrazione del contraddittorio (a meno che
non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti
separatamente, ai sensi dell’art.29 d.lgs 546/1992);
– il giudizio celebrato senza la partecipazione di
tutti i litisconsorzi necessari è nullo per violazione
del principio del contraddittorio di cui agli artt.101
cpc e 111 secondo comma Cost. e trattasi di nullità che
può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del
procedimento, anche di ufficio”(Cass. SS.UU. 4 giugno
2008 n.14815).
5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la
4

a tutti i debitori rispetto all’obbligazione dedotta

trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la
definizione, ai sensi degli artt.375 e 380 bis cpc, con
pronuncia che dichiari la nullità dell’intero giudizio,
rimettendo la causa al giudice di primo grado per i
provvedimenti di competenza.

La Corte,
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli
altri atti di causa;
Considerato che il Collegio condivide tutte le
argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella
relazione;
Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai
richiamati principi, va dichiarata la nullità, oltre
che dell’impugnata sentenza, di tutti gli atti
successivi alla costituzione in giudizio del ricorrente
nel giudizio di primo grado e della decisione emessa a
conclusione di tale fase processuale, e la causa va
rimessa alla CTP di L’Aquila perché, previa adozione
dei provvedimenti sottesi ad integrare il
contraddittorio nei confronti degli altri litisconsorti
necessari, decida la causa nel merito;
Considerato, altresì, che, avuto riguardo all’epoca del
consolidarsi del principio applicato, le spese delle
fasi di merito e del presente giudizio di legittimità
5

Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.

vanno compensate;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso di che trattasi, dichiara la
nullità dell’impugnata sentenza, di quella di primo

giudizio di primo grado del ricorrente; Dispone
rimettersi gli atti alla CTP di L’Aquila perchè, previa
adozione dei provvedimenti sottesi a consentire
l’instaurazione di regolare contraddittorio, decida la
causa nel merito.
Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma il 22 maggio 2013.

grado e degli atti successivi alla costituzione nel

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