Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16430 del 04/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 04/07/2017, (ud. 10/05/2017, dep.04/07/2017),  n. 16430

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12207/2015 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio

dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 197/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE

SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 15/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata 10/05/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 15 maggio 2014, la Corte di Appello di Lecce -Sezione distaccata di Taranto confermava la decisione del primo giudice nella parte in cui aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso tra D.A. e Poste Italiane s.p.a. e relativo al periodo dal 1 ottobre al 31 dicembre 2002 ed accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con conseguente condanna della società a riammettere in servizio il lavoratore; la riformava riguardo alle conseguenze economiche della declaratoria di nullità, in applicazione dell’indennità di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, commisurata in dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;

che, per la cassazione di tale decisione propone ricorso Poste Italiane s.p.a. affidato a tre motivi;

che il D. è rimasto intimato;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;

che Poste Italiane s.p.a. ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., in cui si insiste per l’accoglimento del ricorso;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che: con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1 e degli accordi collettivi tra Poste e le OO.SS. del 17, 18, 23 ottobre 2001, 11 dicembre 2001, 11 gennaio 2002, 13 febbraio, 17 aprile, 30 luglio e 18 settembre 2002 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) rilevando che la specificità della ragione posta a fondamento dell’assunzione a termine ben poteva essere soddisfatta attraverso il rinvio agli accordi sindacali intercorsi tra la società e le OO.SS. più rappresentative sul piano nazionale, che forniscono la prova della esistenza di quelle esigenze cui il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, subordina la legittimità del ricorso alle assunzioni a tempo determinato, Accordi il cui esame era stato del tutto pretermesso dalla Corte di merito; con il secondo motivo viene dedotta violazione o falsa applicazione degli artt. 115, 116, 245, 421 e 437 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) censurandosi la decisione nella parte in cui il giudice del gravame aveva ritenuto non dimostrato il nesso funzionale tra l’assunzione a termine del D. e le esigenze effettive che avevano reso necessaria l’utilizzazione dello stesso presso l’ufficio postale di applicazione e nella parte in cui aveva disatteso le istanze istruttorie e non ha attivato i poteri ufficiosi consentitigli dalla legge; con il terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione della L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) i cui parametri la Corte di merito non aveva rispettato nel determinare l’indennità ex art. 32 cit. e neppure aveva tenuto conto degli accordi stipulati dalla società ai sensi della L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 6;

che il termine al contratto era stato apposto per “sostenere il livello del servizio di recapito durante la fase di realizzazione di processi di mobilità, tuttora in fase di completamento di cui agli Accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio, 13 febbraio e 17 aprile, 30 luglio e 18 settembre 2002 che prevedono al riguardo il riposizionamento su tutto il territorio degli organici della Società”;

che il primo motivo è fondato alla luce della consolidatagiurisprudenza di questa Corte (vedi, per tutte Cass. 1 febbraio 2010, n. 2279; id. 27 aprile 2010, n. 10033; id. 12 luglio 2010, n. 16303; id. 25 maggio 2012, n. 8286 e numerose altre successive) secondo cui è possibile che la specificazione delle ragioni giustificatrici risulti dall’atto scritto non solo per indicazione diretta, ma anche per relationem, ove le parti abbiano richiamato nel contratto di lavoro testi scritti che prendono in esame l’organizzazione aziendale e ne analizzano le complesse tematiche operative – cosa avvenuta, nell’assunto della ricorrente, nel caso di specie, in cui l’atto scritto di assunzione puntualizza le “esigenze tecniche, organizzative e produttive” attraverso il richiamo alla attuazione delle previsioni di cui agli accordi collettivi richiamati dai quali sarebbe stato possibile desumere la causale sufficientemente specifica di apposizione del termine; ed infatti, la Corte di Appello ha ritenuto la genericità della causale omettendo, in violazione della giurisprudenza di questa Corte (vedi le citate sentenze 2279 del 2010 e n. 6974 del 2013), l’analisi delle pattuizioni collettive richiamate per relationem onde verificare l’esistenza in generale di un processo di mobilità interna indicato in contratto e, quindi, omettendo, una volta operato detto esame, di verificare, in concreto, l’incidenza delle esigenze indicate in contratto anche sull’ufficio in cui il D. aveva lavorato e sulla misura di tale incidenza;

che l’accoglimento del primo motivo assorbe gli altri;

che, pertanto, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Lecce che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

PQM

 

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte di Appello di Lecce in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2017

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